Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11578 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11578 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCALETTA GIUSEPPE N. IL 11/03/1954
avverso la sentenza n. 932/2012 TRIBUNALE di TORNO, del
23/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/12/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Scaletta Giuseppe avverso la sentenza emessa
in data 23.2.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del Tribunale di Torino
con la quale veniva applicata al predetto la pena concordata di mesi quattro di reclusione ed
C 200,00 di multa per il delitto di tentato furto pluriaggravato.
Deduce la violazione dell’art. 129 c.p.p, poiché doveva essere pronunciata sentenza di
proscioglimento ai sensi di tale norma.

Oltre alla palese genericità del motivo che non indica le concrete ed evidenti ragioni per le
quali sarebbe dovuto intervenire il proscioglimento; come questa Corte ha ripetutamente
affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270,
Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va
conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il
giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel caso di specie, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di
bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della
pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non
debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel
caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18.12.2013

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo aspecifico e manifestamente infondato.

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