Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11577 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11577 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 18/12/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASSA VINCENZO N. IL 11/12/1979
avverso la sentenza n. 6223/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Avi.

Osserva
Ricorre per cassazione Massa Vincenzo avverso la sentenza emessa in data
11.10.2011 dalla Corte di Appello di Napoli che, in riforma di quella in data 11.2.2011
del G.u.p. del Tribunale di Napoli, con la quale il predetto era stato riconosciuto
colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 5 c.p. 73 dpR 309/1990, riduceva la
pena inflitta ad anni due e mesi otto di reclusione ed C 12.000 di multa e revocava la
pena accessoria.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla qualificazione

probatorio acquisito.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse generiche, manifestamente
infondate e non proponibili nella presente sede.
Oltre alla palese genericità dei motivi che non indicano le concrete ragioni a sostegno
dei vizi lamentati e per le quali sarebbe censurabile la qualificazione del fatto ed il
verdetto di colpevolezza, è evidente come quest’ultimo riposi su dati oggettivi
incontrovertibili come il ragguardevole quantitativo di cocaina trasportata nottetempo
destinata allo spaccio ed occultata sul motociclo.
Nel caso di specie, del resto, il ricorso mira ad una improponibile rivalutazione della
prova e si risolve in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver
seguito nel presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della
impugnata sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza
e di razionalità dei suoi contenuti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18.12.2013

giuridica del fatto e alla ritenuta sua penale responsabilità sulla scorta del materiale

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