Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11576 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11576 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

GALEAZZI Anselmo, nato a Montelabbate (Pu), il 24 gennaio 1961

avverso l’ordinanza n. 42/2013 R Appelli del Tribunale di Pesaro, Sezione riesame
del 26 luglio 2013;

letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Angelo DI
POPOLO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso per rinunzia.

Data Udienza: 04/03/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Pesaro, sezione riesame, con ordinanza del 26 luglio 2013,
rigettava l’appello proposto da Galeazzi Anselmo avverso l’ordinanza del Gip del
medesimo Tribunale con la quale era stata rigettata l’istanza di revoca del
sequestro disposto in data 16 marzo 2013 ed avente ad oggetto un’area di
proprietà del Galeazzi, ospitante impianti per la lavorazione di inerti e materiali

Il Tribunale dato atto che il Galeazzi è indagato in relazione alla violazione
dell’art. 256, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 per avere
svolto attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi in assenza della
prescritta autorizzazione in quanto la sua iscrizione nel registro delle imprese che
effettuano recupero di tali rifiuti è stata annullata, con atto del 23 gennaio 2012,
dalla Provincia di Pesaro-Urbino, osservava che il citato provvedimento di rigetto
della richiesta di revoca del sequestro era stato impugnato sotto due profili: a)
preclusione ex art. 649 cod. proc. pen. derivante dall’esistenza di una sentenza
penale, irrevocabile, assolutoria del Galeazzi, emessa dal Tribunale di Pesaro in
data 16 aprile 2013, avente ad oggetto lo stesso fatto; b) illegittimità del
provvedimento emesso dalla Provincia di annullamento della iscrizione del Galeazzi
nel registro delle imprese che effettuano l’attività di recupero dei rifiuti speciali non
pericolosi.
Ad avviso del Tribunale, però, i due motivi di ricorso erano ambedue infondati;
quanto al secondo, infatti, il Gip aveva esaminato il detto provvedimento provinciale
ed aveva osservato che lo stesso, ampiamente ed articolatamente motivato e
rimasto indenne rispetto al vaglio cui è stato sottoposto in sede cautelare da parte
dei locali organi della giustizia amministrativa, si fondava sulla incompatibilità coi
vigenti strumenti urbanistici dello svolgimento della attività di recupero di rifiuti
speciali non pericolosi laddove essa era svolta; quanto al primo, ad avviso del
Tribunale di Pesaro, non vi era preclusione in quanto la situazione pregressa, che
aveva portato alla sentenza assolutoria, e quella attuale erano diverse.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Galeazzi, tramite
il proprio difensore, deducendo: 1) errata applicazione della legge penale per non
avere il Tribunale tenuto conto della citata sentenza del 16 aprile 2013, quale fatto
nuovo giustificante la revoca del provvedimento di sequestro; 2) illogicità della
motivazione per non avere il Tribunale valutato incidentalmente la legittimità del
provvedimento della Provincia di Pesaro-Urbino di revoca della iscrizione del
Galeazzi nel registro delle imprese di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi;
3) violazione di legge per la presenza nel collegio giudicante del giudice, che in

ferrosi e legnosi.

qualità di giudice monocratico, aveva pronunziato la sentenza emessa dal Tribunale
di Pesaro il 16 aprile 2013.
Chiedeva, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prioritariamente ad ogni altra considerazione va dichiarata la inammissibilità del
ricorso a suo tempo proposto nell’interesse di Galeazzi Anselmo, avendo il difensore
di questo, con atto pervenuto alla Cancelleria di questa Corte in data 7 febbrai 2014,

l’interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto, con provvedimento del 16
gennaio 2014 il Tribunale di Pesaro ha revocato il sequestro disposto dal Gip in data
16 marzo 2013.
La circostanza che il difensore del ricorrente abbia evidenziato il fatto che il
sequestro oggetto dell’impugnato provvedimento del Tribunale di Pesaro sia stato
revocato fa passare in secondo piano il dato, diversamente rilevante, che il difensore
del Galeazzi, unico firmatario dell’atto di rinunzia, non sia, a tale fine, dotato di
procura speciale, posto che il ricorso medesimo è, comunque inammissibile, essendo
venuto meno l’interesse ad esso.
Deve osservarsi che la carenza di interesse alla coltivazione del ricorso
sopravvenuta alla proposizione del medesimo, determinata da ragioni non ascrivibili
al ricorrente, esonera quest’ultimo dall’obbligo del pagamento delle spese processuali
e della sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 cod. proc. pen. quale conseguenza della
inammissibilità del ricorso stesso. (ex permultis: Corte di cassazione, Sezione III
penale, 13 novembre 2013, n. 45608).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014
Il Consiglie e estensoreo

Il Presidente

espressamente dichiarato di rinunziare al ricorso stesso, essendo venuto meno

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