Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11575 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11575 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona
nei confronti di:
SECCHI Francesca, nata a Chiaravalle (An) il 9 luglio 1965
avverso la sentenza n. 345/13 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Ancona del 10 maggio 2013;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Aldo POLICASTRO, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento della
sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona.
1

Data Udienza: 04/03/2014

s

RITENUTO IN FATTO
Il Gip del Tribunale di Ancona, con sentenza del 10 maggio 2013, ha applicato
a Secchi Francesca, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen., la pena di giorni 12 di reclusione e euro 200,00 di multa, con riferimento al
reato di cui agli artt. 2, comma 1-bis, della legge n. 638 del 1983 e 81, cpv, cod.
pen. per avere omesso, nel periodo da agosto a settembre 2009, il versamento
all’INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni versate

legale rappresentante.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento il Procuratore
generale presso la Corte di appello di Ancona, lamentando, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la violazione di legge, osservando che la pena
finale applicata alla prevenuta, essendo inferiore al limite minimo previsto per la
reclusione dall’art. 23 cod. pen., si caratterizza per essere una pena illegale.
Chiedeva, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con ogni altro
conseguenziale provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, come tale deve essere accolto.
Osserva, preliminarmente, questa Corte che il ricorso per cassazione avverso
una sentenza di patteggiamento è consentito, con riferimento alla determinazione
della pena, una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice, solo
qualora la pena concordata si configuri come illegale (Corte di cassazione, Sezione
VI penale, 7 novembre 2013, n. 44909).
Poiché, nel presente caso il ricorrente censura appunto la affermata illegalità
della sanzione irrogata, sotto questo profilo il ricorso avverso la sentenza di
patteggiamento è certamente ammissibile.
Rileva altresì il Collegio che, secondo quanto previsto dall’art. 23 cod. pen.,
nel genus della sanzione penale detentiva, la species della reclusione, come non
può essere superiore ad anni 24, così non può essere inferiore al limite di giorni 15.
Come ha precisato questa Corte, siffatti limiti vincolano il giudice, oltre che in
sede di calcolo della diminuzione di pena per effetto della circostanze attenuanti,
anche in occasione della applicazione della pena concordata fra le parti, non
potendo, a pena di nullità data la illegale determinazione della pena, essere
ratificato un accordo che, verso il basso, travalichi i limiti di pena fissati dal
legislatore in funzione del genere di sanzione applicabile in relazione al tipo di reato
contestato (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 11 giugno 2013, n. 25588, in
materia di pena pecuniaria; Corte di cassazione, Sezione II penale, 15 febbraio
2010, n. 5973, in materia di pena detentiva).
2

ai dipendenti della ditta “Café del Mar di Secchi Francesca e C.” della quale ella era

Nel caso che interessa il Tribunale di Ancona non ha fatto buon governo di
detti principi, applicando, ex art. 444 cod. proc. pen., una sanzione detentiva, pari
a 12 giorni di reclusione, inferiore a quella minima legale.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, senza rinvio, ma con
trasmissione degli atti al medesimo Tribunale di Ancona, di fonte al quale il giudizio
dovrà essere ex novo celebrato, salva rimanendo la possibilità per le parti di
procedere ancora alla definizione negoziale di esso, nel rispetto dei predetti limiti

PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti
al Tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014
Il Consigliere estensore

il Presidente

sanzionatori.

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