Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11574 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11574 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VOLPONI Massimo, nato a Parma il 28 luglio 1973;

avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma del
14 giugno 2013;

letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Antonio MURA, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, con
rinvio al Tribunale di Parma.

RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 04/03/2014

Il Gip del Tribunale di Parma, con ordinanza depositata il 14 giugno 2013 alle ore
8,40, convalidava il decreto emesso dal Questore di detta città in data 30 maggio
2013, notificato in data 13 giugno 2013, con il quale si prescriveva a Volponi
Massimiliano, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1983, di presentarsi, a
decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notificazione del
provvedimento, presso la Questura di Parma venti minuti dopo l’inizio di ogni
incontro di calcio che la Società sportiva Parma football club disputerà per la durata

L’adozione ed il contenuto di detto provvedimento era giustificato dal fatto che, il
precedente 12 maggio 2013, il Volponi si era reso responsabile, in occasione della
disputa dell’incontro di calcio fra le rappresentative del Bologna Fc e del Parma Fc,
di episodi di violenza finalizzati al danneggiamento di un’autovettura della PS e
dalla circostanza che il Volponi già era stata destinatario di altro analogo
provvedimento, peraltro ancora non scaduto, indici questi della sicura pericolosità
del soggetto e del rischio che egli commetta, in analoghe condizioni, analoghi
episodi.
Ritenuta, pertanto l’urgenza di adottare il provvedimento questorile e la
congruità del periodi di validità di esso, rilevato il rispetto dei termini di legge e la
mancata presentazione di memorie da parte del Volponi, il Gip convalidava il
provvedimento.
Avverso tale convalida proponeva ricorso per cassazione il Volponi, tramite i
propri difensori di fiducia, deducendo, la violazione o falsa applicazione della legge
con riferimento alla compressione del tempo a lui concesso per esercitare il diritto
di difesa; lamentava, infatti, il ricorrente che fra la notificazione a lui effettuata del
provvedimento questorile e la sua convalida fosse intercorso un lasso di tempo
inferiore a 48 ore, termine entro il quale era in sua facoltà presentare memorie o
deduzioni difensive.
Il ricorrente lamentava, altresì, il difetto di motivazione del provvedimento in
ordine alla previsione dell’obbligo di firma riferito anche alla disputa degli incontri di
calcio amichevoli ed infrasettimanali della squadra del Parma Fc.
Chiedeva, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con assorbimento del secondo.
Osserva questa Corte che, secondo quanto riportato dalla ordinanza di convalida
impugnata, il provvedimento questorile emesso in danno di Volponi Massimiliano è
stato a questo notificato in data 13 giugno 2013, senza indicazione di orario,
mentre il provvedimento di convalida è stato assunto dal Gip in data 14 giugno
2013 alle ore 8,40, come emerge dalla stampiglia attestante l’avvenuto deposito
presso la Cancelleria del Tribunale di Parma.
2

di cinque anni.

Pertanto non risulta essere stato rispettato dal giudicante il termine minimo di 48
ore successive alla notificazione del provvedimento del Questore che la
giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte sancisce come funzionale
all’effettiva garanzia del diritto di difesa del destinatario della misura impositiva
dell’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza.
Poiché entro tale termine è in facoltà del destinatario del provvedimento di
presentare memorie a proprio discarico – facoltà che, ovviamente ha un senso

sede giudiziaria dell’ordine del Questore – è evidente che alla riduzione di tale
termine o, meglio, alla assunzione del provvedimento di convalida anteriormente
allo spirare del predetto termine, corrisponde la illegittima compressione del diritto
di difesa del destinatario dell’atto soggetto a convalida, il quale si vede in tal modo
illegittimamente limitato nel suo diritto di interloquire in merito al contenuto del
provvedimento questorile (così, Corte di cassazione, Sez. III penale, 25 gennaio
2012, n. 3105).
Di qui la necessità dell’annullamento del provvedimento impugnato,
limitatamente all’obbligo di presentazione alla PS, come da consolidato
orientamento di questa Sezione.
Infine, con esclusivo con riferimento alla formula dell’annullamento – cioè se
questo, in un caso come il presente, in cui la convalida del provvedimento
questorile è intempestiva non in quanto adottata tardivamente (ipotesi per la quale
non v’è dubbio che non si debba fare luogo al rinvio) ma in quanto adottata prima
che fosse decorso il termine dilatorio concesso al destinatario di esso per
presentare memorie o deduzioni, debba essere disposto senza rinvio, come da
diffusa giurisprudenza di questa Sezione, ovvero se esso debba essere disposto con
rinvio al Tribunale da cui proviene l’atto impugnato, come richiesto dal PM nella sua
requisitoria scritta con ampie e suggestive argomentazioni e come, in passato, non
occasionalmente disposto da questa Corte (cfr. Corte di cassazione Sezione III
penale, 13 dicembre 2011, n. 46222; Corte di cassazione, Sezione III penale, 9
gennaio 2009 n. 377) – ritiene il Collegio di dovere tener fermo il proprio ultimo
orientamento, così come con ricchezza di temi riferito con sentenza di questa III
Sezione, 31 maggio 2011, n. 21788.
Questo si fonda sulla distinzione fra errores in judicando, come tali emendabili e,
pertanto, suscettibili di dare luogo ad un annullamento con rinvio, ed

errores in

procedendo, i quali, colpendo l’atto in maniera radicale, non ne consentirebbero una
postuma reviviscenza e sulla ascrivibilità al novero degli errores in procedendo del
vizio che colpisce l’atto ora in esame, incidendo esso sulla possibilità per il
destinatario dell’atto di esercitare efficacemente il diritto di difesa nella fase della
convalida.
3

esercitare in quanto ancora non sia stato preso il provvedimento di convalida in

Poiché questo Collegio concorda nella tesi, anche di recente ribadita (Corte di
cassazione, Sezione feriale, 8 ottobre 2013, n. 41668), che, in ragione del vizio che
l’affetta, la convalida emessa ante tempus debba essere considerata tamquam non
esset, non vi è logicamente luogo ad un suo annullamento con rinvio
PQM

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore di Parma, del 30 maggio 2013, limitatamente all’ordine

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al suddetto
Questore
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014
Il Presidente

di presentazione.

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