Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11573 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11573 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARIGLIANO Andrea, nato a Napoli il 14 luglio 1982
Avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del
9 maggio 2013;
letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Francesco >lauro IACOVIELLO, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata in data 9 maggio 2013, senza indicazione di ora, il
Gip del Tribunale di Napoli convalidava, su conforme richiesta del PM, il
provvedimento reso dal Questore di quella città in data 7 maggio 2013, notificato in
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Data Udienza: 04/03/2014

pari data alle ore 17 e 30 minuti, con il quale era stata disposta, per la durata di
anni 4, il divieto ai sensi dell’art. del 6 della legge n. 401 del 1989 nei confronti di
Marigliano Andrea ad accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche
riguardanti compagini sportive calcistiche italiane che militano nei campionati
nazionali e locali nonché ai luoghi antistanti gli stadi o che comunque sono
interessati dalla sosta, transito e trasporto di coloro che partecipano o assistono alle
predette manifestazioni sportive, essendo altresì al medesimo prescritto di

Pozzuoli (Na), all’ora in cui avranno luogo le manifestazioni sportive, meglio
indicate nel provvedimento del Questore, riguardanti la squadra di calcio Napoli
Calcio Spa.
Osservava il Gip di Napoli che andavano condivise le ragioni poste a base del
provvedimento del Questore e relative al fatto che il Marigliano, già denunciato per
il reato di minacce a pubblico ufficiale in data 8 febbraio 2012, in data 5 maggio
2013, in occasione dell’incontro di calcio fra le squadre Napoli calcio Spa e
Internazionale di Milano Spa, era stato tratto in arresto per resistenza a pubblico
ufficiale e denunciato per porto abusivo di armi, dopo avere tentato la fuga,
unitamente a circa altre 200 persone che si erano nascoste sotto un cavalcavia
ubicato nelle vicinanze del casello autostradale di Agnano con l’intenzione di
assalire il pullman che portava i tifosi della squadra dell’Internazionale di Milano.
Quanto alla urgenza del provvedere, essa era rilevata dal Gip in funzione del
fatto che era imminente l’effettuazione di altre competizioni sportive che avrebbero
interessato la squadra Napoli calcio spa, mentre la necessità emergeva dalle
modalità del fatto addebitato al Marigliano.
Considerato che il termine di quattro anni era considerato congruo, data la
gravità dei fatti, tale da porre in serio pericolo la pubblica incolumità e che la
pericolosità del soggetto era desumibile dalla condotta da lui tenuta, sintomatica di
personalità trasgressiva e incline alla violenza e che, ai fini di assicurare
l’osservanza del divieto, si imponeva la adozione nelle puntuali forme previste nel
provvedimento questorile, dell’obbligo di presentazione agli uffici di PS, disponeva
la convalida del medesimo provvedimento.
Proponeva ricorso per cassazione il Marigliano, tramite il proprio avvocato,
deducendo la violazione di legge derivante dal fatto che il provvedimento del
Questore, notificato al ricorrente il giorno 7 maggio alle ore 17 e 30 minuti, era
stato convalidato dal Gip di Napoli, prima che fossero decorse dalla detta
notificazione le 48 ore entro le quali egli era legittimato a presentare memorie o
deduzioni in suo favore; precisava, anzi, il ricorrente che egli, recatosi nella tarda
mattinata del 9 maggio 2013 presso l’Ufficio del Gip onde depositare una propria
memoria difensiva, aveva trovato il provvedimento già convalidato e depositato.
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presentarsi, sino alla scadenza della diffida, presso il Commissariato di PS di

Ne chiedeva, pertanto, l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Osserva questa Corte che, secondo quanto riportato dalla ordinanza di convalida
impugnata, il provvedimento questorile emesso in danno di Marigliano Andrea è
stato a questo notificato in data 7 maggio 2013, alle ore 17 e 30 minuti, mentre il
provvedimento di convalida è stato assunto dal Gip in data 9 maggio 2013, senza

presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli.
Deve, pertanto, ritenersi che non sia stato rispettato dal giudicante il termine
minimo di 48 ore successive alla notificazione del provvedimento del Questore che
la giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte sancisce come funzionale
all’effettiva garanzia del diritto di difesa del destinatario della misura impositiva
dell’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza.
Osserva, infatti, questa Corte, in relazione alla mancata indicazione dell’ora del
deposito del provvedimento di convalida da parte del Gip di Napoli che, come già in
passato ritenuto (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 giugno 2010, n.
20785), laddove sussista un’incertezza irrisolvibile in ordine alla tempestività della
convalida dell’ordine di presentazione agli organi della PS contenuto in un
provvedimento emesso ai sensi dell’art.6 della legge n. 401 del 1989, questa deve
condurre a ritenere, in presenza della espressa contestazione della tempestività
della convalida in questione, fondata l’eccezione stessa.
Ciò considerato in linea generale, si osserva, con riferimento al caso di specie,
che, poiché entro il termine di 48 ore dalla notificazione del provvedimento del
Questore è in facoltà dei destinatario di esso presentare memorie a proprio
discarico – facoltà che, ovviamente ha un senso esercitare in quanto ancora non sia
stato preso il provvedimento di convalida in sede giudiziaria dell’ordine del Questore
– è evidente che alla riduzione di tale termine o, meglio, alla assunzione del
provvedimento di convalida anteriormente allo spirare del predetto termine,
corrisponde la illegittima compressione del diritto di difesa del destinatario dell’atto
soggetto a convalida, il quale si vede in tal modo illegittimamente limitato nel suo
diritto di interloquire in merito al contenuto del provvedimento questorile (così,
Corte di cassazione, Sez. III penale, 25 gennaio 2012, n. 3105).
Di qui la necessità dell’annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio,
limitatamente all’obbligo di presentazione alla PS, come da consolidato
orientamento di questa Sezione.
PQM

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indicazione di orario, come emerge dalla stampiglia attestante l’avvenuto deposito

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore di Napoli del 7 maggio 2013, limitatamente all’ordine
di presentazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al suddetto
Questore.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014
Il Presidente

Il Consigliere est.

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