Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11572 del 07/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11572 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PULEIO MARIA CARMELA N. IL 16/10/1969
avverso l’ordinanza n. 720/2013 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
11/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. `(`(‘ecee_ (12tes:j29ez. Gi2sz
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Uditi dif- -..or Avv.;

Data Udienza: 07/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell’11.10.2013 il Tribunale del Riesame di Lecce rigettava il riesame proposto da Puleio Maria Carmela Rita avverso l’ordinanza con cui
il Giudice per le Indagini Preliminari di Brindisi aveva disposto in data 13.9.2013
la misura degli arresti domiciliari.
La misura era stata disposta per essere la Puleio indagata per il reato di
cui all’art. 416, I, III e IV co., per avere promosso, costituito ed organizzato
un’associazione allo scopo di realizzare gli impianti fotovoltaici di cui ai capi che

n. 387, commettere più delitti di falso (artt. 81-359-481-483 cod. pen.) e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (artt. 81-346-ter cod. pen.)
come analiticamente indicati ai capi che precedono. In Brindisi sino alla data
odierna”

2. Puleio Maria Carmela Rita, in proprio e a mezzo del proprio difensore,
propongono separati ricorsi per la cassazione del provvedimento deducendo i
medesimi, seguenti motivi:
a. Violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione dell’indagata alla associazione
per delinquere ipotizzata.
La ricorrente deduce di essere indagata per l’ipotizzata associazione per
delinquere per essere stata, fino al febbraio-marzo 2010, amministratore unico
della Energia srl, Energia II srl e Azzurra Power srl e per avere, in tale qualità,
presentato al Comune di Brindisi le d.i.a. e le dichiarazioni di inizio lavori in relazione alla costruzione di 4 impianti fotovoltaici.
La stessa deduce che l’ultimo di tali atti risale al novembre 2008 ed evidenzia che ha mantenuto le cariche fino al marzo 2010, ben prima che i successivi amministratori e rappresentanti legali realizzassero le condotte che

precedono in violazione delle procedure di cui all’art. 12 co. III D.Igs. 29.12.2003

nell’ottica accusatoria avrebbero consentito alle società coinvolte di conseguire le
erogazioni ritenute indebite. In relazione a tali società, infatti,le richieste di tariffe incentivanti sono state presentate rispettivamente nel dicembre 2010 e nel luglio 2011.
Viene contestata l’imputazione alla Puleio del delitto di cui all’art. 316ter
cod. pen. perché la stessa avrebbe presentato solo le d.i.a. e le denunce di inizio
lavori di cui si è detto.
b. Violazione dell’art. 606 lett. cod. proc. pen. in relazione all’art. 274
lettera c) cod. proc. pen.; motivazione mancante e/o manifestamente illogica, in
relazione alla ritenuta sussistenza di pericolo di reiterazione del reato.

2

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Viene ricordato che nei confronti della Puleio la misura cautelare é stata
ritenuta necessaria “per il ruolo di rilievo svolto dalla Società Agricola Energetica
Europea srl, deputata al rastrellamento dei terreni da mettere a disposizione delle varie società per la realizzazione degli abusivi interventi” e che la misura degli
aa.dd. è stata individuata, tra quelle adottabili, avendo la stessa “comunque dimostrato di aderire all’esecuzione del piano criminoso, al quale hanno dato comunque un fondamentale contributo (pag. 116 ord.). Contesta, sul punto, la

c. Violazione dell’art. 606 lett. c) – illegittima applicazione dell’art. 274
lett. c) ultima parte.
Ciò, ad avviso della ricorrente, in quanto nel caos di specie il pericolo di
reiterazione del reato viene individuato con riferimento al reato di cui all’art.
316ter, che comporta una pena inferiore a tre anni.
La ricorrente chiede pertanto che questa Corte voglia annullare
l’ordinanza cautelare ovvero l’ordinanza impugnata ed assumere le conseguenti
determinazioni.
In data 5.2.2014 veniva depositata dichiarazione di rinuncia
all’impugnazione a firma dell’imputata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

A seguito dell’intervenuta formale rinuncia va dichiarata

l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 589 cod. proc. pen. e dell’art.
591 lett. d) cod. proc. pen..

2. Come visto in premessa, ancorché presentati con due atti separati, i ri-

corsi propongono i medesimi motivi di doglianza.
La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e
recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge
ricollega l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione stessa. E’ altresì negozio
formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei
termini stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen. al fine di garantire la provenienza dal
soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti (in
ultimo, in tal senso sez. 1, n. 32155 del 19.6.2013).
Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia all’impugnazione é stata fatta personalmente da Puleio
Maria Carmela Rita con specifica indicazione del provvedimento cui ineriva ed è
stata ritualmente depositata alla Cancelleria di questa Corte in data 6.2.2014.
Deve pertanto ritenersiressendo la rinuncia a firma della Puleio ed alle-

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concretezza del pericolo.

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,
gandosi alla stessa, peraltro, la comunicazione inviata al difensore, avv. Pin5›
che la rinuncia investa entrambi i presentati ricorsi precludendosi, perciò, di fatto, la valutazione di entrambi (che, come detto, presentavano uguali motivi di
doglianza).
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della
parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. nella
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2014
Il qnsigliere est nsore

Il Presidente

misura indicata in dispositivo.

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