Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11570 del 31/01/2014
Penale Ord. Sez. 3 Num. 11570 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOLGIANCARLO N. IL 03/03/1942
avverso la sentenza n. 36999/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 17/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. szlIn-be.
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Data Udienza: 31/01/2014
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ORDINANZA
Con richiesta del 16.10.2013 è chiesta di ufficio la correzione del dispositivo del
ruolo di udienza del 17.4.2013 della sentenza indicata in oggetto, sul rilievo che per un
36999/12 laddove si legge “Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa
delle ammende” dovrebbe essere scritto e leggersi “Dichiara inammissibili i ricorsi e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 in favore della cassa delle ammende”.
Ritenuto che trattasi effettivamente di mero errore materiale da correggersi con
la procedura di cui agli artt. 127 e 625 bis cod.proc.pen.;
P.Q.M.
dispone correggersi il dispositivo del ruolo dell’udienza del 17/4/2013 relativamente al ricorsi NRG 36999/12 proposti, con separati atti, da LOI GIANCARLO e dal suo
difensore nel senso che ove si legge, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri-
corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore
della cassa delle ammende, deve leggersi “Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende”.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2014.
mero errore materiale, in tale dispositivo del ruolo di udienza pubblica ricorso N.R.G.