Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1157 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1157 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) FEDE GIUSEPPE N. IL 02/04/1957
avverso la sentenza n. 157/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
06/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
)
,
che ha concluso per
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Q,-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 6.6.2011 la Corte d’Appello di Bari ha confermato la pronuncia del
Tribunale di Foggia sez. distaccata di Cerignola che aveva ritenuto Fede Giuseppe colpevole
della violazione degli artt. 31 e 44 comma 1 lett. b del DPR 380/01 (con riferimento alla
realizzazione senza permesso edilizio di un manufatto sul terrazzo di un fabbricato in Orta
Nova) e, con le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giorni 10 di arresto ed
C. 8.000,00 di ammenda.

tre motivi, denunciando la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 lett. d) cpp,
la manifesta illogicità della motivazione e la mancata applicazione della prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza sotto ogni profilo.
Innanzitutto lo è con riferimento al primo motivo con cui si deduce la mancata assunzione
di una prova decisiva, cioè la deposizione dei testi di riferimento Balestrieri e Palumbo
menzionati dall’imputato nel suo esame quali persone presenti al momento in cui, nel gennaio
del 2003, egli invitò il muratore a sospendere i lavori per ragioni economiche: tale circostanza
viene ritenuta rilevante dalla difesa ai fini della cessazione della permanenza del reato e quindi
del computo dei termini per la relativa prescrizione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte è prova decisiva, la
cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cessazione, solo quella prova
che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (cfr. Sez.
3, Sentenza n. 27581 del 15/06/2010 Ucl. dep. 15/07/2010; case. Sez. 6, Sentenza n. 14916
del 25/03/2010 Ud. dep. 19/04/2010).
Nel caso in esame, la Corte di merito attraverso un’indagine di fatto basata sulla
testimonianza dell’agente Maresegiia, ha accertato che i lavori erano in corso d’opera alla data
del sopralluogo (1.4.2006) anche se sul posto non erano stati trovati operai. Ha poi rilevato
che i’irnputato e la moglie, sempre all’atto dei sopralluogo, non parlarono di lavori sospesi
avendo l’imputato introdotto taie questione solo nel corso dei suo esame Mie udienze dei
29.3.2010 e 12.7.2010. Inoltre ha considerato la dichiarazione dei

Fede sull’intemenuta

sospensione a causa del fermo imposto dai Vigili.
In ogni caso – e ciò vale a troncare °ani ulteriore discussione sull’aroomento

Circostanza oggetto della deposizione dei due testi (cioè l’invito a sospendere

la

lavori rivolto d3!

sede al muratore nel gennaio 2003), se anche fosse confermata in dibattimento non varrebbe
di certo ad intaccare la struttura portante della motivazione,

perché un mero invito a

&;)spendere l’esecuzione delle opere non preclude affatto una successiva ripresci.

2- Anche la seconda censura riguardante il vizio di motivazione sulla data di ultimazione
dei lavori ai fini della decorrenza dei termine di prescrizione merita la
precedente per Ia manifesta infondatezza che la connota.

stessa sorte delta

2. Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cessazione con

Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivatone attiene alla coerenza
Strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico
argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della

decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei
fatti (tra le varie, cfr. cess. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06 n. 23528).
L’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere
evidente, cioè dì spessore tale da risultare cierceolbile ictu oculi.

dovendo ii sindacato di

minime incondruenze e considerandosi disartese le deduzioni difensive che, anche se non
t9pressamente confutate, siano logica-mente incompatibili con la decisione adottata, purché
s iano spiegate in modo logico

e adeguato le ragioni dei convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza

n. 3b397 dei 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cessazione Sezioni Unite n. 24/1999,
24.11.1999, Spina, RV. 214794).
giudice di merito, nel caso di specie, ha dato conto attraverso un percorso logicamente
ineccepibile delle ragioni per cui ha ritenuto che ai momento dell’accertamento (1.4.2006) i
lavori fossero ancora in corso (cfr. sopra sub 1) e che pertanto. considerati i vari deriodi di
sospensione, il termine prescrizionale di cinque anni (decorrente dalla predetta data) non era
ancora maturate.
Ciò comporta la manifesta infondatezza anche dell’ultima censura con cui si rimprovera
alla Corte d’Appello di non avere dichiarato il proscioglimento per intervenuta prescrizione.
La critica del ricorrente si risolve in definitiva in una diversa valutazione delle risultanze
dei processo, qui non consentita.
L’inammissibilità del ricorso per cessazione dovuta alla manifesta infondetene dei motivi
non consente ii formarsi di un vaiicio rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 C-04). (cass.
sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009; ca. Sez. 4, Sentenza n.
18641 del 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004; sez. un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc.
(dep. 21/12/2000): pertanto, la questione della prescrizione

dei reato non può essere

affrontata.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n, 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle
spese dei procedimento consegue quella al pagamento della sanzione oecunia;la a: sensi
deirart. 616 opp nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cosi deciso in Roma, il 14.11.2012.

legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenia, restando ininfluenti le

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