Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1157 del 14/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1157 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: MICHELI PAOLO

Data Udienza: 14/05/2013

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli
avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli emessa il 02/11/2012
all’esito del processo celebrato nei confronti di
Sabelli Mostacchia Luciano, nato a Roma 1’08/05/1951
Appodia Paola, nata a Tivoli il 03/12/1955
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Eduardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per gli imputati l’Avv. Fabio Sprega, che ha concluso chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità, ovvero il rigetto, del ricorso del P.M.

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Tivoli, in data 02/11/2012, dichiarava non doversi
procedere nei confronti di Luciano Sabelli Mostacchia e Paola Appodia in
relazione a più condotte di rilievo penale loro contestate, concernenti la

estione

e 10

della società Centro Medico Polispecialistico Villanova s.r.I.: in particolare, nel
primo capo d’imputazione si addebitava ai due prevenuti di avere compiuto atti
di infedeltà patrimoniale in pregiudizio della suddetta società, di cui erano stati
amministratori (la Appodia, coniuge del Sabelli Mostacchia, a partire dal
20/02/2010, il coimputato già dal 03/04/2009), atti posti in essere ricorrendo
una situazione di conflitto di interessi giacché consistiti in una trasformazione
contabile dei crediti vantati dal Centro Medico nei confronti della Mozart s.r.l. (di
cui il Sabelli Mostacchia era socio e la moglie amministratrice), sì da vanificarne

alle figlie della coppia dell’intera quota di partecipazione del Centro Medico nella
Mozart, pari al 50%, dietro un corrispettivo da ritenersi sottostimato [capo 1,
sub B)].
I due coniugi erano altresì accusati ai capi 2) e 3) di distinte condotte di
appropriazione indebita, aggravata ex art. 61 n. 11 cod. pen., per ripetute
appropriazioni di somme di cui avevano avuto la disponibilità in ragione delle
cariche rivestite rispettivamente presso il Centro Medico e presso la Mozart: per
il Sabelli Mostacchia, si trattava in gran parte di denari apparentemente
registrati in contabilità quali pagamenti a titolo di dividendi, riserve o utili in
favore della socia usufruttuaria Maria Zaffarano (madre dell’imputato), che
invece non ne era mai entrata in possesso, oltre alle cifre portate da assegni
circolari di cui lo stesso Sabelli Mostacchia aveva chiesto l’emissione sul conto
corrente intestato alla società, ed a pagamenti per ingiustificati compensi dovuti
a prestazioni professionali; per la Appodia, quanto ad un presunto “compenso
anticipo di fine mandato” che non era stato deliberato dall’assemblea della
Mozart s.r.l.
Il Tribunale di Tivoli, su preliminare eccezione della difesa degli imputati,
argomentava che:
sulla lamentata trasformazione contabile dei crediti del Centro Medico nei
confronti della Mozart, la querelante Zaffarano non aveva manifestato
alcuna volontà punitiva espressa, essendosi limitata a dolersi di «una più
generale attività dispositiva in relazione al contrasto tra le parti
(componenti di un unico nucleo familiare) nella gestione dell’attività
societaria riferibile al Centro Medico Specialistico Villanova», con la
conseguente necessità di rilevare il difetto di una valida querela sul
punto;
– la cessione di cui al capo 1, sub B), era avvenuta il 25/06/2009, e la
querelante ne aveva sicuramente percepito nell’immediatezza il contenuto
di infedeltà nelle determinazioni degli imputati, con riguardo al valore
effettivo della cessione stessa, «in considerazione della attività svolta

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le possibilità di recupero [capo 1, sub A)], e nella cessione alla stessa Appodia ed

dalla stessa Zaffarano e dal complessivo giro di affari, profitti ed entrate
che caratterizzava tale attività». Ne derivava la presa d’atto della
tardività della querela, presentata nell’aprile 2010;
le condotte di appropriazione indebita si erano risolte in pregiudizio di un
soggetto legato da stretto rapporto familiare con gli autori, sì da rendere
operante la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 649 cod.
pen.

deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 120 e segg., 649 cod.
pen.
Con riferimento alla presunta rilevanza del rapporto di parentela, il ricorrente
evidenzia che ad avere subito una diminuzione patrimoniale a seguito delle
condotte descritte in rubrica non può intendersi soltanto la socia signora
Zaffarano, bensì – innanzi tutto – la stessa società di capitali, soggetto giuridico
distinto: perciò, il processo avrebbe dovuto proseguire con riguardo
all’appropriazione indebita aggravata, ritenendone in prima battuta persone
offese il Centro Medico Polispecialistico Villanova s.r.l. e la Mozart s.r.l.
Quanto alle ipotesi di infedeltà patrimoniale, il P.M. censura la motivazione
della sentenza impugnata relativamente alla ipotizzata mancanza di querela sui
fatti di cui al capo 1, sub A), rilevando che l’istanza punitiva della Zaffarano
riguardava comunque «tutti i reati individuabili nei fatti da lei indicati in narrativa
(peraltro in modo assai specifico e dettagliato)» e «tutti quelli che sarebbero
emersi in corso di procedimento».
3. In data 09/05/2013 è stata depositata memoria difensiva nell’interesse
degli imputati, con la quale si rappresenta che il difensore / procuratore speciale
della Zaffarano ha inteso formalizzare un atto di remissione di querela (allegato
in copia, e recante la contestuale accettazione del Sabelli Mostacchia e della
Appodia), riguardante anche l’istanza punitiva da cui è scaturito l’odierno
processo.
La difesa segnala altresì che non sarebbe possibile individuare in capo alla
Centro Medico Polispecialistico Villanova s.r.l. ed alla Mozart s.r.l. la qualità di
persone offese dai reati di appropriazione indebita, per come formulati in
concreto: rilievo confermato dalla circostanza che detta qualità non appariva
neppure indicata nell’atto di esercizio dell’azione penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Tivoli,

Il ricorso non può trovare accoglimento, meritando piena condivisione gli
argomenti esposti dalla difesa nella memoria da ultimo richiamata e tenendo
conto della sopravvenuta remissione di querela.
In vero, sullo specifico profilo della tardività della originaria querela quanto
alla cessione della quota di partecipazione nella Mozart s.r.I., il Procuratore della
Repubblica non risulta avere impugnato la pronuncia, da intendersi pertanto
irrevocabile in parte qua.

E’ altrettanto pacifico che, in ordine alle contestazioni

di appropriazione indebita aggravata, nel decreto di citazione a giudizio le

possibili persone offese, né il tenore dei fatti contestati in rubrica consente una
tale ricostruzione, atteso che vi si fa riferimento a somme che sarebbero uscite
dai conti societari e poi non entrate nella disponibilità della Zaffarano: perciò,
onde consentire che il processo abbia corso nei termini sollecitati dal ricorrente,
sarebbe necessaria una diversa descrizione delle condotte di cui ai capi 2) e 3).
In ordine invece alla querela che il Tribunale di Tivoli ha inteso non
validamente proposta, e che sarebbe stata da considerare tempestiva quanto al
reato di cui al capo 1, sub A), non può che prendersi atto della sopravvenuta
remissione: ne deriva la carenza di interesse da parte del P.M. ricorrente ad una
pronuncia sul punto, né – stante la già intervenuta sentenza ex art. 129 del
codice di rito, sul presupposto difetto di una valida istanza punitiva – vi è
interesse della difesa ad una declaratoria di non doversi procedere per
remissione di querela, come pure ipotizzato nel corso della odierna discussione
orale, non foss’altro perché si renderebbe necessario disporre sul governo delle
spese processuali ai sensi dell’art. 340 del codice di rito.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso del P.M.
Così deciso il 14/05/2013.

persone giuridiche sopra ricordate non erano state in alcun modo indicate come

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