Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11567 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11567 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZICARI Fabio Maria Simone, nato a Milano il 19 agosto 1968

avverso la sentenza n. 7061/13 del Tribunale di Milano emessa il 6 giugno 2013;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Angelo DI
POPOLO il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso;
sentito, altresì, l’avv. 1….VAref4 ,

, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.
1

Data Udienza: 04/03/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 giugno 2013, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
il Tribunale di Milano ha applicato a Zicari Fabio Maria Simone – imputato del reato
di cui all’art. 73, comma V, del dPR n. 309 del 1990, in quanto, a fine di spaccio,
coltivava presso la propria abitazione n. 19 piante di marijuana, ivi detenendo
altresì grammi 265,5 delle medesima sostanza, e, ai medesimi fini, coltivava, in

anni uno e mesi sei di reclusione e euro 4.000,00 di multa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, in
proprio, deducendo la carenza di motivazione del provvedimento impugnato in
ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129
cod. proc. pen.
In particolare il ricorrente osservava che al riguardo la sentenza si era limitata
a riferire che “non può essere pronunziata sentenza di proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen. viste le risultanze processuali ed in particolare il
verbale di arresto, il verbale di sequestro con esito analisi della sostanza,
ammissione dello stesso imputato”.
Ritenuta, pertanto, la omessa motivazione sull’indefettibile passaggio logico,
costituito dalla assenza di possibili causa di proscioglimento, strumentale ai fini
dell’accoglimento della richiesta di pena concordata, il ricorrente chiedeva che la
sentenza impugnata fosse annullata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto privo della necessaria specificità.
Nell’occasione il ricorrente, al quale era stata applicata ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen. la pena che era stata concordemente richiesta dalle parti, si è
limitato ad affermare che il Tribunale aveva omesso di valutare l’esistenza di
possibili cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., senza in
alcun modo precisare, né invero allegare, in che guisa queste potessero presentarsi
nel caso in esame.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato, l’obbligo della motivazione
della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare
natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto,
ancorché in termini succinti, di aver proceduto alla delibazione degli elementi
positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione
giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio per il loro
bilanciamento, la congruità della pena, la possibilità di sospendere
condizionatamente la pena, laddove l’efficacia della richiesta sia a ciò subordinata)

2

altra abitazione, ulteriori 18 piante della stessa specie delle precedenti — la pena di

e di quelli negativi (che non debba essere pronunziata sentenza di proscioglimento
a norma dell’art. 129 cod. proc. pen).
In particolare il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano
concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo,
invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente

che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della
disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su concorde richiesta delle
parti, il giudice decide sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare
se sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano
alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, pertanto, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre, come avvenuto nel presente caso, indeterminate questioni in ordine alla
mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., senza precisare per quali
specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento
del giudizio.
Alla dichiarazione di inammissibilità del presente ricorso, segue, secondo la
previsione dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del medesimo al pagamento
delle spese del procedimento e di una somma, equitativamente determinata in euro
1.500,00, in favore della Cassa delle ammende.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014
Il Consigliere stens° e ,

il Presidente

nell’enunciazione, anche per implicito, dell’avvenuta verifica richiesta dalla legge e

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