Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11566 del 04/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 11566 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARINACCI Giovanni, nato a San Giorgio a Cremano (Na) iI23 dicembre 1987

avverso la sentenza n. 8811/12 della Corte di appello di Roma emessa il 30
novembre 2012;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Angelo DI POPOLO
il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
1

Data Udienza: 04/03/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 novembre 2012, la Corte di appello di Roma, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Roma in composizione monocratica che,
all’esito di rito abbreviato, ha dichiarato Marinacci Giovanni colpevole del reato di
cui all’art. 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificata
dalla legge n. 377 del 2001, perché, in violazione del divieto di accedere, tra l’altro,
alle aree limitrofe allo stadio Olimpico di Roma in occasione di manifestazioni

tifosi, in occasione dello svolgimento dell’incontro di calcio, valevole per la
Champions League, fra le squadre della AS Roma e del Manchester United Fc in
data 1 aprile 2008; in relazione a tale fatto il Marinacci è stato condannato alla
pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, chiedendone l’annullamento per assenza e contraddittorietà della
motivazione, con riferimento agli elementi costitutivi del reato.
Il ricorrente, in particolare, ha denunciato il difetto di motivazione della
impugnata sentenza, sostenendo che il reato a lui ascritto consiste nella condotta
“finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di
manifestazioni sportive o tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione
o a causa delle manifestazioni stesse”.
Circostanze queste nella specie non sussistenti in quanto, afferma il
ricorrente, egli era stato arrestato mentre era intento a proporre ai passanti in
vendita i biglietti per assistere alla imminente partita di calcio; in altre parole,
aggiunge, egli era intento a svolgere il cosiddetto bagarinaggio, e non era stato
affatto coinvolto in episodi di violenza ovvero tali da porre in pericolo la sicurezza
pubblica.
Poiché, a suo avviso, in assenza delle descritte condizioni, non sarebbero
integrati gli elementi del reato contestato, chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, manifestamente infondato, deve, pertanto, essere dichiarato
inammissibile.
Secondo l’art. 6, comma 6, della leggel3 dicembre 1989, n. 401, la violazione
del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ed a quelli
interessati al transito dei tifosi nel corso della giornata in cui si svolgono le
manifestazioni in questione è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da Euro 10.000 a Euro 40.000.
Nella tipizzazione del fatto costituente reato il legislatore ha fatto ricorso,
dunque, alla tecnica della norma penale in bianco.
2

sportive, veniva identificato nei pressi di detto impianto, mentre ivi affluivano i

La fattispecie incriminatrice, infatti, non descrive il comportamento
penalmente rilevante, ma si limita a rinviare al contenuto del provvedimento
precettivo del divieto di frequentare determinati luoghi, prevista dall’art. 6, comma
2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sanzionandone in termini di illecito penale
la relativa violazione.
Più in particolare, la fattispecie è strutturata in forma comissiva, e si realizza
nel momento in cui il destinatario del DASPO, non ottemperando al provvedimento

Il presupposto del reato è, dunque, costituito dall’adozione di un efficace
provvedimento da parte del Questore, provvedimento che, incidendo sulla libertà
personale, deve essere conforme a tutti i requisiti previsti dalla legge. In tema di
misure preventive volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di
manifestazioni sportive, il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte ha
affermato, infatti, che, il giudice, chiamato a convalidare il provvedimento del
Questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità competente in
occasione di manifestazioni sportive, “ha l’obbligo di garantire il rispetto del diritto
di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso un
contraddittorio cartolare nel termine dilatorio di quarantotto ore, decorrente dalla
notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida
e l’interessato può presentare memorie e deduzioni, con la conseguenza che,
qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto
termine, l’ordinanza va annullata, con conseguente cessazione di efficacia del
provvedimento del Questore” (Corte di cassazione, sezione III penale, 10 marzo
2010, n. 16405).
Pertanto, senza un valido provvedimento del Questore, il reato di cui all’art. 6,
comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, non è configurabile.
Secondo l’insegnamento di questa Corte (Corte di cassazione, Sezioni unite
penali, 28 novembre 2001, n. 5115), quando la fattispecie di reato presuppone un
atto amministrativo ovvero l’autorizzazione di un comportamento del privato
emessa da un organo pubblico, il giudice penale non deve limitarsi a verificare
l’esistenza ontologica dell’atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare
se il fatto integri o meno la fattispecie considerata, svolgendo un sindacato sul
provvedimento. In questo caso non si tratta di disapplicare l’atto amministrativo,
ma di valutare l’efficacia di quest’ultimo e, conseguentemente, in caso di inefficacia
od invalidità, il difetto del presupposto dello stesso reato contestato.
La questione è, sotto questo aspetto, assimilabile alla fattispecie di
inosservanza del provvedimento dell’autorità di cui all’art. 650 c.p.
Tanto premesso in linea generale, si osserva, quanto al caso di specie, che
non vi sono in atti elementi idonei a far ritenere che il provvedimento del Questore
3

del Questore, acceda alle aree a lui interdette.

di Genova, applicativo del divieto violato a carico del Marinacci, fosse affetto da
qualche vizio che ne potesse minare l’efficacia, né argomenti in tal senso sono stati
spesi dal ricorrente.
Questi, infatti, si è limitato ad esporre la tesi difensiva formulata nel senso
che la violazione contestata si verificherebbe solo in quanto la condotta del
soggetto agente sia finalizzata a consentirgli la partecipazione attiva ad episodi di
violenza in occasione di manifestazioni sportive; facendo da ciò derivare il fatto che,

interdetta, non in occasione di episodi di violenza ovvero tali da porre in pericolo la
sicurezza pubblica, ma mentre era intento a vendere (peraltro, deve osservarsi,
illegalmente), biglietti di ingresso allo stadio, in qualità di “bagarino”, la sua
condotta esulerebbe in radice dal paradigma normativo della norma violata.
La esposta tesi è priva di ogni fondamento.
Come detto, infatti, l’art. 6, comma 6, della legge n. 401 del 1989, proprio
perché si caratterizza per essere una disposizione che scolpisce una fattispecie
criminosa di pericolo, sanziona, al di là dell’esistenza di uno specifico atteggiamento
della volontà dell’agente, il fatto, consapevole e volontario, della violazione del
divieto contenuto nel provvedimento questorile, quali ne siano state le contingenti
motivazioni che hanno indotto l’agente ad infrangere il detto divieto, fatta eccezione
ovviamente per la ricorrenza di ipotesi autonomamente scriminanti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen. la condanna del Marinacci al pagamento delle spese processuali e
della somma, equitativamente determinata in euro 1000,00, in favore della Cassa
delle ammende.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014
il Consigliere estensore

il Presidente

essendo egli stato rinvenuto nei pressi dello stadio Olimpico di Roma, area a lui

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA