Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11565 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11565 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MOCCIA Roberto, nato a Napoli il 21 aprile 1985

avverso la sentenza n. 3090/2013 del Tribunale di Napoli emessa il 20 febbraio
2013;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Angelo DI POPOLO
il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 20 febbraio 2013, emessa a seguito di
opposizione a decreto penale, condannava Moccia Roberto alla pena di euro
20.000,00 di ammenda avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 5,
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Data Udienza: 04/03/2014

lettera b), e 6 della legge n. 283 del 1962, in quanto, in qualità di legale
rappresentante della Al Terrazzo Sas, nell’omonimo esercizio commerciale deteneva
per la somministrazione alimenti vari in cattivo stato di conservazione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Moccia, tramite il
proprio difensore, deducendo la omessa motivazione della stessa sia in punto di
mancata concessione delle attenuanti generiche sia in punto di mancata
concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione di

CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve, preliminarmente osservarsi che il ricorso proposto dal Moccia ha ad
oggetto esclusivamente la concedibilità o meno in suo favore delle attenuanti
generiche e dei cosiddetti “doppi benefici”, non risultando essere stata posta in
discussione anche la questione riguardante l’accertamento della responsabilità
penale del ricorrente, che, conseguentemente, è, a questo punto, divenuta
definitiva.
Tanto premesso, rileva la Corte che il ricorso, negli evidenziati limiti, è fondato
e, pertanto, deve essere accolto.
Osserva, infatti, il Collegio che, secondo il costante orientamento di questa
Corte, costituisce vizio della sentenza, rilevabile in sede di legittimità, la omessa
pronunzia sulla concessione sia delle attenuanti generiche che del beneficio della
sospensione condizionale della pena, laddove il tema sia stato oggetto di specifica
richiesta da parte del prevenuto.
In tale senso, infatti, è dato rilevare che integra un difetto assoluto di
motivazione della sentenza l’omessa pronuncia del giudice d’appello (ma il principio
deve ritenersi applicabile anche in caso di omissione da parte del giudice di prime
cure, laddove la richiesta sia stata fatta quanto meno in sede di discussione finale)
sulla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non
menzione della condanna, quando nell’atto di impugnazione sia stata esplicitamente
richiesta una verifica in ordine all’applicabilità dei predetti benefici (Corte di
cassazione, Sezione sesta penale, 15 dicembre 2009, n. 47913).
Parimenti, per quanto attiene alla motivazione in ordine alla sussistenza della
condizioni per la concessione della attenuanti generiche, la giurisprudenza di questa
Corte ha affermato che è illegittima la sentenza d’appello (ma anche in questo caso
il principio, mutatis mutandis, non può trovare diversa applicazione di fronte al
giudice di primo grado) che, nel confermare, il giudizio di insussistenza delle
circostanze attenuanti generiche, si limiti a motivare nel senso della condivisione
del presupposto dell’adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogni
apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente

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essa.

indicati nei motivi d’impugnazione (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 3
dicembre 2009, n. 46514).
Tanto rilevato in linea di principi, osserva il Collegio che nel caso che interessa
il Tribunale di Napoli né ha riconosciuto in favore del Moccia le circostanze
attenuanti generiche né ha ritenuto di dover concedere al medesimo il beneficio
della sospensione condizionale della pena e della non menzione di essa, sebbene,
per come risulta in atti, egli in sede di conclusioni ne aveva espressamente

Le dette statuizione del Tribunale napoletano, però, non risultano essere state
assistite da alcuna specifica motivazione, come detto pur in presenza di espressa
richiesta da parte della difesa del prevenuto, essendosi il giudicante limitato ad
osservare, quanto al trattamento sanzionatorio, che “adeguata alla gravità dei fatti
in contestazione, come sopra delineati, ed alla personalità dell’imputato, tenuto
conto dei criteri di cui all’art. 133 cp, appare la condanna di Moccia Roberto, alla
pena di euro 20.000,00 di ammenda”.
Trattasi, all’evidenza di motivazione di stile che non dà minimamente conto dei
criteri seguiti dal giudicante, in particolare in ordine agli elementi del fatto ovvero
della personalità dell’imputato ostativi alla concessione della attenuanti generiche,
né tantomeno rende palese la insussistenza delle condizioni legittimanti la
concessione dei cosiddetti “doppi benefici”.
All’annullamento della sentenza per omessa motivazione, segue il rinvio al
Tribunale di Napoli, che provvederà ad integrare sul punto la motivazione difettiva,
posto che le questioni sulle quali vi è stata omessa pronunzia implicano valutazioni
di merito, aventi carattere discrezionale, che non competono a questa Corte (Corte
di cassazione, Sezione III penale, 18 maggio 2012, n. 19802).
PQM
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli, limitatamente alla
applicabilità dei benefici di legge e delle attenuanti generiche.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014
il Consigliere estensore

il Presidente

richiesto, in via subordinata alla assoluzione, la concessione.

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