Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11564 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11564 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MARTINI Giancarlo, nato a Castelfiorentino (FI) il 28 novembre 1965

avverso la sentenza n. 6209 del Tribunale di Firenze emessa il 12 dicembre 2012;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Angelo DI POPOLO
il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentita, altresì, l’avv.ssa Amalia FALCONE, in sostituzione della avv.ssa Antonella
MASSIMILLA, per il ricorrente.
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Data Udienza: 04/03/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Firenze – con sentenza del 12 dicembre 2012 emessa a seguito
di opposizione a decreto penale a carico di Martini Giancarlo – rilevato che il
difensore dell’opponente, essendo quest’ultimo presente in giudizio, aveva
dichiarato di rinunziare alla opposizione, provvedeva, visti gli artt. 533 e ss cod.
proc. pen., nel senso di dichiarare il Martini colpevole del reato a lui ascritto,
condannandolo alla pena di euro 2.560,00, oltre al pagamento delle spese

Proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza il Martini
personalmente, deducendo in via principale la abnormità della sentenza in quanto il
giudice, ricevuta la preliminare rinunzia alla opposizione a decreto penale, in luogo
della adozione della sentenza di condanna, avrebbe dovuto con ordinanza dichiarare
il decreto penale immediatamente esecutivo, rimettendo gli atti al Gip per
l’espletamento dei relativi incombenti.
In via subordinata il ricorrente impugnava la sentenza per omessa motivazione,
rilevando che il giudice non aveva affatto motivato la sua decisione, limitandosi a
richiamare l’avvenuta rinunzia alla opposizione a decreto penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, fondato quanto al primo motivo, è, pertanto, meritevole di
accoglimento.
Osserva, infatti, questa Corte che, nonostante la sussistenza di opinioni, anche
in giurisprudenza, diversamente orientate (cfr. Corte di cassazione, Sezione II
penale, 18 maggio 2004, n. 23263), l’indirizzo decisamente prevalente della
giurisprudenza, e che si ritiene di dover condividere, è nel senso che, essendo la
opposizione a decreto penale riconducibile al più ampio genus degli strumenti di
impugnazione, essa è suscettibile, secondo quanto previsto in linea generale
dall’art. 589 cod. proc. pen., di rinunzia ad opera della parte privata.
Rinunzia che è soggetta agli stessi limiti, temporali e formali, fissati, appunto
dal’art. 589 cod. proc. pen, resi, ovviamente, in particolare quanto al profilo
temporale, tanto più stringenti con riferimento alla opposizione a decreto penale, in
considerazione del fatto che, ope legis, una volta iniziato il giudizio conseguente alla
detta opposizione, il decreto penale si intende revocato poiché destinato ad essere
sostituito dalla sentenza dibattimentale, ovvero dalla sentenza scaturita dalla
celebrazione del rito alternativo proposto in sede di opposizione.
E’, pertanto, evidente che, laddove la opposizione a decreto penale già avesse
conseguito l’effetto di determinare la revoca del decreto stesso, la relativa rinunzia,
sarebbe oramai inammissibile poiché tardivamente proposta, con conseguente
irretrattabilità della opposizione.

2

processuali.

I.

Laddove, invece, la rinunzia sia stata tempestivamente espressa in forma non
equivoca dalla parte ovvero dal suo difensore munito di procura speciale, l’effetto di
essa sarà quello di investire il giudice della opposizione del potere di dichiarare, per
un verso, la inammissibilità della opposizione, stante l’intervenuta rinunzia, e, per
altro verso, di emettere i provvedimenti consequenziali a tale dichiarazione, ivi
compreso, secondo quanto disposto dall’art. 461, comma 5, cod. proc. pen.,
l’ordine di esecuzione del decreto stesso (Corte di cassazione, Sezione V penale, 21

Tanto considerato, deve rilevarsi che il Tribunale di Firenze non ha applicato i
predetti principi, in quanto, pur avendo dato atto nella sentenza impugnata del
fatto che, prima dell’inizio del giudizio, la opposizione a decreto penale era stata
rinunziata dal difensore dell’opponente alla presenza di quest’ultimo (dato questo
che, evidentemente, vale ad integrare il potere del difensore, apparentemente non
munito di procura speciale), anzi avendo in sostanza fondato la sua sentenza sulla
esistenza di tale rinunzia, non ha provveduto nel senso della inammissibilità della
stessa e per la esecuzione del decreto ma ha, in maniera ingiustificata, emesso, ai
sensi dell’art. 533 cod. proc. pen., sentenza di condanna, sia pure ad una pena
determinata nella stessa misura prevista nel dispositivo del decreto penale.
Con riferimento all’interesse da parte del prevenuto alla presente impugnazione
esso, come rilevato nello stesso atto di impugnazione, risiede nel fatto che, ove la
condanna, ancorché alla medesima pena, segue alla adozione del decreto penale, il
condannato può giovarsi dei benefici di cui all’art. 460, comma 5, cod. proc. pen.,
inapplicabili, invece, in caso di condanna scaturita da giudizio dibattimentale di
opposizione.
A tale riguardo è, d’altronde, significativo rilevare il fatto che il Tribunale di
Firenze, con la sentenza impugnata, abbia condannato il Martini al pagamento delle
spese processuali, pronunzia che non avrebbe potuto emettere in sede di condanna
a seguito di decreto penale.
Quanto, infine, alla ammissibilità del presente ricorso per cassazione, essa
consegue alla ritenuta abnormità del provvedimento emesso dal Tribunale di
Firenze.
Abnormità riconducibile al fatto che, in spregio alla generale regola che, in linea
di principio, governa il regime del processo, anche penale, secondo la quale ne eat

iudex ex officio, il Tribunale di Firenze ha proceduto alla celebrazione di un giudizio
dibattimentale senza che alcuna delle parti a ciò deputate ne abbia chiesto lo
svolgimento.
All’annullamento della sentenza impugnata stante l’accoglimento del primo
motivo di ricorso, consegue, oltre all’assorbimento del secondo motivo, il rinvio
degli atti al Tribunale di Firenze che, nel provvedere nuovamente in ordine alla
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ottobre 2005, n. 38667).

opposizione a decreto penale già proposta da Martini Giancarlo e da quest’ultimo
revocata tempestivamente, si atterrà agli esposti principi.
PQM
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014
il Presidente

Il Consigliere estensore

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