Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11562 del 26/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11562 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONDO’ GIUSEPPE N. IL 25/02/1951
avverso la sentenza n. 963/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CINQUEFRONDI,
del 12/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per sì < gAzism,t4sud,,,,u5 2.tv14/6,3 aLz Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Lb, Data Udienza: 26/02/2014 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 12.12.2012 il Tribunale di Palmi - sez. Cinquefrondi ha ritenuto Condò Giuseppe responsabile delle contravvenzioni di cui agli artt. 146 comma 3 e 147 del D. Lvo n. 81/2008, per avere, quale titolare dell'omonima ditta, omesso di sbarrare convenientemente il piano di costruzione, le rampe e i pianerottoli con idonei parapetti e tavole fermapiede per impedire la caduta dei lavoratori. Ha fondato il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni dell'ispettore del lavoro 2. La sentenza è stata impugnata per cassazione dal difensore sulla base di due censure: 2.1 con la prima si denunzia, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cpp, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, che ha ritenuto la responsabilità per violazioni riguardanti il fabbricato in costruzione benché fosse stato evidenziato che al momento del sopralluogo la ditta stava realizzando solo il muro di cinta: secondo il ricorrente non vi è nessun collegamento tra la zona di accesso la fabbricato posta al piano terra e le precauzioni omesse che, per forza di cose, dovevano riguardare i piani superiori di un cantiere diverso. Si addebita inoltre al giudice di merito di non avere compiuto nessun accertamento sulla connessione tra la ditta Condò e i lavori di costruzione del fabbricato. 2.2 Col secondo motivo si denunzia l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena domandata in subordine in sede di discussione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il primo motivo è infondato (606 ultimo comma cpp). Essendo dedotto il vizio motivazionale è opportuno ribadire che II controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo. Al giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (cass. Sez. 6, Sentenza n. 9923 del 05/12/2011 Mario De Filippis, che aveva conmpiuto il sopralluogo. Ud. dep. 14/03/2012 Rv. 252349). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794). Nel caso di specie il Tribunale ha accertato che nel cantiere in cui venne eseguita l'ispezione nel luglio del 2008 la scala così come i balconi erano ancora in costruzione ed erano privi dei parapetti, con conseguente pericolo di caduta nel vuoto. Il fatto che al momento dell'ispezione l'impresa fosse intenta alla realizzazione di un muro muro di cinta, cioè di opere non all'interno dell'edificio, non rende affatto illogica la motivazione perché il giudice di merito, sulla base di un tipico accertamento in fatto, ha spiegato che quella del Condò era l'impresa artigiana rinvenuta dagli ispettori presso il cantiere al momento del controllo e, d'altra parte, nel ricorso non si riportano neppure le eventuali dichiarazioni che il titolare della ditta ebbe a rilasciare ai verbalizzanti nell'immediatezza del controllo e della contestazione. Il giudizio di responsabilità per le violazioni delle norme antinfortunistiche non è dunque sindacabile perché la tesi del ricorrente mira ad ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali. 2. Il secondo motivo è invece fondato. Come è noto, ai sensi dell'art. 164 c.p., comma 1, la sospensione condizionale della pena è ammessa solo se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Tuttavia, ai fini della formulazione del giudizio prognostico richiesto dalla norma, il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nel citato art. 133, ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio (Sez. 4, Sentenza n. 22045 del 10/05/2012 Ud. dep. 07/06/2012 Rv. 252972Sezione 6, 8 aprile 2008, Lamouchi). La motivazione in proposito deve però essere logica e satisfattiva: ciò che deve escludersi nel caso di specie, laddove il riferimento alla applicazione della "pena dell'ammenda" è stato l'unico argomento utilizzato dal Tribunale per il diniego del beneficio all'imputato che lo aveva domandato. Sii impone dunque l'annullamento con rinvio per nuovo esame. P.Q.M. 3 annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio al Tribunale di Palmi; rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 26.2.2014.

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