Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11561 del 26/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11561 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI RAGUSA
nei confronti di:
LOPEZ GRAZIA N. IL 01/09/1925
LUCENTI ANTONIO N. IL 12/06/1966
LUCENTI ROSALBA N. IL 10/08/1955
LUCENTI ROSARIO N. IL 23/05/1947
avverso la sentenza n. 1054/2010 GIP TRIBUNALE di MODICA, del
23/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 26/02/2014

4

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza 23.10.2012 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il

Tribunale di Modica, disattendendo la richiesta di decreto penale di condanna formulata
ex art. 459 cpp dal Pubblico Ministero, ha assolto Lopez Grazia, Lucenti Antonio, Lucenti
Rosalba e Lucenti Rosario, ai sensi dell’art. 129 cpp, dal reato di cui agli artt. 110 cp, 55
e 1161 codice della navigazione perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Secondo il giudicante infatti l’art. 55 (che impone l’obbligo di chiedere

di rispetto del demanio marittimo) non è più richiamato nell’art. 1161 del codice della
navigazione.
2. Ricorrono per cassazione sia il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Catania che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Modica deducendo entrambi, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cpp, la violazione
degli artt. 55 e 1161 del codice della navigazione. Il secondo ricorrente denunzia inoltre,
ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cpp la contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione (art. 606 lett. b ed e cpp): osservano in particolare che la costruzione nella
cd. fascia di rispetto è sanzionata penalmente dall’art. 1161 del codice della navigazione
anche se la norma non contiene più il richiamo all’art. 55 del codice della navigazione:
secondo i ricorrenti, infatti, si tratta comunque di inosservanza di vincoli cui è
assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
A norma dell’art. 129 cpp richiamato dall’art. 459 terzo comma cod. proc. pen. il
giudice, quando non accoglie la richiesta di emissione del decreto penale avanzata dal
pubblico ministero, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma
dell’art. 129, gli restituisce gli atti. Come ha già affermato questa Corte, il giudice per le
indagini preliminari può prosciogliere la persona nei cui confronti il P.M. abbia avanzato
istanza di decreto penale di condanna solo nel caso in cui risulti evidente la prova
positiva dell’innocenza dell’imputato ovvero quella negativa della sua colpevolezza nel
senso della radicale impossibilità di acquisirla: siffatta pronuncia non può invece essere
adottata nel caso in cui il giudice, per addivenire alla medesima, debba procedere ad
operazioni di comparazione e valutazioni di dati riservate ad una fase da svolgersi in
contraddittorio tra le parti (cass. Sez. 5, Sentenza n. 14981 del 24/03/2005 Cc. dep.
21/04/2005 Rv. 231461).
Nel caso di specie, però, si è verificata proprio tale ultima ipotesi, perché dalla
stessa sentenza impugnata e dalla allegata richiesta di decreto penale (contenente il
capo di imputazione), risulta l’esistenza di un manufatto, di proprietà degli imputati,
entro la fascia ricadente nei trenta metri dal confine del demanio marittimo, e

una

articolata interpretazione dell’art. 1161 cc tendente a ritenere la avvenuta

2

l’autorizzazione del capo del compartimento per l’esecuzione di nuove opere nella fascia

depenalizzazione del fatto contestato: come è evidente, non emerge alcun elemento che
possa indurre a ritenere l’assenza di responsabilità sulla base di una mera constatazione.
Per effetto di tale error in procedendo, la sentenza va pertanto annullata senza
rinvio rilevandosi in ogni caso, quanto alla specifica censura mossa dai ricorrenti che
l’art. 1161 c.n. punisce senza limitazioni chiunque occupa arbitrariamente uno spazio del
demanio marittimo o delle zone portuali o vi fa innovazioni non autorizzate ovvero “non
osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio

divieto di costruire, in assenza di autorizzazione, opere entro una zona di trenta metri
dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, integra indubbiamente un
vincolo a cui è assoggettata la proprietà privata. Il reato, quindi, sussiste anche dopo la
modifica legislativa, stante la più ampia previsione contenuta nell’art. 1161, il che rende
fondata la tesi dei ricorrenti (in proposito cfr. tra le varie cass. Sez. 3, Sentenza n.
44644 del 02/10/2013 Ud. dep. 05/11/2013 Rv. 257227; Sez. 3, Sentenza n. 38371 del
25/06/2013 Cc. dep. 18/09/2013 Rv. 256412).
Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Ragusa tenuto conto della intervenuta
soppressione del Tribunale di Modica disposta con D. Lgs. n. 155 del 07/09/2012
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Ragusa per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 20.6.2013.

marittimo o agli aeroporti” (cfr. cass. sez. 3 sentenza 23.6-11-9.2009 n. 35210) e che il

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