Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1156 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1156 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DI FEDE LUCIA N. IL 27/06/1947
2) LOBINA MARIO N. IL 11/07/1941
avverso la sentenza n. 375/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
26/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ít,ob j tcku’Ap 132,d)
che ha concluso
peri, jblit» Gu■. 2,AYW

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/11/2012

4

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 28.11.2011 la Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la pronuncia del
Tribunale dì Lanusel che aveva ritenuto Di Fede Lucia e Lobina Mario colpevoli del reato di
costruzione in totale difformità dalla concessione ed in zona sottoposta a vincolo paesaggistico:
“capo A: artt. 31 e 44 comma 1 lett e DPR n. 380/2001; capo 8: art. 157 comma 1 lett c D.Lgs
42/04 (così testualmente, ndr)1, e, ritenuto il concorso formale esterno, con le attenuanti
generiche, li aveva condannati alla pena di mesi sei di reclusione.

Giudiziaria da cui risultava che in luogo dell’innalzamento di una capanna aperta era stato
realizzato un manufatto chiuso.
2. Gli imputati ricorrono per cassazione deducendo la mancanza, contraddittorietà e
illogicità della motivazione rilevando che 911 elementi posti a sostegno della decisione
contrastano con le emergenze processuali essendo essi in possesso del permesso di
costruzione e dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una copertura a capanna
su un originario manufatto di settanta mq. Rilevano inoltre che il giudice di merito ha ritenuto
la zona di notevole interesse pubblico sulla base della sola deposizione testimoniale dell’agente
di Polizia Locale di Barisardo senza dare conto delle ragioni che avevano indotto a ritenere
sussistente il vincolo in relazione al DM 1311/06; infine rimproverano alla Corte di non avere
adeguatamente motivato in ordine all’accertamento della responsabilità dell’imputata Di Fede.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza sotto ogni profilo.

Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza
strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico
argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei
fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06 n. 23528).
Liiiogicità deiia motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere

evidente, cioè di spessore tale da risultare percepiblie ictu muli. dovendo ti sindacato di
iegittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica eviden2a, reStàrtiu irúdìnuciití le
minime incongruenze e considerandosi di-attese le deduzioni difensive che. anche se non

espressamente confutate. siano logicamente Incompatibili con la decisione adottata. purché
siano spiegate in modo logico e adege,ito le ragioni del convitielmènto (ecit.s. Sez. 3, Sentenza
n. 35397 del 20/05/2007 Ud. dep. 24/09/100/; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999,
24,1i.1999, Spina, RV. 214794).
Nel caso di specie la Corte sarda ha accertato che ai momento dell’intervento della Polizia
Municipale i’opera appariva assolutamente difforme rispetto alla concessione edilizia, suna base
dei raffronto tra Quanto costruito e documentato (mediante fotografie e dichiarazioni denti
agenti di p.g.) e quanto assentito dal Comune con il titolo autorizzativo che avrebbe :egittirnatu

La Corte di merito ha fondato il suo convincimento sugli accertamenti compiuti dalla Polizia

soltanto l’innalzamento di una capanna aperta in luogo del manufatto chiuso, già in buona

parte eseguito.
Quanto alla motivazione in ordine al delitto di costruzione in difformità della prescritta
autorizzazione in zona dichiarata di notevole interesse pubblico (art. 181 comma 1 bis lett. a
D.L.G.S: 22 gennaio 2004, n. 42), contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, la Corte di
merito ha motivato in ordine all’esistenza del vincolo paesaggistico richiamando il D.M.
13.11.1971 (assoggettante a vincolo l’intero territorio del Comune di Bari Sardo) ed ha

titolo autorizzativo (chiusura di un manufatto su quattro lati con biocchetti di cemento in luogo

della realizzazione di una tettoia in legno aperten.
Quanto all’ultima censura con cui si deduce in maniera assolutamente generica
i’inadeguata motivazione della dichiarazione di responsabilità della Di Fede, va osservato che

secondo la Corte di merito, l’imputata quale proprietaria dei fondo e titolare dzito cunces ,..7lone
potendo intervenire. deliberatamente se ne era astenete: trattasi come s; vede di motivzzione
assoiutamente congrua, che fa leva suiie precise responsabilità dei titolare del permesso di
costruire (art. 29 DPR n. 38012001).
In definitiva, l’impugnata sentenza si fonda su un percorso logico assolutamente coerente
e quindi insindacabile in questa sede, mentre la critica dei ricorrenti si risolve in una aiversa
valutazione delle risultanze dei processo.
de! ricorso per cessazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi
non consente il formarsi di un vaildo rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la

possibilità di rilevare e dichiarare fP cause di non punibilità a norma dell’art. 179 c.p.p. (cass.
Sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009 Ud. dei). 10/11/2009; cass. SC2. 4., Sentenza n.
18641 del 20/03/2004 Ud. dep. 22/04/2004; sez. un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc.
(dep. 21112/2000): pertanto, la Questione delta prescrizione del reato non può essere

affrontata.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n: 186), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento consegue quella ai pagamento della sanzione pz-xuniaria ai sensi

616

cpp nella misura indicata in dispositivo.

dichiara inammissibile 11 ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di C. 1.000.00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
CoSÌ deciso in Roma. il 14.11.2012.

motivato altresì sulla difformità dell’opera rispetto a quella per il quale era stato concesso il

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