Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11559 del 13/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 11559 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AMICO NICOLA N. IL 17/11/1962
avverso la sentenza n. 2952/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 18/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
CO
k.))‘
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/02/2014

RITENUTO IN FATTO
D’Amico Nicola ricorre con due motivi avverso la sentenza 18.7.2013 della Corte
d’Appello di L’Aquila che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi due di reclusione e
, C. 200 di multa perché ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cp e 2 comma 1 bis del
D.L. 463/1983 (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali dal febbraio al
novembre 2006).
Con un primo motivo, denunzia inosservanza dell’art. 2 comma 1 e 1 bis della legge
n. 638/1983 nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, dolendosi in

lavoro e della ritenuta efficacia della raccomandata contenente l’avviso di accertamento della
violazione. Osserva in particolare che il ragionamento della Corte d’Appello è viziato perché,
contrariamente a quanto affermato, nessuna copia di modelli DM 10 è agli atti, ma solo
semplici prospetti di presunte inadempienze di elaborazione INPS, privi di timbro o firma, né
risulta supportata la tesi della/materiale corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori:
manca dunque la prova indiziaria. In ogni caso, a suo dire, i modelli DM 10 da soli non
possono avere valore di indizi gravi, precisi e concordanti al fine della prova del materiale
esborso delle retribuzioni.
Critica inoltre l’accertamento della coscienza e volontà dell’omissione contributiva:
secondo il ricorrente la Corte d’Appello ha affermato che la coscienza e volontà della condotta
si è verificata in un momento successivo alla consumazione del reato (cioè al momento della
coscienza legale della violazione mediante la raccomandata dell’INPS), mentre invece deve
sussistere al momento del fatto e osserva che essendosi verificata solo una conoscenza legale
(stante la compiuta giacenza della raccomandata) egli non sapeva neppure quale fosse il
contenuto della raccomandata, il che impediva il sorgere della coscienza e volontà
dell’omissione.
Con un secondo motivo denunzia l’eccessività della pena osservando che l’esiguità
della somma richiesta, il periodo di riferimento e la personalità dell’imputato (privo di
precedenti penali) avrebbe dovuto comportare l’applicazione di una pena inferiore, anche
riconoscendo le attenuanti generiche e, in ogni caso, con la sospensione condizionale della
pena e la non menzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
Come già affermato dalla giurisprudenza, anche a sezioni unite (Sez. U, Sentenza n.
27641 del 28/05/2003 Ud. dep. 23/06/2003), il reato di cui all’art. 2 della legge 11 novembre
1983 n. 638 non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute
al dipendente a titolo di retribuzione.
La prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni nel processo per
l’imputazione del delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali può
essere tratta dai modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi

2

particolare del valore probatorio attribuito ai “presunti” modelli DM 10 inviati dal datore di

contributivi verso l’istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM 10), sempre che non risultino
elementi contrari. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 46451 del 07/10/2009 Ud. dep. 02/12/2009; Sez.
3, Sentenza n. 14839 del 04/03/2010 Ud. dep. 16/04/2010 secondo cui l’effettiva
.. corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, a fronte di un’imputazione di
omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, può essere provata
sia mediante il ricorso a prove documentali, come i cosiddetti modelli DM/10 trasmessi dal
datore di lavoro all’INPS, e testimoniali, sia mediante il ricorso alla prova indiziaria).
Nel caso di specie, la Corte abruzzese ha fatto puntuale applicazione di tale regola

rappresentati dai prospetti riepilogativi INPS e dalle attestazioni del direttore della sede
relative alle denuncie contributive dei singoli mesi. Ed anche il primo giudice aveva fatto
espresso riferimento all’esistenza dei modelli DM 10.
Trattasi di tipico accertamento in fatto, congruamente motivato e come tale
insindacabile in questa sede. D’altro canto il giudizio abbreviato, quale è quello svoltosi
davanti al primo giudice (Tribunale di Chieti), comporta la definizione del processo allo stato
degli atti, che determina la formazione della “res iudicanda” sulla base del quadro probatorio
già acquisito (tra le varie, Sez. 4, Sentenza n. 6969 del 20/11/2012 Ud. dep. 12/02/2013 Rv.
254478).
1.2 Quanto al profilo dell’elemento psicologico, è opportuno premettere che secondo
il prevalente orientamento di questa Corte, il reato di omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali ha natura di reato omissivo istantaneo per il quale il momento
consumativo coincide con la scadenza del termine utile concesso al datore di lavoro per il
versamento ed attualmente fissato, dall’art. 2, comma primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del
1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (v., tra le
varie, Sez. 3 n. 20251, 14 maggio 2009).
Sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, (Sez. 3, Sentenza n. 47340 del
15/11/2007 Ud. dep. 20/12/2007; Cass. n. 7044 del 1987; cass. 33141 del 2002) nella
fattispecie non è affatto richiesto il dolo specifico, ma quello generico, il quale consiste in
definitiva nella volontarietà dell’omissione. Di conseguenza, una volta accertata la volontarietà
di tale omissione, non occorre un’esplicita motivazione sull’esistenza del dolo. La volontarietà
dell’omissione si desume dunque dal mancato versamento delle ritenute alla scadenza del
termine fissato.
La ricezione della raccomandata non incide affatto sull’elemento psicologico del reato
già perfezionato, ma serve solo ai fini della applicazione della causa di non punibilità: il D.L.
12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito nella L. 11 novembre 1983, n.
638, dispone infatti che il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro tre
mesi decorrenti o dalla contestazione ovvero dalla notifica dell’avvenuto accertamento della
violazione: in tal senso va corretta la motivazione della sentenza impugnata (ex art. 619 cpp).
L’errore del ricorrente sta nel confondere la funzione della notifica dell’accertamento

3

laddove ha desunto la prova della corresponsione delle retribuzioni da elementi indiziari

della violazione che, lo si ripete, è quella di consentire all’interessato di avvalersi della causa
di non punibilità in relazione ad un reato già perfezionatosi.
,

2. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile, sia per difetto di specificità ex artt.
581 lett. c e 591 lett. c cpp. (non comprendendosi se si deduce l’inosservanza di legge penale
o il vizio di motivazione o entrambi) sia per manifesta infondatezza.
Ed infatti, a parte il fatto che- come si evince dalla sentenza impugnata – i doppi
benefici già risultano concessi dal primo giudice (sicché non si comprende la relativa
doglianza), va osservato per il resto (e cioè con riferimento all’entità della pena e al diniego
della attenuanti generiche) che la censura investe una prerogativa tipicamente riservata al
giudice di merito che la esercita secondo i parametri di cui agli artt. 132 e 133 cp: nel caso di
specie la Corte abruzzese ha correttamente esercitato i suoi poteri, laddove ha ritenuto
congrua la pena inflitta dal primo giudice richiamando a tal fine il periodo considerato e
l’importo di cui l’imputato si è indebitamente appropriato, e ritenendo privo di rilievo il mero
stato di incensuratezza.
Ora, è chiaro che un tale percorso argomentativo, volto inequivocabilmente a
giustificare l’applicazione della pena nel caso concreto ha comportato l’esame e,
implicitamente, il diniego della richiesta di concessione delle attenuanti generiche che, come è
noto, sono preordinate appunto all’adeguamento in concreto della pena alla gravità effettiva
del reato ed alla personalità del reo.
3. L’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause
di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (cass. sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009
Ud. dep. 10/11/2009; cass. Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004;
sez. un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000): il tema della prescrizione
non può dunque essere affrontato in questa sede.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi
dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13.2.2014.

.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA