Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11557 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11557 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCHIAVO PANTALEONE N. IL 30/09/1983
avverso la sentenza n. 1832/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
11/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 13/02/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 29/11/2011, dichiarava
Pantaleone Sciavo responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e
2, L. 638/83, per avere omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali
mesi luglio, agosto e dicembre 2005, e marzo, aprile 2006; lo condannava
alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 1 e giorni 15 di reclusione
ed euro 250,00 di multa.
La Corte di Appello di Salerno, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza del 9/11/2012, in
parziale riforma del decisum di prime cure, ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti dello Schiavo limitatamente alle violazioni
contestategli fino al dicembre 2005, perché estinte per intervenuta
prescrizione; ha rideterminato la pena per i residui reati in gg. 15 di
reclusione ed euro 100,00 di multa, con conferma nel resto.
Propone ricorso per cassazione lo Schiavo personalmente con i seguenti
motivi:
-omesso avviso da parte dell’INPS, relativo alla richiesta di pagamento
delle ritenute contributive, per cui l’imputato non poteva essere ritenuto
responsabile del reato ad esso contestato;
-mancanza di prova sull’effettiva corresponsione da parte del prevenuto
delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.

ed assistenziali, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per i

Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia
permette di rilevare la logicità e correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato contestato e alla ascrivibilità di esso in capo al

Osservasi che il giudice di merito, a seguito di puntuale disamina delle
emergenze processuali e compiuta valutazione delle stesse, è pervenuto
ad affermare la responsabilità dello Schiavo: l’acquisita documentazione
al fascicolo dibattimentale, nonché le dichiarazioni rese dal teste Alfonso
Sessa, non lasciano spazio a dubbio circa la esistenza del reato contestato
e la penale responsabilità del prevenuto, in quanto i modelli DM10
costituiscono prova della corresponsione delle retribuzioni da parte del
datore di lavoro ai dipendenti, in difetto di elementi di segno contrario.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto in tesi difensiva, la diffida da
parte dell’INPS era stata ritualmente notificata all’interessato, per
compiuta giacenza, con raccomandata del 21/11/2007, all’indirizzo di via
Lavis n. 30, del Comune di Montecorice, ove risultava la sede della ditta di
cui il prevenuto è titolare, come accertato a mezzo di visura camerale.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che lo
Sciavo abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve, essere condannato al pagamento delle spese
processuali e, altresì, al versamento di una somma, in favore della Cassa
delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti,
nella misura di euro 1.000,00.

z

O-

prevenuto.

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro

Così deciso in Roma il 13/2/2014.

1.000,00.

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