Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11551 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11551 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

Data Udienza: 05/02/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LALIA ANTONIO N. IL 30/03/1963
avverso la sentenza n. 474/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 25/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. O. O ( “k
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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47840/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 giugno 2013 la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto l’appello
proposto da Lalia Antonio avverso sentenza del 28 settembre 2012 con cui il Tribunale di
Paola, sezione distaccata di Scalea, lo aveva condannato alla pena di tre mesi di arresto e C
35.000 di ammenda per i reati di cui agli articoli 44, lettera c), d.p.r. 380/2001 (per aver
realizzato in assenza del permesso di costruire un prefabbricato in legno e cinque strutture in
ferro ad esso connesse: capo a) e 134-181, comma 1, d.lgs. 42/2004 (per aver realizzato le

dell’autorizzazione necessaria: capo b).
2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo tre motivi. Il primo motivo denuncia vizio
motivazionale ex articolo 606, primo comma, lettera e), c.p.p. quanto alla non precarietà del
manufatto affermata dal giudice di merito in relazione al reato di cui al capo a. Il secondo
denuncia ancora vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 47, terzo
comma, c.p.: non vi è alcuna motivazione sull’elemento psicologico per l’addotto errore ex
articolo 47, terzo comma, c.p. riguardante il nullaosta paesaggistico, oggetto di specifica
doglianza d’appello. Il terzo motivo denuncia difetto assoluto di motivazione sull’aspetto
sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1 II primo motivo censura la sentenza impugnata per difetto motivazionale in ordine alla
natura non precaria del manufatto abusivo in questione. Invero, la corte territoriale ha svolto
una illustrazione completa e logica delle ragioni per cui ha ritenuto infondato l’attinente motivo
d’appello, correttamente evidenziando che la precarietà dell’opera si rapporta non alle sue
caratteristiche costruttive, bensì alle esigenze che deve assolvere, le quali devono essere
temporanee: e nel caso di specie, vista la permanenza dell’opera anche dopo lo scadere del
termine previsto dal permesso temporaneo di costruire, non erano tali, dimostrandone la
destinazione non per un uso specifico e limitato nel tempo. L’interpretazione della corte
territoriale, peraltro, si uniforma alla consolidata giurisprudenza in materia di questa Suprema
Corte (v. p.es., specificamente a proposito del permesso temporaneo di costruire, già Cass.
sez. III, 4 aprile 2003 n. 24898, per cui “in materia edilizia al fine di ritenere sottratta al
preventivo rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire con l’entrata in vigore
del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) la realizzazione di un manufatto per la sua asserita natura
precaria, la stessa non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione
soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione
materiale dell’opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e
limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione”;

conformi

suddette opere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale in assenza

sul concetto giuridico di precarietà edilizia Cass. sez. III, 14 maggio 2013 n. 37572, Cass. sez.
III, 25 febbraio 2009 n. 22054, Cass. sez. III, 21 marzo 2006 n. 20189 e Cass. sez. III, 3
giugno 2004 n. 37992). Il motivo risulta pertanto infondato.
3.2 Fondato è invece il secondo motivo, che denuncia di avere presentato come doglianza in
sede d’appello l’affermazione della insussistenza dell’elemento psicologico per il reato
paesaggistico di cui al capo b, per applicabilità della causa di esclusione della colpevolezza di
cui all’articolo 47, terzo comma, c.p., avendo l’imputato – che si sarebbe attivato ab origine per

negativa sulla sua necessità: e a tale doglianza, lamenta il ricorrente, la corte territoriale non
ha dato alcun riscontro. Effettivamente la corte è incorsa al riguardo in difetto assoluto di
motivazione, perché si limita a motivare sulla non precarietà dell’opera deducendone “che
consente di ritenere integrato anche il reato di cui al capo B atteso che la non necessità del
nulla osta paesaggistico è di nuovo correlata alla stagionalità dell’opera”, senza però esaminare
il profilo dell’articolo 47, terzo comma, c.p., che non è identificabile, evidentemente, con quello
oggettivo della natura dell’opera.
3.3 Fondato è, infine, il terzo motivo. In sede di appello l’attuale ricorrente aveva chiesto la
concessione del minimo della pena e dei doppi benefici di legge; a ciò la corte territoriale ha
risposto mediante una formula di stile, peraltro riconducibile soltanto alla dosimetria e non
anche alla concessione dei benefici: afferma, infatti, che la sentenza di primo grado è “equa
anche per il trattamento sanzionatorio”. Come il ricorrente evidenzia, dunque, in sostanza la
corte territoriale ha fornito una motivazione apparente.
La fondatezza del secondo e del terzo motivo, in conclusione, conduce all’annullamento della
sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014

Il Cons

er Estens

Il Presidente

chiedere il rilascio del nulla osta paesaggistico – ricevuto dal Comune di Sangineto risposta

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