Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1155 del 22/03/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1155 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: MICHELI PAOLO
SENTENZA
sul ricorso dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti
avverso l’ordinanza emessa il 19/01/2012 dal Tribunale di Chieti
nell’ambito del processo nei confronti di
Procida Michele, nato a Fontenay aux Roses (Francia) il 04/08/1961
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona
del Dott. Piero Gaeta, che ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti ricorre avverso
l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale risultano essere stati restituiti gli
atti al P.M. all’esito della discussione svoltasi nel processo a carico di Michele
Data Udienza: 22/03/2013
Procida (cui erano stati contestati delitti contro la fede pubblica); il giudice
monocratico, in particolare, aveva rilevato come all’imputato fosse stato ascritto
di avere falsamente attestato lo smarrimento del certificato di proprietà di una
vettura recante targa italiana, già immatricolata in Germania con altri dati,
mentre dall’istruttoria dibattimentale era emersa la diversità della condotta
concretamente tenuta dal Procida, avendo egli ottenuto dalla casa costruttrice un
certificato di conformità poi utilizzato per immatricolare in Italia un veicolo di
provenienza estera ma mai immatricolato in precedenza.
all’emergere di un fatto “diverso”, e non già “nuovo” ai sensi dell’art. 518 cod.
proc. pen., sarebbe stato rituale procedere alla relativa contestazione, piuttosto
che dare corso ad un nuovo esercizio dell’azione penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Conformemente alle conclusioni rassegnate dal P.g. presso questa Corte, il
ricorso deve ritenersi inammissibile.
In assenza di ulteriori iniziative da parte del rappresentante della pubblica
accusa nel corso del dibattimento (in ipotesi, ex art. 516 cod. proc. pen.), il
giudice procedente non avrebbe potuto invitare il P.M. a precisare il contenuto
del capo d’imputazione perché generico o indeterminato, essendovi al contrario
la descrizione puntuale di un fatto ben delineato; prendendo atto della diversità
obiettiva fra il tenore della contestazione e l’addebito risultante dall’istruttoria,
sarebbe stata ovviamente impossibile la condanna dell’imputato, ma certamente
irrituale sarebbe stata anche l’assoluzione, atteso che «il giudice del dibattimento
non può trasmettere gli atti al Pubblico Ministero sul rilievo della diversità tra
fatto commesso e fatto contestato e contemporaneamente assolvere da
quest’ultimo l’imputato perché i due provvedimenti contestualmente emessi si
pongono in intrinseca contraddizione e il successivo giudizio incorrerebbe nella
preclusione del giudicato, ma deve limitarsi, qualora rilevi diversità del fatto, a
disporre la trasmissione degli atti al P.M., lasciando con ciò impregiudicata
qualsiasi futura determinazione di quest’ultimo» (Cass., Sez. VI, n. 9743 del
21/01/2004, Polidori, Rv 229209; v. anche Cass., Sez. V, n. 34555 del
22/04/2010, Colazzo).
Il Tribunale di Chieti ha pertanto assunto determinazioni conformi alle
indicazioni della giurisprudenza di questa Corte, dovendosi escludere qualunque
profilo di abnormità con riguardo all’ordinanza oggetto di ricorso: in linea di
principio, del resto, è stato già espressamente affermato che «non è
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Il Pubblico Ministero deduce l’abnormità dell’ordinanza, visto che
impugnabile, neppure sotto il profilo dell’abnormità, l’ordinanza con la quale il
giudice del dibattimento disponga la trasmissione degli atti al P.M. per diversità
del fatto» (Cass., Sez. III, n. 17197 del 25/03/2010, Mangione, Rv 246988).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso il 22/03/2013.