Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1155 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1155 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) AMBROSINO DAVIDE N. IL 02/09/1977
avverso la sentenza n. 1544/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ym”…(51,.. c,
che ha concluso per jv im4144.4044.}4 4u- _i
;

ok9.14 ~1-013

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN

mrro

1. Con sentenza 9.6.2011, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della pronuncia
assolutoria del Tribunale di Varese appellata dal Pubblico Ministero, ha dichiarato inammissibile
per difetto di interesse l’impugnazione a sua volta proposta dall’imputato Ambrosino Davide e,
con le attenuanti generiche, lo ha ritenuto colpevole del reato di abbandono del posto di
servizio (art. 72 comma 1 legge n. 121/1981) e condannato alla pena di mesi quattro di
reclusione (convertita nella sanzione pecuniaria di C. 9.000,00 di multa ai sensi dell’art. 53
della legge n. 689/1981).

due motivi, denunciando la violazione dell’art. 606 lett. d cpp per mancata assunzione di una
prova decisiva richiesta nel corso dell’istruttoria dibattimentale (la deposizione dei testi
Faranna e Bello riguardante le proprie condizioni psicofisiche e sulle connesse circostanze) e
l’inosservanza o erronea applicazione della legge con riferimento agli artt. 190 e 496 cpp
(perché la mancata ammissione della deposizione dei predetti testi costituiva una violazione
citi% diritto alla prova e quindi anche del principio costituzionale del giusto processo)

CONSIDERATO IN

»Burro,

i. Il ricorso è inammissibile sotto ogni profilo.
Innanzitutto lo è con riferimento al primo motivo (con cui si deduce la mancata assunzione
di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta anche nei corso dell’istruzione
dibattimentale).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, è prova
decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo
quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura
portante (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 27581 del 15/06/2010 Ud. dep. 15/07/2010; cass. Sez. 6,
Sentenza n. 14916 dei 25/03/2010 Ud. dep. 19/04/2010).
Nel caso in esame, però, la deposizione dei testi Faranna e BeHo che l’imputato intendeva
far escutere riguarda le “condizioni psicofisiche dell’Ambrosino al momento dei fatti e ulteriori

connesse circostanze che avrebbero potuto radicalmente escludere la sussistenza

del retto

reato contestato quanto meno sotto il profilo dell’efr..7=tr soggettive (cfr. pagg. 3 e 4
ricorso), cioè fatti genericamente dedotti, aventi ad oggetto condizioni sanitarie e quindi
circostanze inidonee ad essere provate per testi e che comunque – a ben vedere – se anche
confermate in dibattimento, per la loro genericità non avrebbero potuto intaccare la struttura
portante della motivazione, perché la Corte di merito attraverso un accertamento di fatto
(basato sulla documentazione relativa alle condizioni di salute dell’imputato all’epoca dei fatti e
sull’esame dell’Imputato e di numerosi testi), privo di vizi logici e quindi insindacabile in questa
sede, na artermato che í farmaci che erano stati prescritti ali Arnbrosino erano inidonei a
cagionare sonnolenza (cfr. pago. 8 e 9). considerando sorprendente il fatto che l’imputato non
abbia segnalato ai superiori l’asserito stato di salute incompatibile col servizio rtr.i.tturr.z

2. Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione con

vigilanza, ai fine di ottenere un esonero o comunque una assegnazione ad altri compiti (cfr.
pagg. 9 e 10).
La corretta motivazione del giudice di merito sulla superfluità, ai fini della decisione, della
prova testimoniale sollecitata dall’imputato rende manifesta infondata anche la censura sulla
violazione del diritto alla prova e del giusto processo.
Llinammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi
non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (cass.

18641 dei 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004; sez. un.. Sentenzz n, 32 d 27′! 1/20N2 Cr.
(dep. 21/12/2000): pertanto, la questione della prescrizione dei re.ato

non può ussoiu

affrontata.
!”-! nn ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione deiia causm

Code Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186). Aga condanna dei no?Perite ai p:.-..uarneiltti jek
r-ke trrisant;e: N97.n.rnente

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ci’schiark inemmboe li inorso e conearina il ricorrente al pagamento pene spese processua’,t

della somma di f_. 1,000,00

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Ct.-isi deciso in Roma, il 14.1!.20.2.

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Amrrznitt

sez. .3, Sentenza n. 42839 dei 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009; cass. Sez. 4, Sentenza n.

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