Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11549 del 05/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 11549 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CLEMENTE CARMELA CONCETTA N. IL 02/02/1946
avverso la sentenza n. 2080/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. U DAr t2’S
che ha concluso per e ( 74.3,4,-71-, ‘s 5 , ct„r 4c
ri 5

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
1 1 M.R 2014

IL

s13
k

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

WEBE
1
Lua Lai.”.31‘

Data Udienza: 05/02/2014

44947/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 luglio 2013 la Corte d’appello di Palermo ha respinto l’appello proposto
da Clemente Carmela Concetta avverso sentenza dell’Il ottobre 2012 con cui il Tribunale di
Termini Imerese l’aveva condannata alla pena di un mese di arresto e € 18.000 di ammenda
per i reati di cui agli articoli 110 c.p., 44, lettera b), d.p.r. 380/2001 (capo a), 110 c.p., 64, 65,
71, 72 d.p.r. 380/2001 (capo b) e 83, 93, 94, 95 d.p.r. 380/2001 (capo c).

violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli articoli 44, 64, 65, 71, 72, 83, 94 e
95 d.p.r. 380/2001: non sarebbe corretta la qualificazione delle opere in questione, trattandosi
di strutture precarie. Il secondo motivo, posto in subordine al precedente, denuncia violazione
di legge e vizio motivazionale in relazione agli articoli 133 e 163 c.p.: la sanzione penale inflitta
sarebbe eccessiva e non dovrebbe essere subordinata la sospensione condizionale alla
demolizione delle opere.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo si incentra sulla qualificazione delle opere abusive. Alla imputata è stato
contestato di avere costruito senza il permesso di costruire un prefabbricato ad una elevazione
fuori terra per 50 metri quadri circa fissato su una piattaforma in cemento armato e una
veranda aperta con copertura sorretta da pilastri di ferro per circa 15 metri quadri. Il motivo in
realtà è generico in quanto si limita ad asserire che “una corretta interpretazione delle
disposizioni urbanistiche contestate… consentirebbe di escludere che la condotta accertata in
capo all’imputata possa integrare gli estremi, oggettivi e soggettivi, delle fattispecie di reato
indicate in rubrica, trattandosi di opere strutturalmente precarie”, dando soltanto atto
dell’essere stato avviato un procedimento per ottenere concessione edilizia ex articolo 13 I.
47/1985. Altresì generico è l’ulteriore rilievo sulla pretesa mancanza di “prova certa e definitiva
della soggettiva colpevolezza” dell’imputata, come pure la conclusiva doglianza di “carenza
logico-argomentativa della censurata sentenza”, non essendovi alcun rapporto concreto con il
contenuto della motivazione. Peraltro, la corte territoriale – si rileva ad abundantiam – ha
adeguatamente motivato sia sulla natura non precaria dell’opera abusiva (un prefabbricato
“stabilmente collocato su una piattaforma di c.a. appositamente predisposta, come bene
evidenziato dalle foto scattate in sede di sopralluogo e allegati in atti che raffigurano un prefabbricato adibito ad uso abitativo dotato anche di veranda”) sia sull’elemento psicologico sotto
forma di colpa (per inottemperanza dell’obbligo di informazione) in capo all’imputata. Né il
percorso del ragionamento della corte territoriale, come si è visto completo e non carente
presenta alcuna contraddittorietà.

,

2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo due motivi. Il primo motivo denuncia

Il secondo motivo afferma che, quanto alla sanzione penale e in particolare al
condizionamento del beneficio di cui all’articolo 163 c.p. all’avvenuta demolizione delle opere
abusive, “una valutazione ponderata degli episodi illeciti contestati, correttamente orientata
dall’applicazione dei criteri generali di valutazione della gravità del reato e della personalità
dell’imputata, avrebbe dovuto condurre il Giudicante alla prescrizione di una sanzione penale
sensibilmente più lieve” e a concedere la sospensione condizionale senza subordinazione alla
demolizione delle opere, tenuto conto pure “dell’effettivo danno urbanistico accertato in
giudizio e dell’offensività dell’opera verso l’interesse tutelato dalla normativa urbanistica”.

nel chiedere al giudice di legittimità di sostituire quello di merito nella sua valutazione
discrezionale quanto alla determinazione dosimetrica della pena e alla subordinazione della
sospensione condizionale all’esecuzione della demolizione. Si tratta, d’altronde, della
riproposizione di una doglianza già presentata al giudice d’appello, il quale al riguardo ha
specificamente motivato nella parte finale della sentenza; e ciò rende il motivo inammissibile
anche per non avere tenuto conto della confutazione già effettuata dalla corte territoriale della
stessa doglianza (da ultimo v. Cass. sez. V, 15 febbraio 2013 n. 28011, per cui “in tema di
inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando
risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria
correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato”).
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle
spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte
costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di
ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014

Il Consi

re Estensore

Il Presidente

Anche questo motivo è affetto da evidente genericità , e comunque inammissibilmente consiste

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA