Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1154 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1154 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MINICOZZI ROSARIA N. IL 20/06/1952
2) MONACHELLO CARMINE N. IL 04/03/1974
avverso la sentenza n. 2370/2008 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORI LIA
ézhadr44414.0 r5 3.3„D
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ..94)
2., o erNst. .

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 26.1.2011 la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la pronuncia del
Tribunale di Agrigento sez. distaccata di Canicattì che aveva ritenuto Minicozzi Rosaria e
Monachello Carmine colpevoli delle violazioni: A) degli 110 cp e 44 comma 1 lett. b del DPR
380/01; 8) artt. 110 e 61 n. 2 cp. e 71 in relazione all’art. 64 DPR 380/2001; C) artt. 110 e 61
n. 2 cp. e 72 in relazione all’art. 65 DPR 380/2001 (con riferimento alla realizzazione di un

direzione di un tecnico qualificato e senza la preventiva denuncia all’Ufficio dei Genio Civile) e,
ritenuta la continuazione, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, li aveva

condannati alla pena di mesi 1 e giorni 15 di arresto ed C. 9.000,00 di ammenda ciascuno.
2. Per l’annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto separati (ma identici)
ricorsi per Cessazione con tre motivi, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt.
44 commi 1, 64, 65, 71,72 DPR n. 380/2001, 61 n. 2 e 192 cpp (alt. 606 lett. b ed e cpp) e la
mancanza o carenza di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza sotto ogni profilo.
1. Quanto alla censura riguardante la violazione dell’art. 192 cpp, è bene chiarire che l’art.
606 lett b riguarda l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme
giuridiche di cui si deve tener contro nella applicazione della legge penale, cioè un vizio che
attiene a disposizioni di diritto sostanziale e non processuale (cfr. cass. 3.7.1997 n. 8962),
come tale non invocabile nel caso di specie perché l’articolo 192 cpp è una disposizione di
diritto processuale riguardante, cioè, la valutazione della prova.
Se anche si volesse ritenere che il richiamo al caso di cui alla lettera b sia il frutto di un
mero errore materiale, per

avere la parte inteso fare in realtà riferimento alla violazione di

norme processuali (lettera c), la censura non avrebbe miglior sorte: la giurisprudenza di
legittimità è costante infatti nel ritenere che: poiché la mancata osservanza di una norma
processuale In tanto ha rilevanza In quanto sia stabilita a

pena di nullità, tnutIllnabilita,

inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606, comma primo, lett. c)
c.p.p., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art. 192 c.p.p.,
la cui Inosservanza non è in tal modo sanzionata. (cass. 8.1.2004 n. 7336; cass. 21.5.1993 n.
9392).
2. Quanto alla assente violazione delle altre norme di cui al DPR n. 380/2001 (di diritto
sostanziale) e al vizio di motivazione (che ben si prestano ad una trattazione unitaria perché
strettamente connesse), i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di merito ha ritenuto la
loro responsabilità in ordine ai reati contesti limitandosi a condividere le argomentazioni del
primo giudice fondate su men indizi privi di valore probatorio e su un erronea valutazione della
presentazione della domanda di concessione in sanatoria ed offrono una loro giustificazione
della presenza in loco al momento degli accertamenti e delle ragioni che li hanno Indotti

a

manufatto di circa 120 metri cubi in assenza di permesso di costruzione, senza progetto e

chiedere il condono (legate alla volontà di ottenere una estinzione del reato senza il bisogno di
Un approfondimento dibattimentale).

Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza
strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico
argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei
fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06 n. 23528).
L’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere

evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oca, dovendo il sindacato di
legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le
minime Incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché
siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass, Sei. 3, Sentenza
n. 35397 del 20/08/2007 Ud. deo. 24/09/2007; Cessazione Sezioni Unite n. 24/1999,
24.11.1999, Spina, RV. 214794).

Nei caso di specie, il giudice di merito ha dato conto attraverso un percorso sintetico, ma
logicamente ineccepibile delle ragioni per cui ha ritenuto la colpevolezza degli imputati,
valorizzando elementi di prova ed indizi a cui ha dato peso (in particolare, il fatto che le opere

5 1 trovassero nei fondo della Minicozzi, e in adiacenza dell’immobiie abitato dai &fio e la

sottoscrizione, da parte degli stessi, dell’istanza di concessione in sanatoria). Ancora, ha
sottolineato che le opere erano state eseguite in epoca successiva al termine per la
presentazione della domanda di sanatoria e quindi ha ritenuto inconferente la circostanza
dell’avvenuta richiesta di concessione in sanatoria.
E’ appena il caso di rilevare – rispondendo così alle argomentazioni dei ricorrenti circa le

ragioni che li avevano spinti a chiedere il condonor che la sottoscrizione di una domanda di
sanatoria di opere edilizie abusive, accompagnata da una serie di dichiarazioni sanzionate
anche penalmente in caso di mendacio, comporta una precisa ammissione di responsabilità in

ordine alla realizzazione delle opere che si Intendono condonare, li che rende ancor più logica
ia deduzione del giudice di merito.
3. Stessa sorte merita la censura (rubricata col n. 2) con cui si rimprovera alla Corte di
merito di avere violato il disposto dell’art. 45 dei DPR 380/2001 per non avergli consentito di
produrre la concessione in sanatoria: è sufficiente rilevare in proposito oltre un anno e mezzo
di rinvii accordati (con contemporanea sospensione dei termine di prescrizione) per produrre la
concessione in sanatorla che ancora °agi non risulta rilasciata, nonostante la riserva formulata
nel ricorso per cessazione, unitamente al rilievo – fatto dal giudice di merito –

della

inapplicabilità della disciplina della sanatoria per essere state le opere realizzate oltre li termine
fissato dalla legge.

4. L’Inammissibilità del ricorso per cessazione dovuta alla manifesta Infondatezza del
motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la

3

possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (cass.
sez. 3, Sentenza n. 42839 dei 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009; cass. Sez. 4, Sentenza n.
18641 del 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004; sez. un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc.
(dep. 21/12/2000): pertanto, la questione della prescrizione del reato (che forma oggetto del
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quarto ed ultimo motivo) non può essere affrontata; tyltm,&(.0 „Lek
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alta condanna dei ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi

dichiara Inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di E. 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14.11.2012.

dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo,

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