Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11534 del 19/09/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11534 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
YEN YAO CHING ANTONIO N. IL 17/01/1949
avverso la sentenza n. 3174/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. y k.0
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 12 luglio 2012, la Corte di Appello di Bologna riformava parzialmente
la sentenza del Tribunale della medesima città emessa in data 7 maggio 2008 nei confronti di
YEN YAO CHING Antonio, imputato del reato di cui all’art. 517 cod. pen. limitatamente alla
lampada “Thunder Ball” per non avere commesso il fatto, rideterminando la pena per la
residua condotta con riferimento alla lampada “Vulcano” in mese uno e giorni 10 di reclusione

revocando il concesso beneficio della sospensione condizionale, con conferma nel resto.
1.2 Per l’annullamento della sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del proprio
difensore fiduciario deducendo due motivi: a) carenza assoluta di motivazione in punto di
conferma del giudizio di colpevolezza stante la mancanza, persino grafica, della motivazione
sul punto, nonostante la corretta impaginazione della sentenza sotto il profilo della successione
numerica delle pagine; b) manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte confermato
la responsabilità dell’imputato sia pure in termini parziali, senza prestare attenzione – ed anzi
travisando la prova storica – al fatto che la lampada commercializzata dall’imputato era
denominata “Vulcan” e non aveva nemmeno formato oggetto di sequestro, mentre erano state
ritenute non legali lampade dal nome similare (“Vulcano”) non commercializzate però
dall’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato: il primo, assorbente motivo, è rappresentato dalla mancanza della
motivazione da intendersi nel senso letterale del termine, come motivazione assolutamente
assente. A tanto si perviene leggendo la consecuzione tra l’ultima frase contenuta alla fine
della pag. 2 della sentenza impugnata:

“All’odierna udienza dibattimentale, celebrata in

contumacia dell’imputato, P. G. e difensore del prevenuto hanno concluso come in atti”

e

l’incipit della successiva pag. 3. la cui frase di esordio (che è contenuta tra parentesi) è:
(irrilevante essendo che in imputazione sia stata usata la dicitura inglese “Vulcan”).
2.

L’assenza grafica della motivazione si trae agevolmente dalla stessa lettura

dell’originale della sentenza impugnata che reca una discontinuità tra la premessa di fatto
processuale e la motivazione, nel senso che la motivazione apparente figurante nella pag. 3
presuppone uno sviluppo argomentativo rispetto al quale la frase contenuta all’inizio della pag.
3, così come le considerazioni successive, costituisce la conclusione o lo sviluppo di
considerazioni precedenti del tutto assenti dal testo e non ricostruibili in alcun modo.
3. La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di
Appello di Bologna che dovrà, in tale sede, integrare la parte di motivazione mancante.

1

sostituita con la corrispondente pena pecuniaria di C 1.520,00 interamente condonata e

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di
Bologna.
Così deciso in Roma il 19 settembre 2013
Il Presidente

Il Consigliere e ensore

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