Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11532 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11532 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LETO LORENZO N. IL 07/07/1950
avverso la sentenza n. 4298/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 01/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale persona del Dott.
che ha concluso per be wyk-‘. 1,4e 4:4145.0.

Udito, per la parte civile, l’Avv

cz. 144…r/
/4 CA-24 ~l-1A— GZ 21c1I-J°

Udii i(difensor Avv.

Data Udienza: 14/02/2014

14 Leto Lorenzo

Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Palermo ha affermato la responsabilità dell’imputato in
epigrafe in ordine ai reati di cui agli artt. 590 cod. pen. e 189, commi 6 e 7, del Codice
della strada. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Palermo.
Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, l’imputato procedendo
contromano alla guida di un’auto urtava un ciclomotore con a bordo Morgavi Emanuela
assistenza.
2. Ricorre per cassazione l’imputato.
2.1 Con il primo motivo si lamenta che le dichiarazioni delle persone offese e
dei testi nulla provano in ordine alla riferibilità al ricorrente delle condotte in esame. I
fatti nella loro materialità sono provati, ma difetta la prova certa che alla guida
dell’auto investitrice si trovasse l’imputato, essendo solo emerso che egli era
l’acquirente del veicolo. Residua, dunque, una situazione di dubbio irrisolto che
avrebbe dovuto determinare sentenza assolutoria.
2.2 Con il secondo motivo si deduce che erroneamente la pena è stata
aumentata per effetto della recidiva, che era stata tuttavia esclusa.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1 II primo motivo afferente alla responsabilità è manifestamente infondato.
La sentenza pone in luce che sulla base delle acquisizioni probatorie non è emerso
alcun elemento dal quale possa inferirsi che l’auto investitrice fosse guidata da
persona diversa dal proprietario. Nessuna ipotesi alternativa è stata mai prospettata
né dall’imputato né dalla difesa. D’altra parte, l’ipotesi accusatoria trova significativo
riscontro nella circostanza che l’auto del ricorrente era priva della prescritta
assicurazione. E ciò spiega il suo repentino allontanamento dal luogo dell’incidente.
Tale valutazione è immune da censure. L’ipotesi difensiva è meramente teorica e non
supportata da alcuna, nemmeno generica allegazione; ed al contrario l’ipotesi
accusatoria si basa sulla proprietà dell’auto e sull’assenza di assicurazione che appare
motivo ampiamente giustificatore della condotta di fuga.
3.2 Quanto alla pena si conferma la valutazione espressa dal primo giudice che,
per quel che qui interessa, comporta un aumento di pena di due mesi, per effetto della
recidiva.

e Giuseppina, cagionando loro lesioni personali; indi si allontanava senza prestare

La questione afferente alla recidiva non era stata dedotta in appello, ed è stata
prospettata per la prima volta nella presente sede di legittimità. Il motivo è dunque
inammissibile ex artt. 606 comma 3 e 609 cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle
ammende della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo

P qm

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000 a favore della cassa delle
ammende.

Roma 14 febbraio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Rocco M rco BLAIOTTA)

(Gaetanino ZECCA)

Ll

…■•■••

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

ragioni di esonero

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