Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1153 del 22/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1153 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Zhou Li Kang, nato a Zhejiang (Cina) il 18/12/1953

avverso l’ordinanza emessa 1’08/03/2012 dalla Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona
del Dott. Vincenzo Geraci, che ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe,
dichiarava inammissibile l’appello presentato nell’interesse di Li Kang Zhou
avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Milano, in
data 09/06/2009 (per la proposizione dell’atto di gravame l’imputato era stato
peraltro rimesso in termini con precedente ordinanza della medesima Corte
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40,%
41/4•7

Data Udienza: 22/03/2013

territoriale): lo Zhou, all’esito del giudizio di primo grado, era stato condannato
alla pena di anni 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, per reati di
cui agli artt. 216 e 223 legge fall. (correlati alla gestione della Trading Zhou
Gruppo s.r.I., dichiarata fallita nel 2006).
La Corte territoriale rilevava che con l’atto di appello la difesa aveva
trascurato le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, ribadendo
genericamente le tesi già sostenute nel giudizio di primo grado e sollecitando
l’assoluzione dell’imputato o la riduzione della pena; dovevano perciò ritenersi

riferibilità degli stessi allo Zhou, a fronte del puntuale ed ampio quadro
probatorio di cui la sentenza del Tribunale aveva dato contezza, e parimenti
generiche le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, in difetto di
argomentate ragioni di critica alla articolata motivazione dei giudici di prime
cure.

2. I difensori dello Zhou propongono ricorso per Cassazione, articolato in due
motivi.
2.1 Con il primo, deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
di motivazione del provvedimento impugnato, osservando innanzi tutto che la
presunta ripetizione acritica delle tesi già sostenute in primo grado da parte della
difesa appare smentita dal semplice raffronto tra le conclusioni rassegnate
dinanzi al Tribunale ed il contenuto dell’atto di appello ritenuto inammissibile; il
difensore di ufficio dello Zhou aveva infatti instato per l’assoluzione del suo
assistito per insussistenza del fatto, in subordine chiedendo il minimo della pena
con i benefici di legge, mentre con l’impugnazione si sosteneva che lo Zhou:
– non avesse commesso i fatti a lui addebitati, ovvero fosse stato indotto
involontariamente in errore;
– fosse meritevole di attenuanti generiche;
– avesse titolo a beneficiare dell’indulto, risalendo la data di commissione dei
fatti non già al 28/12/2006 (all’atto della sentenza dichiarativa di fallimento) ma
al precedente 17 febbraio, quando aveva cessato la carica di liquidatore.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso, i difensori dell’imputato lamentano
inosservanza ed erronea applicazione della legge n. 241 del 2006, in tema di
indulto, ribadendo che vi sarebbero stati tutti i presupposti per il riconoscimento
di detta causa di estinzione della pena, con la determinazione in concreto di un
trattamento sanzionatorio tale da comportare la sospensione dell’ordine di
esecuzione e la possibilità di chiedere misure alternative alla detenzione
carceraria.

2

non specifiche le censure volte a porre in dubbio la ricostruzione dei fatti e la

3. Le tesi difensive vengono ribadite in una memoria depositata presso la
Cancelleria di questa Corte il 12/02/2013, in replica alle conclusioni rassegnate
dal P.g. con requisitoria scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

corpo della sentenza di primo grado: vi era stata infatti una prima dichiarazione
di fallimento il 25/11/2004, poi revocata il 13/12/2005 grazie alla vendita di un
immobile che aveva consentito il soddisfacimento di tutti i creditori, con un
residuo di 37.647,94 euro e di un furgone “Mercedes” restituiti allo Zhou sul
presupposto che la società dovesse ormai considerarsi in bonís; in seguito, erano
però emersi altri debiti nei confronti dell’erario, ed era così intervenuta una
nuova sentenza dichiarativa di fallimento. Il capo d’imputazione ascrive al
prevenuto una ipotesi di bancarotta impropria, per avere egli cagionato il
fallimento a seguito dell’inadempimento degli obblighi tributari appena ricordati,
ed una di bancarotta per distrazione, concernente la somma ed il veicolo a lui
restituiti dopo la revoca della prima sentenza.
Ciò posto, al di là della fondatezza o meno delle tesi difensive, dal raffronto
tra il contenuto della decisione del Tribunale ed i successivi motivi di appello non
è possibile pervenire alla conclusione di una generale aspecificità delle doglianze
sviluppate nell’interesse dell’imputato, atteso che:
in ordine alla ricordata bancarotta impropria, i difensori appellanti
avevano sollecitato una diversa lettura dei principi affermati nella
sentenza di questa Corte richiamata dal Tribunale di Milano a sostegno
delle argomentazioni ivi esposte, così dimostrando (si ribadisce, a
prescindere dalla condivisibilità o meno della censura) di avere tenuto
presente la motivazione adottata dal giudice di prime cure e la volontà di
sottoporla a specifica critica;
quanto alle ipotizzate distrazioni, nell’atto di impugnazione si sosteneva la
buona fede dello Zhou nel momento in cui era rientrato in possesso della
somma e del furgone, mentre il Tribunale si era limitato a prendere atto
della irreperibilità dell’imputato e della conseguente mancanza di
giustificazioni da parte sua circa la destinazione di quei beni;
– nell’appello veniva prospettato che la data di consumazione dei reati de
quibus avrebbe dovuto collocarsi al 17/02/2006, al venir meno della
qualifica di liquidatore in capo allo Zhou, con conseguente concedibilità

3

La vicenda, in vero, presentava obiettive peculiarità, peraltro segnalate nel

dell’indulto (assunto che, fondato o meno che sia, non è in alcun modo
preso in esame o comunque confutato dal Tribunale).

P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio, e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte di appello di Milano per il prosieguo.

Così deciso il 22/03/2013.

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