Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11528 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11528 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUSSOLI MARIO DANTE N. IL 21/01/1946
BUSSOLI DARIO N. IL 26/11/1969
avverso la sentenza n. 1847/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 15/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
m es.:
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv Meci-e-c-ec‹
Uditi difensor Avv. iet:te-1 7fie; cl-/f-L

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e-41.e/r4–édicz,d4re,i re, t- 0-(4-e

Data Udienza: 14/02/2014

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1 Bussoli Mario + 1

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Lanciano ha affermato la responsabilità degli imputati in
epigrafe in ordine al reato di cui all’arrt. 590 cod. pen. commesso con violazione delle
norme sulla sicurezza del lavoro in danno di Passalacqua Matteo; e li ha altresì
condannati al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. La Corte d’appello
statuizioni civili.
Secondo l’ipotesi accusatoria il Passalacqua riportava lesioni alla mano destra
mentre azionava una pressa utilizzando comando a pedale, essendo stata disattivata
la protezione costituita da doppio pulsante manuale, per accelerare la produzione. Agli
imputati Bussoli Mario, datore di lavoro e Bussoli Dario, preposto, è stato mosso
l’addebito di aver favorito tale improprio uso della macchina.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati deducendo diversi motivi.
2.1 In violazione degli artt. 496 e 493 cod. proc. pen. la persona offesa
costituitasi parte civile è stata escussa il 14 marzo 2008, mentre gli altri testi,
compresi quelli indicati dall’imputato, sono stati sentiti nell’udienza del 22 luglio
2007.
2.2 Gli imputati non sono stati condannati per violazione dell’art. 115 del d.P.R.
n. 547 del 1955, poiché la pressa era conforme alle prescrizioni; ma per violazione
dlel’art. 4 dello stesso d.P.R., cioè per mancanza dei doverosi controlli. In
conseguenza la sentenza è stata emessa in violazione dell’art. 522 cod. proc. pen.,
che comporta nullità assoluta.
2.3 Quanto al contestato difetto di informazione nei confronti del lavoratore,
illogicamente ci si è basati sulle sue affermazioni. La Corte, inoltre, ha erroneamente
ritenuto che la prova della formazione del lavoratore gravasse sui ricorrenti.
2.4 E’ mancata la motivazione sulla condotta omissiva dei ricorrenti medesimi,
anche per ciò che attiene al mancato uso del rastrello.
2.5 Non sono state sarte le contraddizioni e le reticenze della persona offesa
circa lo svolgimento dei fatti. Né le dette dichiarazioni sono state sottoposte a vaglio
critico

dell’Aquila ha dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione ed ha confermato le

2.6 Non è stato provato che furono gli imputati a disattivare i sistemi di
protezione; ed in motivazione tale condotta viene attribuita al Passalacqua. I giudici
hanno operato mere congetture.
2.7 Non è stata acquisita prova del ruolo di preposto di Bussoli Dario, alla luce
delle dichiarazioni della vittima.
2.8 II primo giudice non si è pronunziato, ai fini risarcitori, sul concorso di colpa
Corte di merito è stata ultronea quando, andando oltre il dedotto, ha escluso il
concorso di colpa del lavoratore.
2.9 La Corte ha ritenuto che non fu il Passalacqua a disattivare le protezioni,
mentre in imputazione tale condotta si attribuisce proprio a costui.
2.10 E’ mancata la dimostrazione che la pressa funzionasse di regola a pedale.
E d’altra parte le modalità del sinistro dimostrano che il lavoratore inserì la mano nella
zona operativa del punzone.
2.11 La parte civile ha presentato una memoria.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 D primo motivo viene prospettato per la prima vota nella presente sede di
legittimità ed è dunque inammissibile. Né d’altra parte si spiegano le ragioni di tale
ordine di escussione dei testi; e neppure Si deduce quale vulnus l’opinata irregolarità
abbia determinato rispetto ai diritti della difesa.
Nel merito la sentenza impugnata resiste alle dedotte censure che, con
frammentate deduzioni critiche, non propongono alcun concreto decisivo attacco alla
tenuta logico-giuridica della ponderazione compiuta. Infatti essa pone in luce che il
lavoratore ha riferito di aver ricevuto istruzioni dai responsabili dell’azienda, e
particolarmente da Bussoli Dario, in ordine all’anomala utilizzazione dell’apparato, con
la raccomandazione di prestare attenzione, attesa l’assenza di apparati di sicurezza; e
di non aver mai ricevuto alcuna formazione sulle modalità di manovra della pressa.
Sebbene le dichiarazioni della persona offesa debbano essere valutate con cautela,
esse sono ritenute attendibili dal giudice di merito poiché quel giorno, anche alla luce
di quanto emerso da altre deposizioni testimoniali, i sistemi di sicurezza della pressa
erano disattivati, e non vi sono ragioni che consentano di ipotizzare un’autonoma
iniziativa in tal senso del lavoratore. Le informazioni dissonanti pervenute da alcuni

della vittima. Né la parte civile né il P.M. hanno proposto appello al riguardo, sicché la

testi dipendenti dell’impresa vanno valutate criticamente, per i forti dubbi sulla loro
genuinità. Si aggiunge che non vi fu concorso di colpa della vittima, poiché il
funzionamento a pedale costituiva la regola.
Tale valutazione, come si è accennato, non propone vizi logici di sorta. Le
dichiarazioni della vittima vengono ritenute attendibili, poiché aderenti allo stato delle
cose riscontrato al momento del sinistro. I sistemi di sicurezza costituiti
precipuamente da doppia pulsantiera che impediva l’accesso delle mani del lavoratore
al punzone nel momento in cui esso era in azione, erano stati disattivati. Tale
istruzioni aziendali, mosse dall’evidente proposito di accelerare le lavorazioni mettendo
in gioco la sicurezza degli addetti.
A fronte di tale nitida ricostruzione dei fatti emergono le connesse
responsabilità degli imputati che, responsabili dell’azienda, consentirono,
istituzionalizzarono tale modo di procedere, vanamente affidandosi a verbali
raccomandazioni a prestare attenzione al lavoro. Il deficit di informazione sulla
sicurezza è in re ipsa; posto che al lavoratore fu prospettata come “normale” una
procedura che lo metteva a rischio in caso di disattenzione. E sotto tale riguardo
neppure si può ipotizzate deficit o incongruenza della contestazione: agli imputati, al
di là delle norme evocate, è stato in fatto mosso l’addebito di aver istituzionalizzato
procedure erronee e tale addebito è stato ritenuto in sentenza. Dunque, nessuna
divergenza si configura.
Pure per ciò che riguarda la colpa del lavoratore non si propone alcuna
irregolarità: era stata contestata l’entità della provvisionale e correttamente la Corte
ha riconsiderato il fatto in tutti i suoi risvolti, compresi quelli afferenti ad eventuale
concorso di colpa del lavoratore, al fine di ponderare il quantum del profilo risarcitorio.
Va aggiunto, per completezza, che la deduzione di cui alla memoria di parte
civile in ordine all’individuazione di uno dei ricorrenti concerne in realtà una mera
irregolarità, un errore materiale nel segnare la data di nascita di uno dei ricorrenti che
è però ben identificato alla stregua di tutti gli atti processuali.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali.
P qm

e, 9 . ‘/ ‘’
Rigetta i Vicorste condanna i ricorrentiTal pagamento delle spese processuali; nonché

alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di Cassazione dalla parte civile
e le liquida in favore di Passalacqua Matteo in 2.500,00 euro, oltre accessori come per
legge.

riscontrata disattivazione non poteva esser attribuita ad iniziativa del lavoratore ma ad

Roma 14 febbraio 2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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