Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11527 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11527 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEONE SALVATORE N. IL 30/08/1940
avverso la sentenza n. 8/2011 TRIB.SEZ.DIST. di BAGHERIA, del
10/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. W0,47v-tx-ed Cie
che ha concluso per E I i,-, u
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Udito, per parte civ . , l’Avv
Udi difenso vv.

Data Udienza: 11/02/2014

RITENUTO IN FATTO

In particolare si contestava al Leone, che era alla guida
della sua autovettura, di avere impegnato una intersezione
senza prestare la dovuta precedenza indicata dalla
segnaletica stradale, in tal modo venendo a collisione con
il motociclo guidato da Bagnasco Angelo che stava
affrontando lo stesso incrocio, il quale rovinava a terra
procurandosi lesioni.
Con sentenza del 20.01.11 il giudice di Pace di Bagheria
aveva dichiarato Leone Salvatore responsabile del reato di
cui sopra e lo aveva condannato alla pena di euro 800 di
multa.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello
difensore dell’imputato.

il

Il Tribunale di Palermo-sezione distaccata di Bagheria-,
con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in
data 10.10.2012, confermava la sentenza emessa nel
giudizio di primo grado e condannava l’appellante al
pagamento delle spese processuali del grado.
Avverso la predetta sentenza Leone Salvatore, a mezzo del
suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione
chiedendone l’annullamento e la censurava per i seguenti
motivi:
1)difetto di motivazione ai sensi dell’art.606 lett.e)
c.p.p. in relazione all’art.590 c.p.. Rilevava sul punto
il difensore che il giudice di Pace di Bagheria, a fronte
di dubbi concernenti le modalità dell’accertamento
espletato, in seguito a ricorso in opposizione del Leone,
aveva annullato con sentenza del 2.12.2009 il verbale
della polizia municipale del Comune di Bagheria che aveva
ritenuto la violazione del diritto di precedenza da parte
dell’odierno ricorrente. La sentenza in questione sarebbe
pertanto in contrasto con quella emessa dal medesimo
giudice di Pace nel giudizio di primo grado e poi
confermata in appello che ha ritenuto la responsabilità
del Leone in ordine al reato di lesioni colpose sulla base
essenzialmente delle dichiarazioni della persona offesa.
Sul punto rilevava la difesa che le dichiarazioni del
Bagnasco erano smentite anche da quelle del teste Insenna
Tommaso che aveva affermato, in contrasto con Bagnasco,
che la persona offesa, alla guida del suo motociclo,
procedeva lungo la via superando i veicoli fermi al
semaforo.

Leone Salvatore è stato tratto a giudizio davanti al
giudice di Pace di Bagheria per rispondere del reato di
cui all’articolo 590 cod.pen. per avere cagionato a
Bagnasco Angelo per colpa lesioni personali.

(3

2) Violazione di legge in relazione agli articoli 187 e
seguenti e 192 c.p.p. e in relazione all’art.590 c.p. in
quanto i giudici di merito sarebbero pervenuti ad una
declaratoria di colpevolezza sulla base di risultanze
probatorie insufficienti, risultando irregolare ed
imprudente non già la condotta di guida del ricorrente,
bensì quella della persona offesa.

Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, si osserva che il Tribunale di
Palermo-sezione di Bagheria-, rispondendo ad analoga
doglianza proposta in sede di appello, ha rilevato che la
pronuncia del giudice di Pace all’esito del giudizio di
primo grado di opposizione promosso dal Leone avverso il
verbale di contestazione redatto nei suoi confronti il
giorno dei fatti, era una sentenza non definitiva e dunque
utilizzabile come mero documento nei limiti di cui
all’art.234 c.p.p..
Tanto premesso si osserva che, secondo la giurisprudenza
delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr, Cass., SU, sent.
n.33718/2005; Cass., Sez.2, sent. n.18189 del 2010; Cass.,
Sez.5, sent. n.14042 del 2013), la sentenza, anche passata
in giudicato, di accertamento dell’illecito civile e
amministrativo non ha influenza sull’accertamento
dell’illecito penale, in considerazione della diversità
delle regole di quest’ultimo giudizio rispetto a quelle
che presiedono all’accertamento dell’illecito civile e
amministrativo.
Correttamente quindi la sentenza impugnata ha ritenuto non
vincolante la sentenza emessa dal giudice di Pace in sede
di giudizio di opposizione avverso il verbale di
constatazione.
Infondato è infine il secondo motivo di ricorso, essendo
la motivazione della sentenza impugnata in punto di
responsabilità assolutamente logica e congrua.
A tal proposito si osserva (cfr. Cass., Sez.4, Sent.
n.4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del
controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga la
migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con
i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento;
ciò in quanto l’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. non
consente a questa Corte una diversa lettura dei dati
processuali o una diversa interpretazione delle prove,
perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo
sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati
processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma 1’11.02.2014

Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata
supera il vaglio di questa Corte nei limiti sopra
indicati. I giudici del Tribunale di Palermo-sezione
distaccata di Bagheria- hanno infatti evidenziato le
risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle
dichiarazioni dell’agente della polizia municipale Stira,
da cui era emerso che il sinistro non venne causato
esclusivamente dalla condotta posta in essere dalla
persona offesa Bagnasco Angelo, ma sussistevano profili di
colpa anche nei confronti del Leone.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali.

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