Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11526 del 06/12/2017

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11526 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 15/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

Data Udienza: 06/12/2017

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RITENUTO IN FATTO
1. A.A. ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in
epigrafe, con il quale é stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di
Miulano, che lo ha giudicato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza
alcolica [art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2-sexies C.d.s.] e condannato alla pena
ritenuta equa.

2. L’impugnante lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione

conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina la
nullità dell’atto consistente nell’esame spirometrico; e perché la corte distrettuale
ha reso motivazione priva di fondamento nel rigettare la richiesta di rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo rilievo è manifestamente infondato. L’esame degli atti del
fascicolo processuale – al quale questa Corte è facultizzata dalla natura della
censura – evidenzia che allo A.A. venne dato, prima di procedere
all’accertamento previsto dal comma 4 dell’art. 186 C.d.s. l’avviso della facoltà di
farsi assistere da un difensore di fiducia e che egli non intese avvalersi di tale
facoltà. La circostanza addotta dal ricorrente è quindi insussistente. E valga
precisare che non richiedono l’adempimento da parte degli operanti
dell’incombente previsto in funzione difensiva gli accertamenti non invasivi e le
prove di cui all’art. 186, co. 3 C.d.S. Le Sezioni Unite hanno infatti statuito che, in
tema di disciplina della circolazione stradale, la polizia giudiziaria non ha l’obbligo
di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia alla persona
sottoposta agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall’art.
186, comma terzo, cod. strada, in quanto gli stessi hanno funzione meramente
preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano
estranei alla categoria degli accertamenti di cui all’art. 354 cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 5396 del 29/01/2015 – dep. 05/02/2015, P.G. in proc. Bianchi, Rv. 263025).
3.2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo rilievo.
Come è stato già precisato da questa Corte (Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017
– dep. 17/02/2017, Loda, Rv. 269373), con considerazioni alle quali in questa sede
si aderisce, l’istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all’articolo 603 cod.
proc. pen. costituisce un’eccezione alla presunzione di completezza dell’istruzione
dibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralità del giudizio di
appello, ed ad esso può farsi ricorso, su richiesta di parte o d’ufficio, solamente
quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare

perché la Corte di Appello non ha considerato che il mancato avvertimento al

allo stato degli atti (v. Sez. 2, n. 41808 del 27/9/2013, Monguardo, Rv. 256968
ed altre prec. conf., nonché Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 2016), Ricci,
Rv. 266820); sussiste tale evenienza unicamente quando i dati probatori già
acquisiti siano incerti, nonché quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso
che lo stesso può eliminare le eventuali incertezze ovvero è di per sé
oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del
26/2/2013, Ferrara, Rv. 256228).
Dal carattere eccezionale dell’istituto deriva ancora che è richiesta una

poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale
derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti;
per contro, nel caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita,
ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia
di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una
valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente
mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 11907 del
13/12/2013, Coppola, Rv. 259893; Sez. 3, n. 24294 del 7/4/2010, D., Rv.
247872; Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, Pacini, Rv. 246859; Sez. 4, n. 47095
del 2/12/2009, Sergio, Rv. 245996).
Da ciò consegue altresì che il sindacato del giudice di legittimità è limitato alla
verifica della correttezza della motivazione sulla richiesta di rinnovazione del
dibattimento entro l’ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato
e non può approfondirsi sino al controllo della concreta rilevanza dell’atto o della
testimonianza da acquisire (Sez. 4, n. 47095\09 cit.; Sez. 4, n. 37624 del
19/9/2007, Giovannetti, Rv. 237689; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini,
Rv. 203764).
Nel caso che occupa la Corte distrettuale ha ritenuto che non fosse necessario
sentire dei testi che, pur qualificati, avrebbero potuto riferire del comportamento
tenuto dallo A.A. in un tempo antecedente il controllo dello stato di ebbrezza,
tenuto conto dell’esito dell’accertamento alcolemico. Una simile motivazione si
sottrae alle censure del giudice di legittimità e lo stesso ricorrente non è riuscito
ad individuare uno specifico profilo di manifesta illogicità della motivazione, come
evidenzia anche il richiamo alle argomentazioni del Tribunale, che del tutto
indebitamente si attribuiscono poi alla Corte di appello.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle
ammende.

motivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione,

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/12/2017.

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