Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11525 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11525 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOTGIU GIOVANNI ANTONIO N. IL 06/12/1972
(12
avverso la sentenza n. 592/2007 CORTE APPEL O
SASSARI, del 17/12/2012

4/14

Z.DIST. di

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
d–e-t
02.1z,
che ha concluso per
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ítA

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

L4.4

Data Udienza: 11/02/2014

3 Sotgiu Giovanni

Motivi della decisione

1.A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Sassari ha affermato la
responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 5
ed 80, comma 1, lettera G, del d.P.R. n. 309 del 1990, con recidiva reiterata
specifica. La sentenza è stata confermata dalla corte d’appello di Cagliari, sezione

2. Ricorre per cassazione l’imputato per ciò che attiene alla valutazione della
recidiva. Si è trascurata la giurisprudenza costituzionale che

ha dichiarato

l’illegittimità della normativa che rendeva obbligatoria la considerazione delle
precedenti condanne e di quella che vietava il giudizio di prevalenza dell’attenuante di
cui al richiamato quinto comma rispetto alla recidiva.
3. La pronunzia d’appello, pur considerate le sentenze costituzionali richiamate
dal ricorrente, ha ritenuto di ribadire il giudizio di equivalenza tra l’attenuante ridetta e
le aggravanti, in considerazione della molteplicità dei precedenti penali alcuni dei quali
specifici e recenti.
Tale apprezzamento in fatto è immune da censure, recando una razionale e non
illogica ponderazione delle peculiarità del caso alla luce della personalità dell’imputato
desunta dal suo curriculum delinquenziale.
Tuttavia nella fattispecie in esame rileva il novum

normativo introdotto con

l’art. 2 del D.I. 23 dicembre 2013 n. 146. L’innovazione ha riguardato il già evocato
quinto comma dell’articolo 73. Sono stati integralmente confermati gli elementi
caratterizzanti che contribuiscono alla individuazione dei fatti di minor gravità, ma la
fattispecie è stata trasformata da circostanza attenuante a reato autonomo. Induce
con certezza in tale direzione l’apertura del testo normativo che con la formula “salvo
che il fatto non costituisca più grave reato” esplicita che si è in presenza di nuova,
autonoma incriminazione. Oltre a ciò, la novella ha diminuito l’entità della pena
massima. Si tratta di innovazione mossa dall’evidente proposito di sottoporre a
trattamento sanzionatorio meno severo illeciti di più lieve entità, da un lato
revisionando la pena edittale e dall’altro configurando un distinto reato, così
escludendo che il giudizio di bilanciamento tra l’attenuante stessa e circostanze
aggravanti, compresa la recidiva, possa frustrare le istanze di minore rigore nei
ets.MC’ s
piu
confronti di illeciti di modesta gravità. La norma nuova è dunque per diversi
favorevole rispetto a quella previgente e deve trovare applicazione alla fattispecie in
esame ai sensi dell’art. 2 cod. pen. Per l’effetto, la sentenza va annullata con rinvio ai

distaccata di Sassari.

fini dell’applicazione della nuova normativa e della conseguente rideterminazione della
pena.

PQM

Annulla la impugnata sentenza limitatamente alla determinazione della pena e

Roma 11 febbraio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Rocco Marco BLAIOTTA)

(Gaetanino ZECCA)

P
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d’appello di Cagliari.

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