Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11524 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11524 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GANGALE SALVATORE N. IL 23/07/1985
avverso la sentenza n. 1847/2011 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 12/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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T2 a-1E,-.

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

IL)

Data Udienza: 11/02/2014

2 Gangale Salvatore

Motivi della decisione
1.11 Tribunale di Cosenza ha affermato la responsabilità dell’imputato in
epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme
sulla circolazione stradale. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di
Catanzaro.
nell’effettuare manovra di retromarcia, investiva il pedone Baleno Luigi che
attraversava la strada sulle strisce pedonali.
2.Ricorre per cassazione l’imputato. Si assume che la sentenza ha recepito
acriticamente le valutazioni del Tribunale senza tenere adeguatamente conto delle
deduzioni difensive. Illegittimamente è stata revocata la prova ammessa, afferente
all’esame del consulente tecnico della difesa, a causa della sua ripetuta assenza in
udienza. Altrettanto indebitamente è stata respinta la richiesta di riapertura
dell’istruttoria per disporre perizia sulle cause della morte. Quanto alla spiegazione
dell’evento letale si è omesso di considerare l’efficienza del trattamento eventualmente
posto in essere presso un centro di alta specializzazione nonché di valutare l’infezione
ospedaliera insorta nel corso del ricovero. La Corte d’appello ha trascurato tale aspetto
del nesso causale, anche per la mancanza del contributo offerto dall’ indicato
consulente ed a cagione del rifiuto di disporre la necessaria perizia.
Pure per ciò che attiene alla dinamica del sinistro, la Corte d’appello ha
trascurato le tesi difensive. Il pedone non era sulle strisce. Inoltre non vi è prova che
la manovra fosse sollecitata dal proposito di occupare un parcheggio libero.
Infine, quanto alla pena, concesse le attenuanti generiche, si è determinata la
riduzione di pena partendo da quella prevista per il reato aggravato e non da quella
inerente alla fattispecie ordinaria.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 La Corte di merito considera, per ciò che attiene alla revoca dell’ordinanza
ammissiva della prova relativa al consulente della difesa non comparso a seguito di
ripetute citazioni, che tale statuizione in assenza di contraddittorio determina nullità
che va subito eccepita ove si verifichi in presenza della parte interessata. Il silenzio
equivale a rinunzia con conseguente sanatoria ai sensi dell’art. 183 comma 1 cod.
proc. pen. Nella fattispecie la difesa dell’imputato si è limitata, nell’udienza successiva,
a richiedere l’allegazione dell’elaborato dal detto consulente, acquisito agli atti come
memoria. Tale richiesta, lungi dal costituire richiesta di revoca della precedente

Secondo quanto ritenuto dei giudici di merito l’imputato, alla guida di un furgone,

ordinanza integra comportamento concludente di acquiescenza. A tale argomentata
valutazione giuridica il ricorrente non oppone alcuna specifica censura sicché
l’impugnazione è sotto tale riguardo aspecifica e dunque inammissibile. D’altra parte il
principio enunciato dal giudice di merito è conforme al condiviso insegnamento di
questa Suprema Corte (Cass. III, 12 maggio 2010, Rv. 247878).

3.2 La Corte d’appello ritiene altresì che non vi siano le condizioni per la
riapertura dell’istruttoria dibattimentale giacché il contributo documentale dell’indicato

Nel merito si considera, per ciò che attiene alle cause della morte che, come emerge
dall’esame autoptico, l’evento è da attribuire ad arresto cardiaco da insufficienza
neurologica respiratoria in soggetto politraumatizzato, con trauma cranico ed aree
emorragiche a carico dell’encefalo e del cervelletto, oltre ad altri traumi con fratture e
contusioni. Ne emerge che il traumatismo grave dovuto all’incidente stradale
costituisce la causa unica e diretta del decesso, non emergendo dalla condotta dei
sanitari profili di colpa. Peraltro ove pure si volesse ipotizzare alcunché di rilevante
nella fase di ricovero ospedaliero, si tratterebbe comunque di evento ordinario e non di
causa autonoma ed indipendente tale da interrompere il nesso causale.
Pure tale valutazione è con tutta evidenza immune da censure. Da un lato si è
in presenza di accertamento di merito che esclude la presenza di condotte colpose in
ambito sanitario. Dall’altro, ed è ciò che maggiormente rileva, la costante
giurisprudenza di questa Corte è nel senso che le evenienze che possono insorgere
nel corso della relazione terapeutica susseguita all’evento lesivo non costituiscono
fattore idoneo ad interrompere il nesso causale, tranne che si verifichi un fattore di
rischio completamente nuovo e non connesso alla preesistente patologia. Nel caso di
specie, come considerato correttamente dal giudice di merito, le eventuali infezioni
nosocomiali sarebbero comunque evidente conseguenza del gravissimo traumatismo di
cui si è detto sopra. Tale argomentato, lineare apprezzamento giustifica altresì il
motivato diniego di riapertura dell’istruttoria.

3.3 Per ciò che attiene alla dinamica dell’incidente, si considera che tutte le
fonti di prova e le valutazioni espresse dalla difesa sono state adeguatamente
considerate. Come evidenziato dell’esperto escusso in dibattimento, che ha pure
visitato i luoghi, il fatto che il pedone si trovasse sulle strisce pedonali al momento
dell’incidente è dimostrato dalla macchia di sangue rilevata dai vigili urbani a poco più
di 2 metri dalle strisce medesime; e d’altra parte la frattura vertebrale si è verificata
proprio in corrispondenza del cassone del furgone. In base ai calcoli eseguiti l’urto con
il cassone stesso era idoneo a provocare lo sbalzo del pedone contro il piano viabile
dove ha urtato con il capo, lasciando la macchia di sangue nel sito esattamente

consulente è stato acquisito agli atti ed adeguatamente ponderato dal primo giudice.

riscontrato dal personale operante. La pronunzia confuta pure la tesi prospettata dalla
difesa evidenziandone il carattere irrealistico, dovendosi alla sua stregua ipotizzare che
il pedone sia andato incontro al furgone. Si considera ancora che nelle manovre in
retromarcia è richiesta particolarissima prudenza e che l’incidente può essere spiegato
solo alla stregua di una manovra di parcheggio che risulta perfettamente compatibile
con i rilievi eseguiti sul posto. Conclusivamente, l’evento è da attribuire alla indicata
imprudente manovra, non potendosi configurare alcun profilo di colpa a carico del

3.4 Quanto al trattamento sanzionatorio si considera che il primo giudice ha già
riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, nella massima
espansione, sulla contestata aggravante di cui al capoverso dell’articolo 589 cod. pen..
Ed infatti la pena base pari a due anni di reclusione è stata ridotta ad un anno e
quattro mesi. Tale sanzione viene ritenuta proporzionata all’entità del fatto, di
indubbia gravità per via del grado della colpa.
Non vi è alcun concreto dato dal quale poter inferire che il giudice, nel
determinare la pena base, sia incorso nell’errore evocato dal ricorrente. La pena per il
reato di omicidio colposo non aggravato è costituita dalla reclusione da sei mesi a
cinque anni; sicché la sanzione di due anni di reclusione rientra pienamente nell’area
affidata alla discrezionalità del giudice e trova giustificazione nell’evocazione delle
plurime violazioni del codice della strada commesse dal ricorrente.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma 11 febbraio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Rocco Marco BLAIOTTA)

(Gaetanino ZECCA)

CORTE SUPREMA DI C
IV Sezione Penale

IONE

pedone.

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