Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11521 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11521 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO MARIO N. IL 17/12/1975
avverso la sentenza n. 10729/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A L fil€ ,b0 PO rt ef o V (0CA
che ha concluso per t ‘;‘,4.404.~-1,t44 i
1.4,f

U dito, per la parte civi , l’Avv

Uditi di

or Avv.

Data Udienza: 29/01/2014

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Roma confermava la
sentenza di primo grado che aveva riconosciuto Russo Mario colpevole del reato
a lui ascritto di furto aggravato per essersi impossessato, in concorso con altri, al
fine di trarne profitto, presso l’ambulatorio S.e.r.t. di Terracina, di una bottiglia
contenente 750 ml circa di sostanza terapeutica del tipo metadone; fatto
commesso il 10/3/2005. Applicate le circostanze attenuanti generiche,

alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 160 di multa.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, personalmente,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione
della responsabilità penale. Rileva infatti che la Corte d’appello sarebbe incorsa
in travisamento della prova affermando, contrariamente al vero, che l’istruttoria
consentirebbe di ritenere che gli imputati erano rimasti soli nella stanza ove era
custodito il metadone.

Considerato in diritto

3. Secondo indirizzo affermato nella giurisprudenza di questa Suprema
Corte, il vizio del travisamento della prova (per l’utilizzazione di un’informazione
inesistente nel materiale processuale o per l’omessa valutazione di una prova
decisiva) può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione
impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di
cosiddetta “doppia conforme”, essere superato il limite costituito dal devolutum
con recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice d’appello, al fine
di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a
contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (v., ex plurimis, Sez. 4, n.
19710/2009, Rv. 243636; Cass., Sez. 2, n. 5223/2007, Rv. 236130).
Inoltre il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere
carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione
una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.
Nel caso di specie, l’informazione sulla quale il ricorrente appunta la propria
attenzione, assumendola frutto di travisamento di prova (quella cioè secondo cui
gli imputati rimasero “da soli nella stanza” ove era custodito il metadone)
sebbene appaia in sé poco perspicua e di incerto fondamento nell’istruttoria
compiuta, non risulta tuttavia spesa dal giudice d’appello al fine di confutare
specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado, e risulta comunque non
2

riconosciute prevalenti alle contestati aggravanti, il Russo era stato condannato

decisiva nell’impianto argomentativo delle due sentenze, il quale invero fa leva
su un più ampio compendio di elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti,
idonei comunque di per sé – anche tralasciando l’inciso in questione – a fornire
giustificazione adeguata e intrinsecamente coerente del convincimento espresso
in punto di responsabilità penale dell’imputato.
Tali in particolare: la circostanza che sia stato il Russo a indurre l’infermiere
addetto alla consegna del metadone ad allontanarsi dalla stanza per chiamare il
medico con il quale il Russo aveva chiesto di parlare; che la sottrazione sia

coimputati allontanarsi rapidamente dal Sert senza aver ricevuto quanto da loro
richiesto.
Con tale più ampio contesto argomentativo il ricorrente omette del tutto di
confrontarsi, risultando pertanto la doglianza gravemente carente sul piano della
doverosa specificità e pertinenza rispetto alla motivazione impugnata.
Ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il ricorso va pertanto
dichiarato inammissibile.

4. La declaratoria di inammissibilità impedisce di rilevare la prescrizione
maturata successivamente alla sentenza impugnata. La giurisprudenza di questa
Corte Suprema ha, infatti, più volte chiarito che l’inammissibilità del ricorso per
cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità
a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca,
rv. 217266: nella specie, l’inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata
successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conf. Sez. U,
n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, rv. 239400).

5.

Discende dal detto esito, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente che essa ha proposto il ricorso determinando la causa di
inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto
della rilevante entità di detta colpa – della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle
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avvenuta in tale frangente; che al ritorno l’infermiere vide il Russo e gli altri due

ammende.
Così deciso il 29/01/2014

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