Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11520 del 19/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 11520 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FINOTTO EMANUELE N. IL 27/11/1982
avverso la sentenza n. 1638/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Gperale in persona del 9ott. gicate-.o 4 .’ ‘ – A’ /4. (
che ha concluso per .(//cAfttc.«…‹…….-…9 ,7.-. -wid elè–1 — ‘,.-e 7-, 49•2447 _

Udito, per la parte civ e, l’Avv
Uditi difensor A

94i

Data Udienza: 19/12/2013

Ritenuto in fatto

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Finotto Emanuele avverso la sentenza
emessa in data 7.11.2012 dalla Corte di Appello di Milano che confermava quella del
Tribunale di Busto Arsizio in data 20.7.2011 con la quale il predetto era stato
condannato alla pena di giorni 14 di arresto ed C 600,00 di ammenda con
sospensione della patente di guida, per il reato di cui all’art. 186 commi 1 e 2 lett.
(lett. b) C.d.S. (tasso alcoolico superiore a 0,8 g/I ed inferiore a 1,5 g/l) (fatto del
15.3.2008).

alcolemico, per omesso avviso preventivo della facoltà di farsi assistere da un
difensore.
Rappresenta, altresì, la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla
valutazione delle risultanze probatorie ed in particolare in ordine all’affidabilità delle
risultanze del test alcoli metrico, atteso che le due prove furono effettuate ad
intervallo temporale inferiore ai 5 minuti prescritti (e non già 7 come sostenuto dal
giudice a quo).
Assume, inoltre, che l’apparecchio adoperato era stato usato anche per altri test e che
non era provato che fosse correttamente funzionante ed in piena efficienza.
Deduce, infine, la violazione di legge in ordine all’intervenuta prescrizione del reato.
Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e, in
gran parte, aspecifiche.
Infatti è palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse in ordine alla ritualità
dell’accertamento dello stato di ebbrezza e della funzionalità dell’apparecchio che
hanno riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze
rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con
motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.
Va premesso che dalla lettura degli scontrini risulta che siano trascorsi più di 5 minuti
e precisamente 7 minuti (h. 22,02-h. 22,09, con 0,92 g/I ciascuno), onde, va ribadito
quanto affermato dalla Corte territoriale sul punto.
Inoltre, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento strumentale di
tale stato (cosiddetto alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed
indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto ad essere previamente avvisato,
dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini
della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (Cass. pen. Sez. IV, n. 27736 del
8.5.2007, Rv. 236933). E del mancato avviso all’imputato da parte della Polizia non
risulta sia stata formulata analoga tempestiva eccezione né in primo né in secondo
grado.

2

Deduce la violazione di legge in ordine alla ritualità dell’accertamento del tasso

Infatti, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., la polizia giudiziaria, nel compimento
degli atti di cui all’art. 356 c.p.p.” avverte la persona sottoposta alle indagini, se
presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”; in mancanza di
questo, non è prevista per il compimento di tali atti la nomina di un difensore di ufficio
come disposto per altri atti (v. artt. 350 e 364 c.p.p.). In ogni caso la violazione del
disposto dell’art. 114 disp. att. c.p.p. da luogo ad una nullità di ordine generale ma
non assoluta che, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2, quando la parte vi assiste
deve essere eccepita prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile,

pluribus, Sez. IV, n. 27736 dell’8.5.2007, Rv. 236934; Sez. IV, n. 45622 del
4.11.2009, Rv. 245797). E tale nullità non fu eccepita tempestivamente. Ma nel caso
di specie risulta addirittura che l’avviso fu dato e l’interessato dichiarò di volersi fare
assistere da un difensore (v. verbale di accertamenti urgenti del 15.3.2008).
Inoltre, come già affermato da questa Corte (Sez. IV, n. 42084 del 4.10.2011 Rv.
251117, citata in sentenza), “In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando
l’alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova
contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello
strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione
dell’aspirazione, non limitandosi a richiedere il deposito della documentazione
attestante la regolarità dell’etilometro”.
E’ vero che è decorso il termine prescrizionale di cinque anni, successivamente
all’emissione della sentenza impugnata, ma l’inammissibilità del ricorso preclude, per
costante giurisprudenza di questa Corte (V. Cass. pen. Sez. Un., 11.11.1994, n. 21,
Rv. 199903; Sez. Un. 22.3.2005, n. 23428 Rv. 231164), la instaurazione di un valido
giudizio d’impugnazione e del relativo rapporto processuale e, di conseguenza, la
possibilità di rilevare e dichiarare, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., eventuali
cause di non punibilità come l’intervenuta prescrizione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19.12.2013

immediatamente dopo, senza attendere il compimento del primo atto successivo (ex

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA