Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1152 del 26/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1152 Anno 2016
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

FARINA Mario Domenico, nato a Lanciano (Ch) il 6 ottobre 1955;

avverso la ordinanza del Tribunale di Pescara del 3 ottobre 2014;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante SPINACI, il
quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l’avv. Manuel DE MONTE, del foro di Pescara, anche
in sostituzione dell’avv. Marcello RUSSO, del foro di Pescara, il quale ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.

1

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Pescara ha confermato, con ordinanza del 3 ottobre 2014 il
provvedimento di sequestro preventivo emesso dal locale Gip, nell’ambito di
un procedimento che vede indagati Farina Mario Domenico, Ferri Agostino e
Ferri Lorenzo ed avente ad oggetto un cantiere ubicato a Pescara, via Primo
vere n. 13.
Il Tribunale, puntualmente ricostruite le articolate fasi del presente

il medesimo cantiere, e chiariti i motivi di impugnazione che erano stati
formulati dal Farina avverso il ricordato provvedimento di sequestro
preventivo, ha osservato, per ciò che riguarda le ragioni del rigetto del ricorso
in sede cautelare, che sussistevano elementi per ritenere che l’originario
permesso a costruire rilasciato agli indagati, recante il numero 430 del 2003,
fosse illegittimo in quanto con esso sarebbe stata assentita, in attuazione di
una collusione criminosa fra soggetti pubblici e privati, la realizzazione di un
immobile avente, per quanto ora interessa, sagoma diversa da quello
preesistente.
Sul punto, ha rilevato, altresì, il Tribunale che, indiscussa la diversità di
sagoma fra l’edificio preesistente, oggetto di demolizione, e quello di
progettata nuova realizzazione, l’art. 3, comma 2, lettera d), del dPR n. 380
del 2001 prevede che si intendano per interventi di ristrutturazione edilizia
“anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria e sagoma di quello preesistente.”
Al riguardo il Tribunale ha osservato che non può considerarsi prevalente
sulla predetta normativa statale la normativa regionale, la quale prevede che
in caso di ricostruzione il vincolo concerna la identità di volumetria e non
quella di sagoma; a tale proposito ha richiamato la sentenza della Corte
costituzionale n. 309 del 2011, con la quale è stata dichiarata la illegittimità
costituzionale di una legge della Regione Lombardia che, in ipotesi analoga a
quella ora in esame, prevedeva solo il rispetto della volumetria della
costruzione preesistente ma non anche quello della sua sagoma.
La Corte ha infatti ritenuto che rientrano nella normativa di principio,
monopolio della legislazione statale, le definizioni riguardanti le diverse
tipologie di intervento edilizio, compresi i limiti ad esse.
Procedendo, ha aggiunto la ordinanza, ad una interpretazione
costituzionalmente orientata della legislazione vigente in Abruzzo, deve
ritenersi che anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti
demolizione e ricostruzione, debba essere rispettato il limite della identità di
sagoma.
2

procedimento, che è stato preceduto da altri giudizi aventi sempre ad oggetto

Né vale ricordare che secondo l’attuale versione dell’art. 3 del dPR n. 380
del 2001, come modificato a seguito della entrata in vigore del di n. 69 del
2013, convertito con legge n. 98 del 2013, il predetto limite della identità di
sagoma sia stato espunto, posto che, tale modifica normativa, non incidendo
sulla struttura essenziale del reato e non comportando una variazione del
precetto penale, non ha efficacia retroattiva.
Infine il Tribunale ha osservato che il provvedimento di sequestro è

il permesso a costruire n. 74 del 2007, in forza del quale sono state eseguite
le opere, sarebbe venuto meno per scadenza dei termini previsti dall’art. 15,
comma 2, del dPR n. 380 del 2001 sia per l’inizio dei lavori che per la loro
conclusione.
Rileva, infatti, il Tribunale che non può aderirsi alla tesi prospettata dal
ricorrente secondo la quale, ai fini della detta decadenza, è necessaria la
esistenza di un provvedimento espresso da parte della Amministrazione,
dovendo, invece, ritenersi che la scadenza dei detti termini comporti
automaticamente la decadenza dal permesso a costruire.
Né, infine, vale osservare, secondo la motivazione del Tribunale di
Pescara, che i termini in questione sono stati prorogati per effetto dell’art. 30,
comma 3, della legge n. 98 del 2013, posto che al momento della entrata in
vigore di tale legge il termine ora in questione già era decorso.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso detto provvedimento Farina
Domenico Mario, tramite il proprio difensore di fiducia, svolgendo diversi
motivi di impugnazione, qui di seguito brevemente sunteggiati.
La ordinanza impugnata sarebbe viziata, ad avviso del ricorrente, in
quanto difetterebbe il pericolo nel ritardo in quanto, essendo il fabbricato
completamente a rustico, la libera disponibilità di esso non può aggravare le
conseguenze del reato ipotizzato.
Sussisterebbe, in base al secondo motivo di impugnazione, la violazione
dei principi sul riparto di giurisdizione fra giudice penale e giudice
amministrativo, in quanto il Tribunale di Pescara avrebbe condotto un
approfondito sindacato non sulla liceità degli atti amministrativi emessi nel
corso della vicenda ma sulla loro stessa legittimità, così invadendo il campo
riservato al giudice amministrativo.
L’ordinanza sarebbe illegittima stante la violazione ed erronea
applicazione degli artt. 42 e 43 cod. pen. in relazione alla insussistenza del
fumus commissi delicti per mancanza dell’elemento soggettivo del reato,
nonché dell’art. 3 della Costituzione.

3

fondato, con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti, in quanto

Ancora la stessa sarebbe viziata per la violazione ed erronea applicazione
degli artt. 321, 648 e 649 cod. proc. pen., nonché dell’art. 157 cod. pen.,
stante il mancato raccordo fra la pronunzia ora impugnata e le altre
intervenute nel tempo nei confronti delle stesse parti.
È stata, altresì, dedotta dal ricorrente la violazione dell’art. 3 del dPR n.
380 del 2001 nonché dell’art. 30 della legge della Regione Abruzzo n. 18 del
1983 oltre alla mancata applicazione dell’art. 118 della Costituzione, nella

edilizia fosse necessario il mantenimento della sagoma originaria dell’immobile
demolito, la violazione di legge emergerebbe ciò anche in ragione della
avvenuta modificazione dell’art. 3 del dPR n. 380 del 2001, considerato
applicabile al caso in questione ai sensi dell’art. 2 cod. pen.
Violazione dell’art. 15 del dPR n. 380 del 2001, dovendosi ritenere, anche
in conformità con altre decisioni giurisdizionali e provvedimenti amministrativi
assunti nei confronti delle stesse parti, che la decadenza ex art. 15 del citato
dPR non operi laddove ci siano state ragioni che abbiano obbiettivamente
impedito la realizzazione delle opere edilizia per le quali era stato rilasciato il
permesso a costruire, nella specie costituito dal permesso n. 74 del 2007.
È, infine, stata dedotta la violazione dell’art. 15 del dPR n. 380 del 2001
nonché la contraddittorietà fra il contenuto della ordinanza impugnata ed un
proprio precedente provvedimento del 20 giugno 2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, essendo risultato infondato, deve essere, pertanto, rigettato,
col conseguente accollo della spese processuali a carico del ricorrente.
Rileva, infatti, la Corte, esaminando le doglianze contenute
nell’impugnazione proposta dal Farina e confrontandole con la motivazione
della ordinanza impugnata, che quest’ultima si fonda, sia pure sotto molteplici
profili, essenzialmente sul presupposto della sussistenza in capo al ricorrente
dell’obbligo di dotarsi di idoneo permesso a costruire per la realizzazione delle
opere oggetto di sequestro e della sua perdurante validità.
Assume in tale prospettiva valenza assorbente l’esame del motivo di
ricorso formulato dal Farina con il quale egli ha dedotto la illegittimità della
ordinanza impugnata nella parte in cui essa sarebbe stata emessa in
violazione dell’art. 15 del dPR n. 380 del 2001 laddove nella stessa si è
affermata la sussistenza del fumus commissi delicti per avere il ricorrente
realizzato l’immobile oggetto di sequestro dopo che il permesso a costruire n.
74 del 2007 a lui rilasciato era divenuto inefficace per essere scaduto il
termine di decadenza previsto dall’art. 15 del dPR n. 380 del 2001 per l’inizio
delle opere assentite.
4

parte in cui il Tribunale ha ritenuto che ai fini della nozione di ristrutturazione

Premessa, infatti, la necessità per il Farina di dotarsi di un valido
permesso a costruire per la realizzazione delle opere per cui è processo atteso che, pur a seguito della entrata in vigore dell’art. 30 del decreto legge
n. 69 del 2013, convertito con modificazioni con legge 98 del 2013, ai fini
della configurabilità del reato previsto dall’art. 44 del dPR n. 380 del 2001, gli
interventi di ristrutturazione edilizia, consistenti nel ripristino o nella
ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente demoliti o crollati,

se non è possibile accertare la preesistente volumetria delle opere che,
qualora ricadano, come nel caso in questione, in zona paesaggisticamente
vincolata, sono altresì assoggettate all’I’obbligo di rispettare anche la
precedente sagoma dell’edificio (Corte di cassazione, Sezione III penale, 30
settembre 2014, n. 40342; idem Sezione III penale, 7 febbraio 2014, n.
5912) — rileva questa Corte che correttamente il Tribunale del riesame della
misura cautelare reale ha ritenuto che sussistessero gli elementi per la
conservazione del sequestro in ragione dell’assorbente motivo della
intervenuta inefficacia del citato permesso a costruire n. 74 del 2007.
Va, infatti, ricordato che, secondo quanto prescrive l’art. 15 del dPR n.
380 del 2001, all’atto del rilascio del permesso a costruire la competente
Amministrazione indica anche i termini fissati per l’inizio ed il termine delle
opere assentite; invero, mentre per quanto concerne la ultimazione dei lavori
questo termine non può essere, di regola, superiore alla durata di tre anni
dall’inizio delle opere, per dare inizio ad esse il titolare del permesso è onerato
ad attivarsi entro un anno dal rilascio del permesso; siffatti termini sono,
infine, suscettibili di essere prorogati, con provvedimento motivato, solo in
presenza di fatti sopravvenuti indipendenti dalla volontà del titolare
medesimo.
Va, altresì, precisato che, come rilevato dalla giurisprudenza
amministrativa, nel vigente contesto normativo, così come d’altra parte in
quello precedentemente applicabile, non é ravvisabile la presenza di alcuna
norma o principio di diritto che imponga l’emanazione di un provvedimento
espresso riguardo alla intervenuta decadenza, posto che la legge stessa
disciplina in via diretta la durata della concessione e, in via tassativa, le
ipotesi per ottenerne la proroga: con la conseguenza, quindi, che la
decadenza della concessione edilizia per mancata osservanza del termine di
inizio dei lavori opera di diritto e che il provvedimento pronunciante la
decadenza, se eventualmente adottato, ha carattere meramente dichiarativo
di un effetto già verificatosi ex se, in via diretta, in ragione dell’infruttuoso
decorso del termine prefissato (Consiglio di Stato, Sezione IV, 18 maggio
5

debbono ritenersi assoggettati al rilascio nel necessario permesso a costruire

2012, n. 2915; nello stesso senso, cioè in quello della automaticità della
inefficacia per l’inutile decorrenza del termine fissato per l’inizio o
l’ultimazione dei lavori assentiti, anche Tar del Lazio, Sezione II bis, 5 maggio
2015, n. 6356).
Premesso quanto sopra deve convenirsi con il Tribunale di Pescara nel
rilevare che, non essendo stati iniziati i lavori realizzati dal Farina oltre il
termine di un anno dal rilascio del permesso a costruire n. 74 del 2007enon

altra considerazione, non possono essere ritenuti legittimi in quanto non
validamente assentito con un permesso a costruire in corso di validità.
Sulla base già di questo solo rilievo il ricorso proposto da Farina Mario
Domenico deve essere rigettato e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. questi
deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il P esidente

essendo stati gli stessi completati entro il triennio, detti lavori, in disparte ogni

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA