Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1152 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1152 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
Cuturi Antonino, nato a Catania il 23/01/1987
avverso la sentenza emessa il 10/05/2013 dalla Corte di appello di Catania
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Antonino Cuturi ricorre avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, recante la parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal
Tribunale di Catania in data 07/12/2012: in quella sede, il Cuturi era stato
condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa
per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen., in relazione al furto
di un’autovettura – avvenuto in ora notturna – che il proprietario Giuseppe
Finocchiaro custodiva in un garage pertinente alla sua abitazione.

Data Udienza: 20/12/2013

La rubrica originaria descriveva il furto come commesso su un’auto
parcheggiata, chiusa a chiave, lungo la pubblica via, con l’ulteriore contestazione
dell’aggravante prevista dall’art. 625 n. 7 cod. pen.: proprio il rilievo che la
denuncia della persona offesa conteneva una diversa indicazione quanto al luogo
da dove l’auto era stata trafugata (peraltro, unitamente ad una seconda vettura
intestata alla moglie del Finocchiaro, non contemplata dal capo d’imputazione
malgrado poi il Cuturi ne avesse consentito il rinvenimento), quest’ultima
aggravante era stata esclusa già dal giudice di primo grado.
La Corte territoriale escludeva altresì l’aggravante dell’uso di violenza sulle
cose, non risultando dimostrato che l’imputato avesse forzato la porta di accesso
al suddetto garage (il Cuturi aveva fatto presente di averla trovata aperta, non
trovando smentite).
Con l’odierno ricorso, la difesa deduce erronea applicazione:
1. degli artt. 120, 624 comma 3 cod. pen. e 336 cod. proc. pen., atteso che
il venir meno dell’ulteriore aggravante di cui all’art. 625 cod. pen.
avrebbe dovuto comportare la procedibilità a querela del furto de quo (a
fronte di una denuncia del Finocchiaro, mai costituitosi parte civile, che
non conteneva alcuna istanza di punizione dell’autore del reato, neppure
in forma implicita);
2. dell’art. 61 n. 5 cod. pen., nonché mancanza di motivazione, per essere
stata ritenuta ravvisabile dal giudice di prime cure l’aggravante della
minorata difesa solo sulla presa d’atto che il reato era avvenuto in tempo
di notte, senza alcuna disamina delle caratteristiche della fattispecie
concreta, e per non avere la Corte etnea analizzato in alcun modo il
relativo motivo di gravame;
3. dell’art. 62 n. 6 cod. pen., per essere stata esclusa l’attenuante ivi
prevista rilevando che la vettura descritta in rubrica era stata restituita
non già spontaneamente, bensì per effetto dell’arresto del Cuturi (il
difensore evidenzia però che l’imputato aveva consentito altresì di

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rinvenire la seconda auto sottratta, di cui conservava le chiavi in casa,
indicando dove era stata parcheggiata);
4. degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in ordine al mancato riconoscimento
della prevalenza delle concesse attenuanti generiche rispetto alle
circostanze di segno contrario, malgrado l’ampia confessione resa
dall’imputato e la già ricordata restituzione ai proprietari di quanto
sottratto (la Corte si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente,
incorrendo nell’ulteriore vizio di carenza di motivazione, la correttezza del
giudizio di equivalenza).

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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Venendo meno l’aggravante prevista dall’art. 625 n. 2 cod. pen., dopo la già
ritenuta esclusione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, il reato
contestato al Cuturi non può che risultare procedibile a querela di parte: le
ulteriori circostanze evidenziate in rubrica, relative alla minorata difesa dovuta al

disposto dell’art. 624, comma 3, cod. pen.
Esaminando il tenore della denuncia presentata dal Finocchiaro il
16/11/2012, tuttavia, non si rinviene alcuna manifestazione di volontà di
perseguire l’autore del furto, limitandosi il derubato a fornire i particolari
dell’accaduto quanto al luogo ove le due auto erano custodite, ai documenti
presenti nei rispettivi abitacoli ed alle polizze assicurative concernenti i veicoli. Il
Finocchiaro, né contestualmente alla denuncia medesima, né in seguito, risulta
avere formalizzato atti qualificabili come espressivi della predetta volontà (come
una riserva di costituzione di parte civile, ovvero una istanza di essere informato
in caso di eventuale archiviazione). Ne consegue la doverosa declaratoria di
non doversi procedere, nei termini indicati in dispositivo, restando assorbiti gli
ulteriori motivi di ricorso.
Dal momento che dall’esame degli atti risulta l’ancora attuale restrizione del
Cuturi (agli arresti domiciliari in relazione al presente procedimento, per quanto
comunque detenuto per altra causa), vanno altresì adottate le determinazioni di
cui all’art. 626 del codice di rito.

P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione penale non poteva
essere iniziata per mancanza di querela.
Dichiara cessata la misura cautelare degli arresti domiciliari in atto.
Manda alla Cancelleria per la immediata comunicazione del dispositivo al
Procuratore generale.
Così deciso il 20/12/2013.

tempo di notte ed alla recidiva, non incidono infatti sulla procedibilità, stante il

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