Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11518 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11518 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAMA MIKEL N. IL 14/09/1975
UKA BESNIK N. IL 01/01/1975
BREGU GJERGJI N. IL 07/10/1981
BRAHIMAJ EDMOND N. IL 19/02/1977
avverso la sentenza n. 67/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del lAottz, Vii440/A-t2Q t-le46/
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Udito, per la parte civ e, l’Avv
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Data Udienza: 19/12/2013

Ritenuto in fatto
Ricorrono per cassazione i rispettivi difensori di fiducia di Rama Mikel, Uka Besnik,
Bregu Gjergji e Brahimaj Edmond avverso la sentenza emessa in data 2.3.2012 dalla
Corte di Appello di Milano che confermava quella in data 30.5.2011 del Tribunale di
Milano, con la quale, tra l’altro, i predetti erano stati condannati alle rispettive pene di
giustizia (Rama ad anni 10 e mesi 6 di reclusione ed C 65.000,00 di multa; Uka, ad
anni 8 di reclusione ed C 45.000,00 di multa; Bregu, ad anni 7 e mesi 4 di reclusione
ed C 35.000,00 di multa; Brahimaj, ad anni 8 di reclusione ed C 40.000,00 di multa)

all’art. 73 commi 10 e 1° bis dPR 309/1990 (detenzione, cessione, importazione e
trasporto di vari quantitativi di eroina e cocaina), loro rispettivamente ascritti.
Nell’interesse di Rama Mikel, si deduce:
1. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla valutazione del
materiale probatorio e alla ritenuta penale responsabilità ad onta delle censure mosse
con l’atto di appello sia in ordine alla consegna dello stupefacente a Lleshaj Kastriot e
Kodra Sokol (capo 6), ai quali venne sequestrato, sia all’episodio di cui al capo 7,
laddove non sarebbe del tutto pacifica l’identificazione del Rama con tale “Edi”
emergente dalla conversazione telefonica intercettata con Dervishi Ervin;
2. l’eccessività della pena inflitta e la mancata continuazione dei reati con quelli di cui
alla sentenza prodotta in atti.
Nell’interesse Uka Besnik, si rappresenta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta
penale responsabilità sulla scorta dell’identificazione dell’imputato operata attraverso
una conversazione telefonica in cui uno dei cui interlocutori aveva dichiarato di
chiamarsi Besnik e si contesta che l’imputato, alla luce del complessivo quadro
probatorio, coincidesse con certezza con l’utilizzatore, detto “il montanaro”,
dell’utenza belga intercettata.
Nell’interesse di Bregu Gjerqji, si deduce:
1. il vizio motivazionale in relazione alle argomentazioni offerte dalla Corte territoriale
avverso le censure mosse con l’atto d’appello, laddove si contestava l’identificazione
del destinatario della telefonata su cui era stata basata la penale responsabilità
dell’imputato e sull’appartenenza al medesimo dell’utenza adoperata nell’occasione;
2. l’illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche.
Nell’interesse di Brahimaj Edmond, si deduce:
1. la mancanza di motivazione in ordine alle censure mosse con l’atto d’appello circa
l’identificazione di tale “Mondi” nell’imputato in forza dell’uso di una utenza cellulare
ed essendo stato chiamato in un’occasione “fratello”;

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oltre accessorie ed espulsione dallo Stato, per vari delitti (sub capi 6, 7, 9 e 10) di cui

2. l’erronea applicazione dell’art. 56 c.p. ed il vizio motivazionale, poiché l’arresto del
corriere della droga, Brahimaj Lulezim, era avvenuto alla frontiera di Vipiteno allorchè
stava cercando d’introdursi nel territorio dello Stato;
3. la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili essendo le censure mosse manifestamente infondate ed
aspecifiche.

ulteriori deduzioni che ne sono scaturite, la sentenza impugnata fornisce esaustiva e
puntuale spiegazione (pagg. 12-14) richiamando e trascrivendo persino una
conversazione omessa nella sentenza di primo grado, dalla quale si evinceva la
preoccupazione del Rama per il recente arresto del corriere della droga alla frontiera
di Vipiteno, per la perdita del carico e per l’assistenza legale da fornire al’arrestato
(pag. 18 sent.).
Così anche è lampante l’identificazione del Besnik nel corso della telefonata del
21.1.2007 ad h. 20,57 (pag. 24 sent.) attesa la non cripticità del linguaggio e le
successive appostazioni di P.G. (pag. 27 sent.).
Del tutto evidente è poi l’identificazione dell’utilizzatore dell’utenza telefonica mobile
346124899 -almeno in occasione del contatto con l’utenza 0585793372- in Bregu
Gjergji quale fratello del corriere Bregu Antonio alias Edi, poi arrestato, al quale
l’imputato faceva riferimento come incaricato della consegna dello stupefacente in
una conversazione telefonica (ad h. 12,02 del 19.3.2007) in cui comunicava la propria
impossibilità di provvedervi (pagg. 20-21 sent.), atteso l’esito delle operazioni di
osservazione e controllo, predisposte proprio a seguito di varie telefonate tra cui
quella sopra richiamata, che condussero appunto all’arresto del fratello nonchè attesa
la comunicazione ad opera del destinatario dello stupefacente, giunta sulla stessa
utenza disopra indicata dopo nemmeno tre ore dalla precedente telefonata,
dell’avvenuto arresto del fratello a Massa Carrara perché colto in possesso di 5 kg. di

Dell’identificazione di Rama Mikel con tale “Edy” e dell’attendibilità di essa con tutte le

eroina (capo 9 dell’imputazione): tale consequenzialità cronologica, oggettiva e logica
vale ad individuare, senza ombra di dubbio e secondo la corretta interpretazione della
Corte territoriale, il reale utilizzatore del cellulare in questione in Bregu Gjergji. Ne
consegue anche il superamento della dedotta incongruenza logica relativa
all’incertezza dell’attribuzione dell’utenza 3461214899 al Bregu Gjergji di cui alla
sentenza di primo grado in relazione all’imputazione di cui al capo 8) (dal quale tutti
gli odierni ricorrenti sono stati assolti), ma sulla base di una diversa telefonata,
peraltro contrastata da ulteriori congrue argomentazioni della sentenza impugnata
(pag. 20).

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Del pari chiare ed univoche sono le circostanze enucleate sia nell’impugnata sentenza
(pag. 17) che in quella di primo grado (pag. 38) per l’identificazione di “Mondi”
nell’imputato Brahimaj Edmond, fratello di Brahimaj Lulezim, corriere arrestato al
posto di frontiera di Vipiteno, ma sul suolo italiano, colto in flagrante possesso di kg.
4,68 lordi di cocaina (capo 10).
E’ dunque palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto
in questa sede le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e
da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed

suddetti, sia quanto all’impossibilità di ravvisare il prospettato tentativo di
importazione dello stupefacente (pag. 19 sent.), atteso l’avvenuto arresto del corriere
nel territorio dello Stato italiano.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Inoltre, si rammenta che il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come
modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la
Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del
processo”, non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio
di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa
prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una
rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove

assolutamente plausibile sia quanto all’identificazione certa di tutti gl’imputati

acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Così anche per quel che concerne la mancata concessione delle attenuanti generiche e
la misura della pena inflitta nonché, in relazione alla posizione di Rama Michel, la
mancata continuazione con i reati di cui ad altra sentenza (attesa la risalenza a circa
tre anni prima di questi ultimi e l’impossibilità conseguente di ritenere l’originario
disegno criminoso), la motivazione addotta dalla Corte territoriale appare del tutto
congrua e puntuale nonchè frutto di attenta analisi delle singole posizioni soggettive
degl’imputati, valorizzando in particolare, per il diniego delle impetrate attenuanti e
per l’entità della pena inflitta (al Rama che se ne duole), la considerevole quantità ed
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eterogeneità degli stupefacenti oggetto degl’illeciti traffici e lo stato di latitanza dei
medesimi, ancora persistente per quel che concerneva, in particolare, il Brahimaj.
Del resto, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la
dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass.
pen. Sez. VI 22.9.2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua” v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998 n. 9120 rv. 211583), ma afferma anche che

attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in
cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
pen. Sez. III 16.6. 2004 n. 26908 rv. 229298); evenienza da escludersi, alla luce
delle sovra esposte considerazioni, nel caso di specie.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare per ciascuno in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento
delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di C 1.000,00 a favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19.12.2013.

le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed

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