Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11516 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11516 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRAHUSHI ELTON N. IL 22/10/1981
avverso la sentenza n. 427/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
05/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ViAteee.A2,o.A.EP/9«
che ha concluso per I”i *ti-444-(4-…..”,~ -1-1-eg”,ini – e)ee
. z4-ce.,2s o

Udito, per la parte vile, l’Avv
Uditi difenso Avv.

(dàvl

Data Udienza: 19/12/2013

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione Brahushi Elton avverso la sentenza emessa in data 5.6.2012
dalla Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma di quella del G.i.p. del
Tribunale di Arezzo in data 22.6.2011 che aveva riconosciuto il Brahushi ed altro
coimputato colpevoli del delitto di cui all’art. 73 comma 1 e 1 bis dPR 309/1990
(trasporto, a bordo dell’autovettura su cui viaggiava condotta dal coimputato, di Kg.
2,457 di eroina), riduceva, tra l’altro, la pena inflitta al Brahushi ad anni tre, mesi otto
di reclusione ed € 12.000,00 d multa.

concorso nel reato essendo stata affermata la sua penale responsabilità per la mera
presenza a bordo dell’autovettura, di proprietà del coimputato che la guidava, su cui il
Brahushi viaggiava in qualità di passeggero, ignaro della droga nascosta nel vano
airbag, sostenendo che, al limite, la sua condotta avrebbe potuto qualificarsi come
mera connivenza.
Rappresenta, inoltre, l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale
sostanziale ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione
dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p.

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Il ricorrente assume che il coimputato gli aveva offerto un passaggio ed aveva
accettato, pur dovendosi recare solo ad Arezzo per trovare la sorella e partendo da
Milano nella cui stazione ferroviaria aveva casualmente incontrato il coimputato Shyti
Elton, di passare per Napoli, ove avrebbe sostato per un’intera notte in albergo
benché in camera diversa da quella occupata dal compagno. Ma di tale albergo il
ricorrente non ricordava il nome; non solo, ma risulta che al momento del controllo
della Polizia stradale di Arezzo il navigatore satellitare era impostato per il viaggio
Frignano (provincia di Caserta: ndr)-Milano.
Deve dunque riconoscersi la correttezza della valutazione fatta dai giudici di merito
che hanno ravvisato la radicale inverosimiglianza, per l’assurdità stessa
dell’attraversamento di mezza penisola per recarsi ad Arezzo, della versione fornita
dal Brahushi, in ciò corroborato dalle affermazioni scagionanti del coimputato.
Correttamente, quindi, ne è stata tratta la deduzione logica secondo la quale il
Brahushi ricopriva il ruolo di guardaspalle e comunque di sostenitore del coimputato,
maggiormente interessato nell’affare dello stupefacente, onde deve ravvisarsi un
sufficiente contributo causale del ricorrente alla consumazione del reato.
Benchè non si rinvenga alcuna specifica motivazione in ordine all’invocata attenuante
di cui all’art. 114 c.p., la ricostruzione del fatto accolta dalla Corte territoriale con
l’attribuzione al ricorrente di un ruolo di piena partecipazione nel reato contestato,
sebbene in posizione subordinata al coimputato -ma non per questo marginale

2

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al ritenuto suo

rispetto alla perpetrazione del reato contestato- con conseguente irrogazione di una
pena leggermente inferiore, esclude di per sé e a prescindere da ogni argomentazione
motivazionale al riguardo, la configurabilità dell’invocata attenuante in suo favore.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., a tale pronuncia deve
seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 19.12.2013.

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