Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11514 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11514 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARENA MICHELE N. IL 23/07/1956
avverso la sentenza n. 347/2010 GIUDICE DI PACE di MESSINA, del
11/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. d /1441.0-4
che ha concluso per

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Udito, per la part civile, l’Avv
Uditi difens r Avv.

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Data Udienza: 27/11/2013

Arena Michele ha proposto appello avvero la sentenza del Giudice di Pace di Messina,
dell’Il dicembre 2012, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di lesioni colpose commesso,
con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio di
Minissale Marcello, e lo ha condannato, riconosciuto il concorso di colpa della vittima nella
misura del 40%, con le attenuanti generiche, alla pena di 300,00 euro di multa.
Secondo l’accusa, condivisa dal giudice, l’Arena, nell’effettuare, alla guida della propria
auto, una manovra di svolta a sinistra, non avendo dato la precedenza alla moto del
Minissale, che procedeva nell’opposto senso di marcia, ha provocato lo scontro tra i due
mezzi, a causa del quale il motociclista ha subìto lesioni.
Nell’atto di appello, convertito in ricorso per cassazione, stante l’inappellabilità della
sentenza impugnata, l’imputato ha denunciato il vizio di motivazione della stessa sentenza
ed il travisamento del fatto. Sostiene l’Arena che la responsabilità dell’incidente doveva
essere attribuita solo al Minissale che, procedendo a velocità elevata (95 km orari), aveva
impattato contro l’auto dello stesso che aveva quasi completato la manovra di svolta.

Considerato in diritto.
Il ricorso è infondato.
In realtà, il giudice del merito ha, sia pure in termini sintetici, rilevato che l’imputato aveva
tenuto una condotta di guida imprudente e non rispettosa delle norme del codice stradale,
avendo omesso, nell’effettuare la svolta a sinistra, di dare la precedenza al motoveicolo che
sopraggiungeva sulla opposta corsia di marcia. Condotta che è stata legittimamente ritenuta
quale causa dell’incidente, poco rilevando che la manovra di svolta fosse stata in parte, o per
buona parte, eseguita, atteso che il conducente dell’auto, prima ancora di iniziare la manovra
che andava ad occupare l’opposta corsia di marcia, avrebbe dovuto esser certo che la stessa
si potesse eseguire in sicurezza e senza danno per gli altri utenti della strada. Accertamento
evidentemente non eseguito, ovvero malamente eseguito, se nel corso della manovra la moto
che procedeva sulla sua corsia di marcia è andata ad impattare contro l’auto.
E’ pur vero che il conducente della moto procedeva a velocità elevata, ma è anche vero che
di tale circostanza ha tenuto conto il giudicante, laddove ha statuito che all’incidente aveva
concorso il motociclista, individuando una percentuale di colpa a carico dello stesso quasi
paritaria rispetto a quella dell’imputato.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013
Il Consigliere

Il Presidente

Ritenuto in fatto.

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