Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11513 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11513 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTIGLIOLA SALVATORE N. IL 22/06/1976
HAZGUI HEDI N. IL 25/09/1963
CARONIA GIOVANNA N. IL 09/07/1976
OLIVA PIETRO N. IL 04/12/1982
RUVOLO ROSARIO N. IL 10/09/1980
GIAPPONE GIUSEPPE N. IL 10/11/1953
avverso la sentenza n. 2/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
18/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Data Udienza: 27/11/2013

-1- Con sentenza del Tribunale di Palermo del 1° luglio 2011, Castigliola Salvatore,
Hazgui Hedi, Caronia Giovanna, Oliva Pietro, Ruvolo Rosario e Giappone Giuseppe sono
stati ritenuti colpevoli (in concorso con altri soggetti, separatamente giudicati o non
ricorrenti), i primi cinque, del delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di
stupefacenti, ex art. 74 co. 1 (Castigliola) e 3 del d.p.r. n. 309/90 (capo 4 della rubrica),
ritenuta l’ipotesi di cui al comma 6 dello stesso articolo, nonché di ripetute violazioni
dell’art. 73 co. 1 e 1 bis dello stesso d.p.r, come rispettivamente contestate (capi 2, 5, 6, 7, 8,
9, 10 -gli ultimi due ritenuti per il Castigliola assorbiti nel reato contestato sub capo 5-), il
sesto (Giappone), del reato di cui al medesimo art. 73 (capo 3), nell’ipotesi attenuata
prevista dal co. 5, e li ha condannati alle pene di giustizia.
Ha ritenuto il primo giudice che, dai significativi contenuti, talvolta espliciti, delle
numerose conversazioni intercettate e dalle ammissioni, provenienti da taluni imputati, fosse
chiaramente emersa la prova dell’operatività di un’associazione criminale stabilmente dedita
alla cessione di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina e hashish, nonché la partecipazione
degli stessi ad alcuni episodi di cessione, in occasione di uno dei quali è stato arrestato in
flagranza uno dei sodali, Hazgui Hedi, sorpreso a detenere “in corpore” gr. 110 di cocaina.
-2- Su appello proposto dagli imputati, la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 18
settembre 2012, per quanto oggi interessa, in parziale riforma della sentenza impugnata,
riconosciuta al Castigliola, alla Caronia, all’Oliva, al Ruvolo e all’Hazgui l’attenuante di cui
al comma 5 del richiamato art. 73 in relazione ai reati ascritti ai capi 2, 5, 6, 7, 8, 9 della
rubrica, nonché, ai primi quattro, anche le circostanze attenuanti generiche, ritenute per
ciascun imputato equivalenti all’aggravante di cui all’art. 74 co. 3 contestata al capo 4,
nonché, quanto al Castigliola, al Giappone e all’Hazgui, alla recidiva contestata, ha ridotto le
pene inflitte agli appellanti, tranne che all’Hazgui, al quale la pena è stata aumentata,
essendo stati i fatti oggetto del presente procedimento ritenuti in continuazione con quelli
giudicati con la sentenza irrevocabile di condanna emessa dal Gup del Tribunale di Palermo
il 16.7.09 (concernente la detenzione “in corpore” di sostanza stupefacente del tipo cocaina,
cui sopra si è fatto riferimento).
-3- Avverso detta sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati.
3.1 Castigliola Salvatore, Caronia Giovanna, Oliva Pietro e Ruvolo Rosario,
separatamente, ma in termini sostanzialmente analoghi, denunciano violazione di legge e
vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo:
A) All’affermazione di responsabilità ex art. 74 co. 6 del d.p.r. n. 309/90, laddove avrebbe
dovuto, a loro giudizio, applicarsi l’ipotesi di concorso ex art. 110 cod. pen.;
B) Alla sussistenza dell’aggravante prevista sub comma 3 dello stesso art. 74;
C) Al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti rispetto alla citata
aggravante; a tale proposito, il ricorrente Castigliola richiama la decisione della Corte
Costituzionale n. 251 del 5.11.2012 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 69 co. 4 cod.
pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui al 5° comma
dell’art. 73 del richiamato d.p.r. sulla recidiva ex art. 99 co. 4 cod. pen;
3.2 Giappone Giuseppe deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza
impugnata con riguardo:
A) All’affermazione di responsabilità ex art. 73 del d.p.r. n. 309/90. Lamenta in particolare
il ricorrente che la corte territoriale non si sarebbe espressa circa la denunciata genericità del
capo d’imputazione, ove non risulta indicato il tipo di sostanza stupefacente trafficata,
individuata come “cocaina e/o hashish”; genericità che comporta l’impossibilità di motivare
adeguatamente in ordine all’oggetto del reato e che si traduce in una grave carenza

2_

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
Tutti i ricorsi sono infondati.
-1- Castigliola Salvatore . Caronia Giovanna – Oliva Pietro – Ruvolo Rosario.
1.1 Manifestamente infondato, oltre che generico, è il primo dei motivi proposti.
In realtà, il giudice del gravame, dopo attento esame delle emergenze probatorie in atti, ha
ritenuto sussistente la prova che gli imputati fossero partecipi di un’organizzazione
criminale stabilmente dedita al commercio di sostanze stupefacenti.
Il gruppo, ha osservato lo stesso giudice, si presentava adeguatamente organizzato, poiché
tra di essi vi era una precisa ripartizione dei compiti ed i suoi componenti ricoprivano
specifici ruoli, ben individuati, che vedevano il Castigliola quale promotore ed organizzatore
dell’associazione, la moglie Caronia quale collaboratrice del marito e dei correi nella
custodia e nel confezionamento della droga, l’Hazgui quale corriere, l’Oliva ed il Ruvolo
quali collaboratori nel confezionamento e nella cessione della droga. Il gruppo, inoltre,
utilizzava comuni basi logistiche e strumenti di collegamento e di comunicazione ed
accedeva alle disponibilità di un’unica cassa, che veniva alimentata con i proventi del
commercio della droga. E’ stato, tra l’altro, ricordato che i componenti l’organizzazione
avevano in dotazione diverse utenze cellulari, intestate anche a prestanome, spesso identici
per i vari correi.
Le continue frequentazioni, indicative del convinto, comune perseguimento degli scopi
della organizzazione, ed i vincoli familiari esistenti tra taluni di essi (di coniugio tra il
Castigliola e la Caronia, di parentela tra costoro e l’Oliva) sono stati ritenuti ulteriormente
indicativi degli stretti rapporti che univano i componenti del gruppo e della loro
consapevolezza di operare, anche grazie ai legami familiari, per il perseguimento degli scopi
comuni.
D’altra parte, preciso riscontro dell’attività illecita e degli illeciti interessi perseguiti dagli
associati è stato giustamente ritenuto l’arresto in flagranza di Hazgui Hedi, sorpreso a

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motivazionale. Osserva ancora il ricorrente che la stessa corte avrebbe ignorato la dedotta
inconducenza delle dichiarazioni rese dal collaboratore Terrasona Domenico, in quanto
concernenti vicende risalenti a qualche anno prima dei fatti oggetto d’esame, ed avrebbe
erroneamente richiamato, quale elemento di responsabilità a carico dell’esponente, le
ammissioni di colpa del Castigliola che ha solo chiamato in correità Di Maria Giuseppe.
Nessun rilievo avrebbero, inoltre, i contenuti delle conversazioni indicate dalla stessa corte,
il cui oggetto non sarebbe neanche emerso con certezza; il giudice del gravame avrebbe poi
ignorato quanto dedotto dall’imputato nei motivi d’appello ed avrebbe erroneamente
ritenuto che con gli stessi non fosse stata contestata l’identificazione del soggetto chiamato
“Pinuzzu” nelle conversazioni intercettate, con l’odierno ricorrente; altre deduzioni difensive
non sarebbero state, dallo stesso giudice, esaminate;
B) Alla determinazione della pena;
3.3 Hazgui Hedi denuncia violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza
impugnata, co riferimento:
A) Alla responsabilità in ordine al delitto associativo, indebitamente affermata sulla base di
un unico episodio di detenzione e trasporto di droga e senza approfondire il tema della
consapevolezza dell’imputato di far parte di un’associazione criminosa;
B) Alla responsabilità affermata ex art. 73 del richiamato d.p.r., con riguardo ai fatti
contestati sub capo 5, non essendo emersa, a giudizio del ricorrente, alcun elemento che
autorizzasse a ritenere accertata l’ipotizzata condotta di trasporto della droga;
C) Alla determinazione della pena inflitta.

-2- Giappone Giuseppe.
2.1 In punto di affermazione di responsabilità, non merita censure di sorta la decisione
resa dalla corte palermitana nei confronti dell’esponente.
In realtà, la conferma del coinvolgimento dello stesso in condotte delittuose connesse con
il traffico di sostanze stupefacenti consegue ad un’attenta analisi, da parte dei giudici del
merito, della vicenda processuale e ad una coerente valutazione degli elementi probatori
acquisiti.

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detenere “in corpore” 110 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina, rinchiusa in tre ovuli
inseriti nella cavità rettale dell’imputato.
Ulteriori elementi sono stati tratti dal tenore di numerose conversazioni intercettate,
specificamente indicate ed interpretate nella sentenza impugnata, dal significato talvolta del
tutto esplicito, e dalle parziali ammissioni degli stessi imputati, come il Castigliola, che ha
ammesso di avere impiegato l’Hazgui come corriere per il trasporto della droga e la
consegna della stessa all’acquirente, la Caronia, il Ruvolo e l’Oliva.
A fronte dell’analitica, diffusa e coerente analisi eseguita dal giudice del gravame, i
ricorrenti null’altro sostanzialmente oppongono che considerazioni per nulla contrastanti, in
concreto, le precise argomentazioni poste dallo stesso giudice a sostegno della decisione
impugnata, e, solo in termini del tutto generici ed assertivi, sostenendo l’inesistenza della
fattispecie associativa.
1.2 Ugualmente infondata è la doglianza concernente l’aggravante di cui al comma 3 dello
stesso art. 74.
In proposito, la corte territoriale ha legittimamente sostenuto, alla stregua delle emergenze
probatorie acquisite, che gli associati utilizzavano il tossicodipendente Nuzzo Angelo,
ritenuto colpevole del delitto di concorso esterno nel delitto associativo contestatogli, quale
stabile “saggiatore” della qualità dello stupefacente acquistato dal gruppo.
Conclusione alla quale la stessa corte è pervenuta, non con affermazioni meramente
assertive, come sostengono i ricorrenti, bensì attraverso l’argomentato richiamo e la
specifica indicazione delle numerose conversazioni intercettate, nel corso delle quali il
Castigliola interrogava il Nuzzo sulla qualità dei campioni di cocaina consegnatigli proprio
per accertarne la qualità; legittimamente traendo da tali dialoghi la prova, non solo della
funzione svolta dal Nuzzo, ma anche della piena consapevolezza degli associati del compito
che allo stesso era stato assegnato.
Considerazioni valgono anche per il Castigliola, nei cui confronti è stata correttamente
ritenuta integrata detta aggravante, atteso che anche lui, come gli altri, ha consapevolmente
strumentalizzato il Nuzzo e la sua condizione di tossicodipendente, nulla rilevando che lo
stesso ruolo di “saggiatore” egli abbia eventualmente svolto.
1.3 Inammissibile è l’ultimo dei motivi proposti, concernente il trattamento sanzionatorio
e, in particolare, il mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti
sull’aggravante e sulla recidiva, laddove contestata.
In tema di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, questa Corte
ha affermato che le relative statuizioni sono censurabili in cassazione solo quando siano
frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. nn. 26908/04, 25532/07, 10713/10).
Evenienza non riscontrabile nel caso di specie, avendo il giudice del gravame indicato, con
coerenza argomentativa, le ragioni per le quali ha ritenuto di esprimere il contestato giudizio
di equivalenza, individuate, quanto all’Oliva ed al Ruvolo, nel ruolo ricoperto dai due
imputati nell’ambito dell’organizzazione; quanto alla Caronia, oltre che nel ruolo ricoperto,
nella continuità delle mansioni svolte, nell’abilità con le quali provvedeva al
confezionamento delle dosi e nella parzialità delle ammissioni; quanto al Castigliola, nella
negativa personalità e nella pericolosità sociale dello stesso, nel ruolo direzionale assunto
nell’ambito dell’associazione, nei numerosi precedenti penali.

Sono stati, in particolare, segnalati i contenuti di numerose conversazioni, la cui
interpretazione segue un coerente filo logico, certamente convincente, in punto di
individuazione, sia dell’oggetto delle stesse, sia dei conversanti e delle persone interessate al
medesimo oggetto.
Sono state, in proposito, specificamente richiamate le conversazioni tra i coimputati
Castigliola e Di Maria (quest’ultimo separatamente giudicato), dal cui talvolta esplicito
tenore (in una occasione i due hanno fatto riferimento ad una sostanza personalmente
maneggiata dal Castigliola) i giudici del merito hanno motivatamente ritenuto di trarre la
prova, anzitutto, che l’argomento oggetto dei dialoghi fosse proprio la cessione di droga da
parte del Castigliola al Di Maria, talvolta persino accompagnate da esplicite lagnanze del
primo per il ritardo dei pagamenti da parte dell’acquirente.
In merito, hanno aggiunto gli stessi giudici, non sarebbero consentiti dubbi di sorta, atteso
che lo stesso Castigliola aveva ammesso che l’oggetto delle conversazioni captate tra i due
era proprio il traffico di droga.
Da quelle stesse conversazioni è stata altresì tratta la prova del coinvolgimento del
Giappone nei traffici attraverso la mediazione del Di Maria. Costui, in sostanza, oltre a
trattare l’acquisto di droga per sé, trattava analoghi acquisti su mandato del Giappone, che i
due conversanti individuavano come “Pinuzzu”, pure in ritardo nei pagamenti, come il Di
Maria, e, come costui, destinatario delle lagnanze del Castigliola, che ricordava di non avere
venduto “carne o frutta”.
Conferma del coinvolgimento nei traffici di “Pinuzzu” hanno poi rinvenuto i giudici
palermitani in una conversazione alla quale, oltre ai due soliti dialoganti, lo stesso
“Pinuzzu”, trovandosi con il Di Maria mentre lo stesso dialogava con il Castigliola, ha preso
parte, essendogli stato ceduto il telefono dal Di Maria. Conversazione giustamente ritenuta
significativa dagli stessi giudici, laddove i due conversanti facevano chiari riferimenti a
debiti che vantava nei confronti dei suoi due interlocutori il Castigliola, dallo stesso
quantificati con riguardo ad ambedue (Pinuzzu e Di Maria), ma anche alla pessima qualità
della merce venduta.
Conversazione considerata dai giudicanti come una vera e propria ammissione del debito
da parte del “Pinuzzu”, rilevante in termini probatori anche perché idonea ad attestare
l’esattezza della interpretazione delle conversazioni in precedenza intercorse tra il
Castigliola ed il De Maria, ove si faceva proprio esplicito riferimento ai crediti vantati dal
primo nei confronti degli altri due per taluni mancati pagamenti.
Non hanno poi avuto dubbi gli stessi giudici nella individuazione del Giappone (Giuseppe)
come il “Pinuzzu” (Pinuccio) oggetto o partecipe delle conversazioni intercettate. Ciò non
solo per l’accertato rapporto di amicizia esistente tra i due (e che portava il Di Maria ad
individuare il “Pinuzzu” come amico suo), ma anche perché l’utenza riferibile al Giappone è
stata individuata, già all’avvio delle operazioni di monitoraggio delle utenze, nell’atto di
contattare il Di Maria, mentre in altra occasione è stata accertata la presenza dello stesso Di
Maria in casa del Giappone, che stava per rientrarvi dopo un viaggio a Favara.
Elementi dai quali legittimamente i giudici hanno ritenuto di trarre conferma della
individuazione del Giappone nel “Pinuzzu” delle richiamate conversazioni.
Non sono dunque fondate le doglianze espresse dal ricorrente, in considerazione della
coerenza logica delle argomentazioni poste dalla corte territoriale a sostegno della decisione
impugnata; mentre l’indicazione alternativa della natura della sostanza alla quale si fa
riferimento nel capo d’imputazione (cocaina e/o hashish) non sposta il rilievo probatorio
degli elementi analizzati dal giudice del gravame, né autorizza, di per sé, a dubitare della
natura stupefacente della merce oggetto delle conversazioni.
Né la coerenza logica della motivazione può essere messa in discussione dai riferimenti
alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Tarrasona Domenico e dal coimputato
Castigliola. Tali dichiarazioni sono state, invero, correttamente richiamate dallo stesso

-3- Hazgui Hedi.
3.1 Manifestamente infondato è il primo dei motivi proposti.
In verità, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, all’Hazgui non è stato contestato
un unico episodio di trasporto della droga (quello del 9 marzo 2009, allorché è stato sorpreso
a trasportare a Lampedusa gr. 110 di cocaina rinchiusa in tre ovuli nascosti nella cavità
rettale) ma altri due analoghi episodi che, pur non caratterizzati dal sequestro della droga,
sono stati motivatamente individuati dai giudici del merito attraverso una lettura coerente e
coordinata dei contenuti di varie conversazioni, intercettate prima e dopo la consegna della
droga, e dei coevi spostamenti dell’Hazgui.
Lettura che ha legittimamente condotto gli stessi giudici ad individuare l’imputato quale
soggetto stabilmente e reiteratamente impegnato nel ruolo di corriere, al fine del recapito a
Lampedusa delle partite di droga commissionate da un gruppo criminale capeggiato da De
Benedittis Mauro. In particolare, sono stati segnalati i trasporti del 6.11.08 e del 16.2.09,
preceduti e seguiti da conversazioni coerenti con le finalità dei viaggi a Lampedusa in tali
occasioni intrapresi dall’imputato, imbarcatosi su voli in partenza per l’isola.
Si tratterebbe, dunque, di tre episodi, non di uno solo, come sostenuto dal ricorrente;
episodi tutti volti ad assicurare la fornitura della droga ai lampedusani e giustamente ritenuti
dai giudici del merito, pur in mancanza, in due occasioni, di sequestri, indicativi di una
stabile partecipazione dell’imputato, con ruolo di corriere, alle attività delittuose del
sodalizio. Partecipazione che gli stessi giudici hanno giustamente colto da ulteriori interventi
dell’imputato, laddove lo stesso è stato indicato come il soggetto incaricato di verificare la
solvibilità del De Benedittis prima di procedere a forniture di droga e di favorire il saldo di
quella già consegnata, nonché quale latore di un biglietto ove era stato annotato il nome del
coimputato Ruvolo Rosario e dei suoi dati anagrafici e fiscali, necessari per l’accredito di
somme a quest’ultimo.
Compiti, dunque, giustamente ritenuti indicativi della stabile partecipazione dell’imputato
all’organiz727ione, caratterizzata anche dalla spirito solidaristico degli associati,
chiaramente emerso, secondo il condivisibile giudizio degli stessi giudici, in occasione
dell’arresto dell’Hazgui, il 9.3.09, per l’evidente agitazione che manifestavano gli associati
(verificata dalle convulse conversazioni tra i sodali che ne erano seguite) e per la richiesta
dello stesso Hazgui al Castigliola di far pervenire alla propria convivente del denaro.

giudice, quanto alle prime, solo quali conferme del risalente interesse del Giappone nei
confronti di traffici di sostanze stupefacenti, quanto alle seconde, quali conferme
dell’oggetto delle conversazioni con il Di Maria, che tuttavia coinvolgevano il “Pintiz7u”,
ripetutamente menzionato dai due conversanti ed anche intercettato mentre parlava
direttamente con lo stesso Castigliola.
Per il resto, le osservazioni poste dal ricorrente concernono questioni in fatto ovvero la
prospettazione di una lettura alternativa degli elementi probatori utilizzati dai giudici del
merito, non deducibili nella sede di legittimità;
2.2 Inammissibile è il motivo concernente il trattamento sanzionatorio, in relazione al
quale, oltre a denunciarsi carenza di motivazione, si sostiene che avrebbe dovuto essere
determinato in misura più contenuta.
In realtà, ampiamente ha motivato in proposito il giudice del gravame che, dopo avere
negato le attenuanti generiche ed eseguito il giudizio di comparazione (omesso dal primo
giudice) tra l’attenuante di cui al 5 0 comma dell’art. 73 e la recidiva contestata, ha
determinato la pena ritenuta di giustizia richiamando l’art. 133 cod. pen. e ricordando la
figura di abituale trafficante di droga dell’imputato. Il ricorrente, d’altra parte, si limita alla
generica contestazione della misura della pena inflitta, senza tuttavia concretamente indicare
sulla base di quali elementi la corte territoriale avrebbe dovuto infliggere una pena più
contenuta.

-4- In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013

v

Circostanza che è stata giustamente ritenuta indicativa, non solo della sussistenza e
dell’operatività dell’organizzazione, ma anche della consapevolezza dell’odierno ricorrente
di farvi parte a pieno titolo.
3.2 Inammissibili sono gli ultimi due motivi di ricorso.
Quanto al primo, con il quale viene dedotto il vizio di motivazione in ordine al delitto
contestato sub capo 5 della rubrica (ripetuti episodi di trasporto, detenzione e cessione di
sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish), deve rilevarsene l’assoluta genericità. In
proposito, invero, il ricorrente si limita a rilevare, a fronte della convincente analisi eseguita
dai giudici del merito, la non genuinità delle conversazioni intercettate, ovvero a porre in
dubbio l’interpretazione delle stesse, ancora in termini generici ed assertivi.
Quanto al secondo, concernente il trattamento sanzionatorio, ne rileva la Corte l’evidente
manifesta infondatezza, avendo in proposito la corte territoriale, dopo avere riconosciuto
l’attenuante di cui al 5 0 comma dell’art. 73, ampiamente e correttamente motivato in ordine
alle ragioni per le quali dovevano essere negate le attenuanti generiche (comportamento
processuale, precedenti penali, assenza di positivi elementi di valutazione) e doveva ritenersi
operante la contestata recidiva (stabile tendenza a delinquere dell’imputato, agevolatrice
delle condotte contestate).
Ugualmente motivato è il punto della sentenza concernente la determinazione della pena,
con riferimento, sia alla pena base che agli aumenti inflitti a titolo di continuazione,
individuati sulla scorta dei criteri indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità e
ripetitività della condotta).

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