Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11509 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 11509 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SALERNO
nei confronti di:
VENETO ANNUNZIATA N. IL 23/12/1948
avverso la sentenza n. 97/2013 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
17/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA 151E
B ER ARD IN I S ;
l e/se tite le conclusioni del PG Dott.
,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 21/11/2013

Con ordinanza in data 17.4.13 il Tribunale di Salemo/Sez.Riesame annullava nei
confronti di VENETO Annunziata il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente della somma di €224.137,10 della quale la Veneto aveva
disponibilità su conto corrente alla stessa intestato.
In premessa si specificava che era stato iniziato procedimento per reati di truffa
aggravata ex art.640 quater CP. (ai danni della Provincia di Salerno)e di
contrabbando di carburante,ai sensi dell’art.40comma I D.Lgs.n.504/95,contestando
l’esistenza di un’associazione per delinquere ,della quale erano esponenti ,in
Battipaglia,Garofano Gabriele,suo padre Garofano Alfonso,e Memoli Fabio,operante
nella realizzazione di reati di contrabbando di carburante a soggetti che non erano
legittimati,all’acquisto con accisa agevolata,fatto per il quale era stata accertata una
evasione tributaria di circa €4.750.000,00La Veneto risultava indagata e madre di Memoli Fabio,e le somme sottoposte a
sequestro non si ritenevano proporzionate ai redditi della predetta,essendo solo la
somma di €150.000,00 provento di un contratto preliminare di vendita che,tuttavia
risultava essere stato simulato,secondo quanto si desumeva da una intercettazione
ambientale.
Il Tribunale aveva ritenuto di annullare il provvedimento di sequestro evidenziando
l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte,che con sentenza delle Sezioni
Unite,n.1235/11 stabilisce che vi è rapporto di specialità tra i reati tributari e il reato
di truffa ai danni dello Stato.
Pertanto aveva ritenuto che nella specie,in cui si ipotizzava l’esistenza
dell’associazione il cui modus operandi si sostanziava nel vendere il carburante ad
accisa agevolata a coloro che non erano effettivamente imprenditori
agricoli,autorizzati dall’UMA(ufficio macchine agricole)della Provincia di
Salerno,fosse carente il fumus del delitto di truffa ai danni della Amministrazione
Provinciale,(indicato al capo B-)e che il profitto derivante alla associazione fosse
inferiore al danno erariale (riferendosi alla somma di €4.750.000 di accisa evasa).
Rilevava altresì che al gruppo organizzato non era stato procurato un profitto
ulteriore,a1 di là di una parte delle accise non versate dagli acquirenti.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il PM. presso il Tribunale
di Salerno deducendo:
1-la violazione di legge inerente agli arte.15-640 commi I-II n.1 CP.,40 lett.C)
D.Lgs.n.504/96(NB-rectius 1995)Il PM evidenziava che nell’indagine era stata emessa a carico di MEMOLI Fabioordinanza di custodia cautelare in carcere per l’associazione per delinquere inerente
alla vendita di carburante ad accise agevolate,attraverso la creazione di false aziende

RITENUTO IN FATTO

RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero dal testo dell’ordinanza si evince che il Tribunale,chiamato a definire istanza
di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso a carico di VENETO
Annunziata dal GIP in data 22.1.13 ,in riferimento alla contestata truffa aggravata ai
danni della Provincia di Salerno,ex art.640 quater CP.,per cui il PM aveva chiesto la
applicazione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del denaro ed altri
beni del Memoli e degli altri associati fino al valore di €4.753.152,00,ha annullato il
provvedimento cautelare ,ritenendo escluso il fumus del reato di truffa ai danni
dell’ente pubblico,considerato tale reato assorbito in quello previsto dalla legge
speciale sul contrabbando,enunciato al capo C-ai sensi dell’art.40,comma primo
lett.c) e IV comma del D.Lvo n.504/95)Orbene,a1 riguardo risulta erroneamente richiamato il principio giurisprudenziale
sancito da questa Corte,con sentenza SU.1235/2011,data la diversità delle condotte
contestate,come specificato dal PM ricorrente.
Deve,infatti,rilevarsi che nella specie la condotta truffaldina era stata realizzata
attraverso la creazione di false aziende agricole,ovvero con artificioso
sovradimensionamento dei fabbisogni di carburante di imprese realmente
esistenti;d’altra parte,i1 contrabbando veniva realizzato successivamente,con la
distribuzione del carburante ad accise agevolate,a compratori non legittimati.
Pertanto emerge l’autonomia delle condotte criminose,che rende fondata la censura
formulata dal requirente,in ordine alla dedotta violazione della legge penale,che
inficia il provvedimento impugnato,ai fini della verifica dei presupposti del sequestro
preventivo disposto dal GIP.
Va pertanto disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata,con rinvio per nuovo
esame al Tribunale di Salerno.

agricole o di altri artifici,e che le indagini avevano consentito di accertare l’esistenza
di due conti correnti,uno dei quali intestato alla moglie del Memoli,l’altro intestato
alla madre-Veneto Annunziata- presso il Banco di Napoli filiale di Salerno.
Su tali conti erano state trovate ingenti somme che si ritenevano nella disponibilità
dall’indagato quali profitti delle illecite attività,mentre le due donne erano prive di
redditi tali da giustificarne gli importi.
In diritto il requirente evidenziava l’erroneità della interpretazione resa dal Tribunale
circa il concorso apparente di norme,rilevando che-nel caso di specie-si trattava di
condotte illecite del tutto indipendenti ed autonome.
Pertanto chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

PQM

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno,per nuovo esame.

I Consigliere relatore
IL PRESIDENTE

Roma,deciso in data 21 novembre 2013.

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