Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11508 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 11508 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SALERNO
nei confronti di:
COSTA FERDINANDO N. IL 20/02/1943
avverso l’ordinanza n. 47/2013 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
17/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
e/Litite le conclusioni del PG ott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 21/11/2013

Con ordinanza in data 17.4.13 il Tribunale di Salerno annullava nei confronti di
COSTA Ferdinando il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP.in data 22.1.13
inerente al reato di cui all’art.640 quater CP.(truffa aggravata ai danni della Provincia
di Salerno)Il sequestro,finalizzato alla confisca per equivalente,aveva ad oggetto le somme
rinvenute sul conto corrente del quale il Costa era titolare,per l’ammontare di
€6.842,42Innanzi al Tribunale il difensore aveva prodotto la documentazione dalla quale si
desumeva che su tale conto venivano versati i ratei di pensione del Costa,pari ad
E1.800,00 mensiliIl Collegio,pur rilevando ai fini del sequestro l’esistenza del fumus delicti per il reato
di contrabbando di carburante contestato al capo C-(art.40 comma I,lett.C) e IV
comma D.Lgs.n.504/95) realizzato nell’interesse della associazione contestata al capo
A) della rubrica,aveva concluso escludendo la configurabilità del fumus inerente al
delitto di truffa aggravata ai danni della P.A.,pervenendo all’ annullamento della
predetta misura cautelareAvverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il PM. presso il
Tribunale di Salerno,deducendo:
1-la violazione di cui all’art.606 co.I lett.B-CPP.,in relazione al disposto degli artt.15
e 640 commi I e II n.1 CP.,e art.40 lett.c) D.Lgs. 26.10.1995,n.504A sostegno del gravame rilevava che il procedimento riguardava un’ indagine relativa
ad associazione per delinquere finalizzata ad ottenere dalla P.A. carburante ad accise
agevolate,per rivenderlo a prezzo maggiorato.
Tanto rilevato,i1 requirente evidenziava che il decreto di sequestro era stato annullato
ritenendo l’assorbimento del reato di truffa aggravata nel reato di contrabbando
ritenendo la illegittimità del vincolo cautelare riferito alla fattispecie di cui all’art.640
quater CP. Piriguardo il Tribunale aveva richiamato il principio sancito dalle Sezioni
Unite (con sentenza del 28-10-10,n.1235)-per cui vi è rapporto di specialità tra reato
tributario e il delitti di truffa ai danni dello Stato.
Sul punto il PM rilevava nella specie l’erronea interpretazione delle risultanze
ponendo in evidenza che si trattava di condotte distinte,non inerenti al medesimo
fatto,e che le disposizioni normative assumevano valenza autonoma.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnataRILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta dotato di fondamento.

RITENUTO IN FATTO

Invero ,nella specie,i1 sequestro preventivo risulta disposto dal GIP,in accoglimento
di richiesta del PM,in riferimento alla fattispecie di truffa aggravata ai danni della
Provincia di Salerno,reato previsto dall’art.640 quater CP.,ascritto al apo B),e la
misura cautelare riguarda denaro e altri beni degli associati per un vafore equivalente
alla somma di €4.753.152,corrispondente all’ammontare della accisa evasa da parte
di coloro che avevano acquistato il carburante venduto dall’associazione.
Orbene,innanzi al Tribunale del riesame,la difesa del Costa aveva evidenziato che le
somme disponibili sul conto corrente dell’indagato erano frutto di ratei di
pensione,rilevando che la provenienza lecita delle somme ne precludeva la confisca.
In ordine alle richieste difensive,i1 Collegio ha erroneamente interpretato la legge
penale,ritenendo di dovere escludere la sussistenza del fumus delicti riferito alla
truffa contestata ai sensi dell’art.640 quater CP.,considerando tale fattispecie
assorbita da quella del contrabbando ascritto al capo CDeve,infatti evidenziarsi che le censure articolate dal PM ricorrente trovano sostegno
nell’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte,che,con sentenza delle Sezioni
Unite,in data 22.11.2005,n.41936,Muci-RV232164-per cui il sequestro preventivo
,funzionale alla confisca,disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini
per uno dei reati previsti dall’art.640 quater CP. può avere ad oggetto beni per un
valore equivalente non solo al prezzo,ma anche al profitto del reato,in quanto la citata
disposizione richiama l’intero art.322 ter CP.Inoltre ,secondo quanto evidenziato dal PM ricorrente,nella specie,non vi è luogo per
ritenere sussistente il rapporto di specialità tra le violazioni contestate,attese le
modalità della condotta truffaldina,che si riteneva realizzata attraverso la creazione di
false imprese agricole,o con il sovradimensionamento dei fabbisogni di carburante
per le imprese agricole,realmente esistenti;-d’altra parte la condotta di violazione
delle accise,riguardava la fase successiva ,inerente alla distribuzione del carburante a
compratori che non ne avevano titolo.
In conclusione deve pertanto ritenersi erroneo il riferimento posto dal Tribunale del
riesame,all’assorbimento del reato di truffa in quello indicato al capo C-e in tal senso
si ravvisa nel provvedimento impugnato il vizio di violazione ed erronea applicazione
della legge penale.
Va dunque pronunziato,in accoglimento del ricorso del PM.,l’annullamento
dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno.

PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.

Consigliere relatore
IL PRESIDENTE
4„.„. 44,2

Roma,deciso in data 21 novembre 2013.

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