Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11506 del 06/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11506 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LO NARDO GIUSEPPE N. IL 20/09/1953
avverso l’ordinanza n. 706/2013 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
26/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
•lett&sentite le conclusioni del PG Dott.

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V.X2rULt.,c3-

Data Udienza: 06/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 novembre 2013, il Tribunale del Riesame di Genova
ha rigettato l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto avverso l’ordinanza
emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di La Spezia in data 15 ottobre 2013
(notificata il 17 ottobre 2013), con la quale è stata applicata nei confronti di Lo
Nardo Giuseppe la misura interdittiva della sospensione dall’ufficio pubblico per il
reato di peculato ex art. 314 c.p., con riguardo all’appropriazione di somme

ha evidenziato come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico
dell’indagato si desuma dalle dichiarazioni dei pazienti apparenti destinatari dei
rimborsi e dai risultati delle intercettazioni audio e video disposte presso gli uffici
della Asl. Per altro verso, ha rilevato come il trasferimento di Lo Nardo disposto
in via amministrativa non assuma rilievo ai fini cautelari penali, in quanto
provvedimento autonomo rispetto ai provvedimenti assunti dall’autorità
giudiziaria, nonché revocabile e modificabile in qualunque momento; per altro
verso, come detto trasferimento non possa dispiegare alcuna concreta efficacia
deterrente in ordine al delineato pericolo di reiterazione di reati della stessa
specie, che si desume dalla reiterazione continuativa degli episodi appropriativi
di somme di pertinenza della pubblica amministrazione.

2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso l’Avv. Luigi Fornaciari Chittoni,
difensore di fiducia di Lo Nardo Giuseppe, chiedendone l’annullamento per i
seguenti motivi:
2.1. Violazione e/o inosservanza delle norme processuali, per avere il
Tribunale ritenuto sussistente l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274 lett. c)
cod. proc. pen. con una motivazione generica e non conforme ai criteri di
concretezza, in particolare per avere omesso di considerare che si tratta di
soggetto incensurato, di 61 anni, privo di alcun precedente penale o disciplinare,
ormai rimosso dalla Asl e trasferito ad altro ufficio con conferimento di incarichi
che non contemplano contabilità o movimenti di cassa;
2.2. Contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione,
laddove il Tribunale del riesame, in contrasto con la documentazione indicata ed
allegata in sede di gravame, ha messo in evidenza il fatto che Lo Nardo continua
ad occuparsi di esenzione ticket, senza tenere conto della nota esplicativa della
Asl, da cui si evince che le nuove mansioni conferite al medesimo non
contemplano compiti di contabilità né di cassa, essendo egli assegnato al settore
anagrafe assistiti;

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realizzate mediante operazioni di falso rimborso per ticket sanitari. Il Tribunale

3. All’udienza camerale, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Con riguardo al primo motivo di doglianza, giova rilevare come il Tribunale

come – nonostante il trasferimento dell’indagato disposto in via amministrativa permanga a suo carico un concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa
specie. A tale proposito, il giudice a quo ha evidenziato, da un lato, l’autonomia
dei provvedimenti assunti in via amministrativa e, soprattutto, la loro
revocabilità e modificabilità in qualunque momento da parte
dell’amministrazione; dall’altro lato, la continuativa reiterazione degli episodi di
appropriazione di somme di pertinenza della P.A. da parte di Lo Nardo e la
dissimulazione con falsificazione delle patologie di ignari pazienti, fatti figurare
artatamente come esenti da ticket per inesistenti invalidità civili, nonché la
persistenza delle relazioni del medesimo con amministratori e privati dello stesso
settore della Asl. Ed invero, a tenore dell’imputazione provvisoria di cui al
provvedimento genetico, Lo Nardo avrebbe posto in essere le condotte oggetto
di contestazione provvisoria per un ampio arco temporale – segnatamente dal
2007 al novembre 2012 -, appropriandosi di circa 200.000,00 euro complessivi
mediante operazioni di falso rimborso di ticket sanitari relativi a soggetti fatti
figurare quali esenti dal relativo pagamento.
Le conclusioni del Tribunale del riesame si pongono del tutto in linea con il
consolidato orientamento espresso da questa Corte, secondo il quale, nei reati
contro la P.A., può essere legittimamente adottata una misura cautelare
personale nei confronti di un pubblico dipendente, per reati commessi
nell’esercizio delle sue funzioni, anche se lo stesso, su disposizione
dell’amministrazione di appartenenza, sia stato trasferito ad altro settore, attesa
la temporaneità della misura disciplinare che non esclude, quindi, il pericolo di
reiterazione dei reati. Ciò a condizione che, operata una valutazione del caso
concreto, il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata sia
reso probabile da una permanente posizione soggettiva che consenta all’agente
di continuare a mantenere, pur nell’ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi,
condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria
di beni e valori di appartenenza del reato commesso

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(ex plurimis, Sez. 6, n.

del riesame abbia argomentato, con una motivazione puntuale ed esaustiva,

19052 del 10/01/2013, Rv. 256223; Sez. 2, n. 15606 del 22/03/2013 Rv.
255796).
Ed invero, a fronte dell’ampiezza dell’intervallo temporale nel quale si è
dispiegata l’attività criminosa di Lo Nardo oggetto di imputazione cautelare, della
continuità delle condotte e della gravità del danno cagionato all’amministrazione,
il trasferimento dell’indagato – possibilmente solo temporaneo – in altro ufficio
della medesima amministrazione pubblica nell’ambito del quale egli continua
comunque ad occuparsi di esenzione ticket, dunque nello stesso specifico settore

quanto concluso dal Tribunale del riesame – circostanza ininfluente a modificare
il giudizio di pericolosità sociale.
Non v’è pertanto materia per la dedotta violazione di legge.

2. Alla stregua delle superiori considerazioni, si appalesa infondato anche il
secondo motivo di doglianza.
Il giudice a quo ha invero dato conto, con motivazione logica, coerente ed
esaustiva, delle ragioni che, a discapito dell’avvenuto trasferimento in via
amministrativa di Lo Nardo, consentono di ritenere persistenti a suo carico i
pericula libertatis connessi al rischio di recidivanza: il Tribunale ha argomentato
specificamente in ordine sia all’autonomia dei provvedimenti assunti sul piano
amministrativo rispetto a quelli adottati nel procedimento penale, sia alla
persistenza dei rapporti instaurati da Lo Nardo nel medesimo contesto
amministrativo, sia alle nuove mansioni ricoperte dall’indagato, dando
specificamente riscontro del tenore della nota dell’Asl del 10 ottobre 2013
prodotta agli atti, ove viene dato atto della circostanza che egli continua ad
occuparsi di “esenzione ticket”.
Dall’ampio corredo motivazionale del provvedimento avversato e dalle
argomentazioni in esso svolte si evince come il Tribunale abbia concretamente
tenuto conto della circostanza che Lo Nardo non ricopre più “compiti di
contabilità né di cassa”, laddove – si ribadisce – il giudice a quo ha richiamato il
contenuto della nota del 10 ottobre 2013 della Asl ed ha ritenuto di dover
valorizzare la provvisorietà del provvedimento, la permanenza dell’indagato
nell’ufficio deputato all'”esenzione ticket” e la conseguente persistenza delle
relazioni soggettive maturate in tale sede. Il giudice del provvedimento
impugnato ha dunque dato conto, con motivazione puntuale e logica, delle
circostanze di fatto che rendono probabile che l’indagato, nella diversa posizione
soggettiva, possa continuare a porre in essere analoghe condotte criminose (ex
plurimis, Sez. 6, n. 23625 del 27/03/2013, Rv. 256261; Sez. 6, n. 19052 del
10/01/2013, Rv. 256223).
4

nel quale maturava l’illecita attività, deve ritenersi – condivisibilmente con

J)
Il che rende privo di qualunque fondamento il dedotto vizidmotivazione0.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a
favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di
1000 euro.
P.Q.M.

spese processuali e della somma di 1000 euro a favore della Cassa della
Ammende

Così deciso in Roma il 6 marzo 2014

Il consigliere estensore

Il P sid

e

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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