Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11505 del 06/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11505 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

Data Udienza: 06/03/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGRO’ PIERPAOLO N. IL 29/09/1966
avverso l’ordinanza n. 1468/2013 GIUDICE DI PACE di
AGRIGENTO, del 26/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Ce.x.x.Uci •(1.3

Udit i difensor Avv.;

cA

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 26 settembre 2013, il Giudice di Pace di Agrigento
ha convalidato il provvedimento emesso in data 20 settembre 2013 con il quale il
Questore di Agrigento ha disposto nei confronti di Agrò Pierpaolo, ai sensi
dell’art. 75 bis d.P.R. n. 309/1990, l’obbligo di non allontanarsi dal comune di
residenza e di rientrare nella propria abitazione o altro luogo di privata dimora

2. Avverso il provvedimento ricorre l’Avv. Vincenzo Camilleri del Foro di
Agrigento, difensore di fiducia di Agrò Pierpaolo, chiedendone l’annullamento
per i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge,

avendo il Giudice di pace convalidato il

provvedimento emesso dal Questore in mancanza dei presupposti di cui
all’articolo 75 bis, in particolare, in assenza del provvedimento prefettizio ai sensi
dell’articolo 75 d.P.R. n. 309/1990 e nonostante l’assistito fosse sottoposto a
procedimento penale in relazione alla violazione dell’articolo 73 commi 1 e 1 bis
stessa legge, con applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora
applicata dal Tribunale di Agrigento;
2.2. Violazione del diritto di difesa, essendo stato il provvedimento del
Questore notificato al difensore lo stesso giorno – il 25 settembre 2013 – del
deposito presso la cancelleria del Giudice di pace ed avendo quest’ultimo
provveduto alla convalida il giorno successivo, con una tempistica che impediva
al difensore di far pervenire al giudice le proprie osservazioni.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso con riguardo
al secondo motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo di doglianza,

assorbente rispetto al primo motivo.
L’art. 75 bis, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 dispone che il provvedimento
del Questore di applicazione di una delle misure previste dal comma precedente
sia comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al Giudice di pace competente
per territorio e che questi, ove ne ricorrano i presupposti, provveda con decreto
2

entro le ore 20.00 e di non uscire prima delle ore 7.00.

alla convalida nelle successive quarantotto ore. Lo stesso comma prevede che
l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore,
memorie o deduzioni al giudice della convalida, e nondimeno non specifica le
modalità di esercizio di detta facoltà, nè l’ambito temporale di tale termine a
difesa.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in precedenza, affinchè
la facoltà riconosciuta all’interessato – così come al suo difensore – di
presentare memorie e deduzioni al Giudice di pace non risulti del tutto vanificata,

del Giudice di pace, sia assicurato alla difesa un lasso di tempo adeguato per
l’esercizio di questa forma di contraddittorio, seppur meramente cartolare (Sez.
6, n. 39212 del 15/10/2010, Rv. 248688).
D’altra parte, non può non rilevarsi come le misure previste dal citato art.
75 bis, in quanto limitative della libertà personale, siano riconducibili alla
categoria delle misure di prevenzione (Sez. 6, n. 35227 del 6/7/2011, Rv.
250840), il che conferma l’esigenza, in ossequio ai principi sanciti dalla Carta
Fondamentale agli artt. 13 e 111, che nel relativo procedimento applicativo, e
quindi in sede di convalida, sia garantito l’effettivo contraddittorio tra le parti ed,
in particolare, il tempo e le condizioni necessari per preparare la difesa.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il punto di equilibrio fra l’esigenza
di assicurare il pieno e concreto esercizio delle prerogative difensive ed il rispetto
dei termini perentori per la celebrazione del procedimento di convalida deve
individuarsi nel termine di quarantotto ore previsto dalla legge per la convalida
stessa: in linea con l’ormai consolidato orientamento di legittimità, deve dunque
ritenersi illegittimo, per violazione del diritto all’intervento e all’assistenza
difensiva, il decreto del Giudice di pace che convalidi il provvedimento adottato
dal Questore ai sensi del d.P.R. n. 309 del 1990, art. 75-bis, prima che sia
trascorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato (Sez. 6, n.
21703 del 19/2/2013, Rv. 255469; Sez. 6, n. 35227 del 6/7/2011, Rv. 250840).

Passando al caso di specie, come si evince dalla documentazione allegata al
ricorso, il provvedimento del Questore di Agrigento del 20 settembre 2013 è
stato notificato a Agrò Pierpaolo il 25 settembre 2013 alle ore 11:40 ed il Giudice
di pace della stessa città ha convalidato il provvedimento il giorno successivo,
con evidente violazione del termine a difesa. Il decreto AZ:~1Zir deve
pertanto essere annullato e, per l’effetto, deve essere dichiarata la perdita di
efficacia del provvedimento del Questore, poiché una rinnovata convalida non
potrebbe non intervenire oltre il termine avente natura perentoria (Sez. 6, n.
21703 del 19/2/2013, Rv. 255469; Sez. 4, n. 31377 del 5/4/2013, Rv. 256588).

3

è necessario che, tra la notifica del provvedimento del Questore e la convalida

P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara la perdita di efficacia
del provvedimento del Questore di Agrigento del 20 settembre 2013 nei confronti
del ricorrente.

Così deciso in Roma il 6 marzo 2014

Il consigliere estensore

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