Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11504 del 06/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11504 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE SILVIO VINCENZO N. IL 24/11/1990
avverso l’ordinanza n. 13000/2010 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
08/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AL SSANDRA BASSI;
lette/sentitele conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento dell’8 novembre 2012, il G.U.P. presso il Tribunale di
Roma ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro probatorio disposto da
parte della P.G. in data 24 gennaio 2012, in sede di esecuzione dell’ordinanza di
custodia cautelare nei confronti di Di Silvio Vincenzo. Il giudice a quo ha respinto
la richiesta – fondata sul presupposto che il P.M. non aveva convalidato il
provvedimento entro quarantotto ore con conseguente inefficacia del

convalida del sequestro da parte del P.M. appare inconferente, in ossequio al
canone male captum bene retentum” e che il termine di quarantotto ore non
costituisce causa sopravvenuta di inefficacia del sequestro legittimamente
eseguito; dall’altro lato, che – al pari di quanto accadrebbe ove si trattasse di
un’esecuzione mobiliare operata nei confronti di soggetti conviventi – sussiste
una presunzione di compossesso tra i soggetti sequestratari, dovendosi ascrivere
ad un mero errore materiale l’attribuzione distinta dei beni ai due indagati, e che
Casamonica Ivana risulta comunque raggiunta da indizi talmente consistenti da
rendere irragionevole e immotivato il dissequestro a favore di Di Silvio di beni di
plateale provenienza ingiustificata reperiti nell’abitazione comune.

2.

Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso l’Avv. Angelo Stanisca,

difensore di Di Silvio Vincenzo, chiedendone l’annullamento per i seguenti
motivi:
2.1. Inosservanza di norme processuali,

avendo il giudice del

provvedimento impugnato richiamato un orientamento giurisprudenziale – in
punto di non perentorietà del termine ex art. 355 comma 2 cod. proc. pen. ormai superato e che, in ogni caso, presuppone l’intervenuta emissione di un
provvedimento di convalida da parte del P.M. pur tardivo, invece del tutto
mancante nella specie, con conseguente inefficacia del vincolo reale e diritto alla
restituzione dei beni sequestrati;
2.2. Mancata, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, avendo il primo giudice osservato, con una motivazione carente e
contraddittoria, che dal verbale di sequestro non è dato di inferire la diretta
riferibilità al Di Silvio dei beni sequestrati, ove, di contro, nel verbale di P.G. i
beni sono stati distintamente attribuiti all’assistito e alla di lui madre.

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato

inammissibile in quanto il procedimento pende ormai in fase di giudizio.

2

provvedimento ablatorio – rilevando, da un lato, che “il riferimento all’omessa

4. In data 3 marzo 2014, la difesa ha depositato in Cancelleria dispositivo
della sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione III, del 12 dicembre
(rectius febbraio) 2014, con la quale l’assistito è stato assolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

rilevare come dal dispositivo della sentenza della Corte d’Appello di Roma,
Sezione III, del 12 febbraio 2014, depositato dalla difesa in Cancelleria, si evinca
che Di Silvio Vincenzo è stato assolto da tutti i reati al medesimo ascritti e, per
quanto più rileva, è stata disposta la revoca della confisca e conseguente
restituzione di tutto quanto sequestrato al ricorrente.
Si appalesa pertanto evidente la sopravvenuta carenza d’interesse a
coltivare il ricorso.
Dalla declaratoria di inammissibilità per carenza d’interesse non riconducibile
a colpa del ricorrente discende che lo stesso non deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Così deciso in Roma il 6 marzo 2014

Il consigliere estensore

Ed invero, in via del tutto preliminare ed assorbente, la Corte non può non

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