Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11503 del 19/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 11503 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Spedicati Ivan, nato a San Pietro Vernotico il 16/08/1990

avverso la ordinanza del 09/10/2013 del Tribunale di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Antonio Savoia, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Venezia, adito ex art. 309
cod. proc. pen., confermava l’ordinanza in data 25 settembre 2013 del Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Padova con la quale era stata applicata
ad Ivan Spedicati la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato

Data Udienza: 19/02/2014

di cui all’art. 386 cod. pen., contestato al medesimo per avere, in concorso con
Antonio Vitale e Ivan Nicola Vitale, procurato l’evasione di Serghei Vitale,
detenuto in permesso-premio (in Padova, il 21 gennaio 2013).

2. Osservava il Tribunale che sussistevano gravi indizi di colpevolezza a
carico dello Spedicati (detto “Spedorzo”), desunti dall’ubicazione delle celle
relative al traffico interessante due telefoni cellulari, uno utilizzato dall’indagato e
l’altro da Antonio Vitale, che attestavano il viaggio fatto dai due dalla Puglia a

detenuto Serghei Vitale, che in quel momento si trovava presso l’associazione
patavina “Il Granello di Senape”.
Inoltre, da una conversazione intercettata tra Marco Pepe e Giovanna Lo
Deserto risultava che un certo “Spedorzo” aveva guidato l’auto della donna da
Bari a Padova.
Era poi risultato che il giorno dell’evasione Serghei Vitale, che utilizzava un
cellulare prestatogli da tale Macari, aveva avuto un contatto con il cellulare in
uso ad Antonio Vitale.
Ad avviso del Tribunale, sussistevano poi esigenze cautelari che imponevano
l’applicazione della misura carceraria in relazione alla notevole capacità criminale
mostrata dallo Spedicati nell’accurata preparazione ed esecuzione della procurata
evasione di un soggetto, quale Serghei Vitale, condannato a una lunga pena
detentiva per omicidio, rapina e altro.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore avv.
Antonio Savoia, che deduce, con un primo motivo il vizio di motivazione in punto
di ritenuta gravità indiziaria, posto, in primo luogo, che erroneamente l’ordinanza
impugnata dà per certo che l’indagato usasse l’utenza cellulare 3286013274 in
coincidenza temporale con l’evasione del detenuto Serghei Vitale: la circostanza
non è stata affatto ammessa dallo Spedicati e comunque la detta utenza
cellulare è stata sottoposta a intercettazione ben dopo il fatto contestato.
Inoltre, nessun elemento sorregge la tesi che l’evasione di Serghei Vitale
fosse stata accuratamente organizzata dallo Spedicati e dal suo complice.
Al più avrebbe potuto essere ravvisata l’ipotesi di favoreggiamento
personale ex art. 378 cod. pen., considerato che tale è il reato ascrivibile a chi
aiuta un soggetto evaso a sottrarsi alle ricerche dell’autorità; e nella specie
Serghei Vitale era in permesso premio e quindi sostanzialmente libero, sicché
nessun contributo poteva essere addebitato allo Spedicati nella preparazione o
nell’esecuzione dell’evasione.

Padova e quindi il viaggio di ritorno, in coincidenza temporale con la evasione del

Sono state comunque illogicamente svalutate le conversazioni successive ai
fatti nel corso delle quali lo Spedicati affermava la sua estraneità al fatto. Nessun
elemento conferma la tesi privilegiata dal Tribunale secondo cui l’indagato
facesse ad arte tali affermazioni sapendo di essere sotto intercettazione.
Infine, nell’ordinanza impugnata si fa riferimento a conversazioni intercorse
tra tale Giovanna Lo Deserto e Marco Pepe delle quali non vi è traccia in atti.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in punto

incensuratezza facendo astrattamente leva sulla ritenuta gravità del fatto, senza
considerare che gli arresti domiciliari ben possono essere applicati in presenza di
reati gravi, e che non possono essere riferiti alla posizione di un incensurato
criteri di pericolosità tratti dalla personalità dei correi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il coinvolgimento dell’imputato nella evasione di Serghei Vitale appare
ineccepibilmente motivato sulla base del dato di fatto rappresentato dal viaggio
effettuato dal ricorrente dalla Puglia al luogo ove il predetto era detenuto (in
prossimità di Padova), documentato dai contatti telefonici con il correo Antonio
Vitale, in coincidenza temporale con il mancato rientro del detenuto dalla
comunità ove egli si trovava in permesso, nonché dal contatto telefonico
intercorso proprio in occasione della evasione tra Antonio Vitale e il detenuto.
Il ricorrente contesta che il cellulare di cui gli è stato attribuito l’uso (utenza
3286013274) fosse stato da lui impiegato nell’occasione; tuttavia egli ha
ammesso che il cellulare in questione, intestato a tale Stefano Greco, era da lui
normalmente utilizzato.
Inoltre, che lo Spedicati avesse effettivamente fatto il viaggio dalla Puglia a
Padova in quel giorno risulta dalla conversazione intercettata tra Marco Pepe e
Giovanna Lo Deserto, da cui si ricava che lo Spedicati (detto “Spedorzo”) aveva
guidato l’auto della donna transitando per il casello di Padova.

3. Correttamente è stata ritenuta configurabile nel fatto la condotta di
procurata evasione, che implica un’attività materiale determinante nella fase di
attuazione o anche solo di preparazione dell’evasione, ovvero anche un’attività
volta a rendere più facile l’esecuzione del programma; mentre la fattispecie di

di esigenze cautelari, avendo il Tribunale erroneamente svalutato il dato della

favoreggiamento personale può ravvisarsi solo quando l’agente presti un aiuto ex
post all’autore di un reato al di fuori di un pregresso accordo.
E’ irrilevante, a tal fine, la circostanza che Serghei Vitale si trovasse in
permesso-premio nel momento dell’aiuto prestato dallo Spedicati e da Antonio
Vitale; posto che il mancato rientro in carcere e la fuga del detenuto venne
attuata proprio con il concorso determinante dei suoi complici.
Costituisce valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità, il
motivato convincimento espresso dal Tribunale circa l’artefatto contenuto delle

estraneità all’evasione di Serghei Vitale.

4. Non merita le censure proposte la valutazione circa il necessario ricorso
alla misura carceraria al fine di contenere il pericolo di reiterazione di analoghi
fatti criminosi: il Tribunale ha correttamente osservato che il fatto, nonostante lo
stato di incensuratezza, evidenziava una elevata capacità criminale, desunta,
oltre che dall’accurata preparazione della condotta criminosa, svolta in concorso
con altri, dall’aiuto prestato a un condannato alla elevata pena di 19 anni e 6
mesi di reclusione; il tutto in presenza di elementi evocativi di una contiguità
dello Spedicati ad ambienti criminalità organizzata, essendo egli sottoposto a
indagini per il reato di cui all’art. 416-bis quale appartenente alla “sacra corona
unita”.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
La Cancelleria provvederà a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.
proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 19/02/2014.

1-ter,

conversazioni intercettate post factum, con le quali lo Spedicati affermava la sua

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA