Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11502 del 19/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11502 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Vitale Antonio, nato a Lecce il 1V01/1982

avverso la ordinanza del 16/10/2013 del Tribunale di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Elisabetta Cesqui, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Gabriele \gentini, in sostituzione dell’avv. Mario
Ciardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Venezia, adito ex art. 309
cod. proc. pen., confermava l’ordinanza in data 25 settembre 2013 del Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Padova con la quale era stata applicata
ad Antonio Vitale la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato

Data Udienza: 19/02/2014

di cui all’art. 386 cod. pen., contestato al medesimo per avere, in concorso con
Ivan Spedicati e Ivan Nicola Vitale, procurato l’evasione di Serghei Vitale,
detenuto in permesso-premio (in Padova, il 21 gennaio 2013).

2. Osservava il Tribunale che sussistevano gravi indizi di colpevolezza a
carico del Vitale, desunti dall’ubicazione delle celle relative al traffico
interessante due telefoni cellulari, uno utilizzato dall’indagato e l’altro dallo
Spedicati, che attestavano il viaggio fatto dai due dalla Puglia a Padova e quindi

Serghei Vitale, che in quel momento si trovava presso l’associazione patavina “Il
Granello di Senape”. Inoltre dal cellulare in uso al Vitale era risultato in quel
frangente un contatto con Serghei Vitale, il quale utilizzava un cellulare
prestatogli da tale Macari.
Sussistevano poi esigenze cautelari che imponevano l’applicazione della
misura carceraria in relazione alla caratura criminale dell’indagato e dalla
professionalità dimostrata nella esecuzione del fatto delittuoso, che aveva
determinato l’evasione di un soggetto condannato a una lunga pena detentiva
per omicidio, rapina e altro.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore avv.
Mario Ciardo, che deduce, formalmente con un unico motivo, in primo luogo, il
vizio di motivazione in punto di ritenuta gravità indiziaria, posto che l’ordinanza
impugnata da un lato attribuisce un ruolo importante al contributo dato per la
riuscita della operazione dal detenuto Ivan Nicola Vitale, dall’altro sminuisce il
fatto che nei confronti di questo non è stato emesso un provvedimento cautelare
per la ritenuta insussistenza di idonei indizi.
Inoltre, gli indizi a carico del ricorrente sono stati individuati esclusivamente
nell’uso da parte dell’indagato di un telefono cellulare (3892370662) che sarebbe
stato in connessione con altro cellulare usato dallo Spedicati (3286013274) e che
avrebbe attestato gli spostamenti dei due dalla Puglia a Padova in coincidenza
della evasione di Serghei Vitale.
In realtà il primo di detti cellulari era intestato alla madre del ricorrente
Anna Vicentelli, in assenza di alcun elemento certo che potesse fare presumere
che in quella occasione il cellulare fosse stato in possesso del figlio.
Nessun rilievo poteva essere dato a conversazioni intercettate nei giorni
successivi ai fatti, che attesterebbero il precedente uso del cellulare da parte del
ricorrente, trattandosi di colloqui in stretto dialetto salentino che comunque non

il viaggio di ritorno, in coincidenza temporale con la evasione del detenuto

permettevano di individuare l’identità dell’interlocutore che parlava con la
Vicentelli.
Illegittimamente, poi, l’ordinanza impugnata ha tratto elementi di conferma
dell’uso del cellulare da parte del Vitale dal fatto che questo in sede di
interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere
limitandosi a negare la sua responsabilità.
Quanto alle esigenze cautelari, il pericolo di recidiva che avrebbe imposto la
misura carceraria era contraddetto dallo stato di detenzione del Vitale in

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il coinvolgimento dell’imputato nella evasione di Serghei Vitale appare
ineccepibilmente motivato sulla base del dato di fatto rappresentato dal viaggio
effettuato dal ricorrente dalla Puglia al luogo ove il predetto era detenuto (in
prossimità di Padova), documentato dai contatti telefonici con il correo Ivan
Spedicati, in coincidenza temporale con il mancato rientro del detenuto dalla
comunità ove egli si trovava in permesso, nonché dal contatto telefonico
intercorso proprio in coincidenza con la evasione tra il ricorrente e il detenuto.
Il ricorrente contesta che il cellulare di cui gli è stato attribuito l’uso (utenza
3892370662) fosse stato da lui utilizzato, trattandosi di apparecchio intestato
alla madre.
Tuttavia questa deduzione risulta efficacemente smentita dalla obiettiva
circostanza per cui, pochi giorni dopo il fatto, la madre del ricorrente,
conversando con una persona che digitando quel numero intendeva contattare il
figlio, afferma che il telefonino era stato effettivamente utilizzato nei giorni
passati da quest’ultimo.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
La Cancelleria provvederà a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.
proc. pen.

espiazione di una pena a seguito di una condanna.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma

1-ter,

disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 19/02/2014.

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