Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11500 del 19/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11500 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tattesi Scazzeri Silvia, nata a Francavilla Fontana il 09/12/1971

avverso la ordinanza del 13/05/2013 della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di
Taranto

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la ordinanza in epigrafe, della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di
Taranto, dichiarava inammissibile l’appello proposto da Silvia Tattesi Scazzeri
avverso la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 5 dicembre
2012 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto.

Data Udienza: 19/02/2014

Rilevava la Corte territoriale che la impugnazione era tardiva, in quanto
presentata dal difensore in data 30 gennaio 2013, oltre il termine di trenta giorni
decorrente dal quindicesimo giorno dalla pronuncia della sentenza, avvenuta il 5
dicembre 2012, con deposito effettuato il 19 dicembre 2012 e quindi entro il
quindicesimo giorno dalla pronuncia.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore avv.
Biagio Leuzzi, che denuncia la violazione dell’art. 585 cod. proc. pen.,

dell’estratto della sentenza, effettuata in data 8 gennaio 2013, sicché l’atto di
appello, depositato in data 30 gennaio 2013, doveva considerarsi tempestivo.

3. Il ricorso è fondato.
Nella ordinanza impugnata si osserva che l’imputata era presente al
momento della pronuncia di primo grado, in contrasto, tuttavia, con le evidenze
documentali, risultando da queste che il giudizio abbreviato di primo grado si
svolse in assenza dell’imputata.
Pertanto, essendo stato l’estratto della sentenza notificato in data 8 gennaio
2013, l’appello proposto in data 30 gennaio 2013 è avvenuto entro il termine di
trenta giorni, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 585, comma 1,
lett. b), e comma 2, lett. d), 544, comma 2, 548, comma 3, 442, comma 3, cod.
proc. pen., e 134 disp. att. cod. proc. pen.; dovendosi ribadire che nella
disciplina del giudizio abbreviato, il rinvio agli artt. 529 e seguenti del codice,
operato dall’art. 442, comma 1, cod. proc. pen., comprende anche il richiamo
all’art. 544, cui fa riferimento, per disciplinare i termini per l’impugnazione, l’art.
585 cod. proc. pen., con la conseguenza che i termini di impugnazione avverso
sentenze emesse all’esito di giudizio abbreviato devono intendersi equiparati a
quelli previsti per le sentenze dibattimentali (v., ex plurimis, da ultimo, Sez. 4,
n. 12377 del 26/02/2008, Servedio, Rv. 239227; Sez. 6, n. 10062 del
02/12/2004, dep. 2005, Bernabei, Rv. 231137).

4. L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per il giudizio di
appello ad altra sezione della Corte distrettuale di Lecce.

osservando che il termine per proporre impugnazione decorreva dalla notifica

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per il giudizio ad altra sezione
della Corte di appello di Lecce

Così deciso il 19/02/2014.

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