Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 115 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 115 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Essahli El Kbir

nato 1’1.1.1980

avverso la sentenza del 9.2.2011
della Corte di Appello di L’Aquila
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Mario Fraticelli, che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

1

Data Udienza: 22/11/2013

1. Con sentenza del 9.2.2011 la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Avezzano, emessa il 29.10.2009, con la quale Essahli El Kbir, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente del vizio parziale di
mente dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante, applicata la riduzione per la scelta
del rito, era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per
il reato di cui agli artt.81, 110 c.p, 73, 80 DPR 309/90, ritenuta l’ipotesi di cui al comma 5,
con applicazione della misura di sicurezza dell’assegnazione ad una casa di cura e custodia,
escludeva la contestata aggravante, confermando la pena inflitta, e sostituiva la misura di
sicurezza applicata in primo grado con quella della libertà vigilata con affidamento ad un
istituto di assistenza sociale per la durata di anni uno.
Ricordava la Corte territoriale, innanzitutto, che, a seguito di un controllo svolto dai carabinieri
presso l’abitazione dell’imputato, erano stati visti dei giovani che erano entrati nella predetta
abitazione per uscirne pochi minuti dopo; venivano, quindi, fermati e trovati in possesso di
sostanza stupefacente del tipo hashish che ammettevano di aver acquistato dall’imputato.
Tanto premesso, rilevava la Corte territoriale che la responsabilità dell’imputato emergeva
senza ombra di dubbio, risultando le dichiarazioni degli acquirenti riscontrate dagli
accertamenti dei Carabinieri.
Assumeva, poi, la Corte che dagli accertamenti peritali era emersa la pericolosità sociale
dell’imputato, ma che, secondo i medesimi accertamenti, il pericolo di ricaduta nel reato
poteva essere contenuto anche attraverso l’assistenza di una struttura del territorio.
Il giudizio di accertata pericolosità era, infine, incompatibile con la richiesta concessione del
beneficio della sospensione della pena.
2. Ricorre per cassazione Essahli El Kbir, a mezzo del difensore, denunciando la mancanza,
contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.
Gli elementi indicati dalla Corte territoriale non erano sufficienti per affermare la penale
responsabilità dell’imputato, dal momento che, come evidenziato nell’atto di appello, nella
palazzina condominiale, dove erano stati visti entrare i giovani, vi erano una pluralità di
appartamenti e non solo l’abitazione del ricorrente. Inoltre soltanto sul cellulare di uno dei tre
giovani (il Di Nicola) erano state accertate telefonate fatte all’utenza dell’imputato. La
sostanza stupefacente rinvenuta nell’abitazione non era del ricorrente, ma di alcuni
connazionali.
Assume poi che il giudizio di pericolosità sociale dell’imputato è stato fondato soltanto sulle
valutazioni peritali, senza verificare tutte le circostanze previste dall’art.133 c.p.
Da tale immotivato giudizio di pericolosità la Corte territoriale ha fatto poi discendere
automaticamente la non concedibilità del beneficio della sospensione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ritenuto che dalle
risultanze processuali emergesse senza dubbio alcuno, la responsabilità dell’imputato in ordine
al reato ascritto.
Ha evidenziato, infatti, che le dichiarazioni dei giovani che avevano ammesso di aver
acquistato la sostanza stupefacente dall’imputato erano riscontrate da quanto accertato dai
Carabinieri, i quali, nel corso del servizio di osservazione, avevano visto i predetti entrare
nell’abitazione dell’imputato per poi uscirne poco dopo con la sostanza stupefacente; inoltre
era stato accertato che l’utenza cellulare in uso al prevenuto era stata memorizzata sul
telefono cellulare sia del De Vecchis che del Di Nicola; infine nell’abitazione dell’imputato era
stata rinvenuta altra sostanza stupefacente.
A fronte di tale articolata motivazione il ricorrente oppone censure generiche, peraltro fondate
su una valutazione atomistica degli elementi acquisiti (in ordine alla presenza di altri
appartamenti nella palazzina) o su affermazioni apodittiche (in ordine alla presenza dell’utenza
telefonica dell’imputato solo sull’utenza del Di Nicola ovvero sull’appartenenza a connazionali,
neppure indicati nominativamente, della sostanza stupefacente rinvenuta nerabitazione).

2

RITENUTO IN FATTO

2.1. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte “agli effetti penali la pericolosità
sociale rilevante ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza consiste nel pericolo di
commissione di nuovi reati e deve essere valutata autonomamente dal giudice che deve tener
conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità
criminale dell’imputato, nonché sulla base di ogni altro parametro desumibile dall’art.133
cod.pen.” (cfr. Cass.pen. sez. 1 n.48808 del 14.10.2010). La prognosi di pericolosità sociale,
quindi, non “può limitarsi all’esame delle sole emergenze di natura medico-psichiatrica, ma
implica la verifica globale delle circostanze indicate dall’art.133 cod.pen., espressamente
richiamato dall’art.203 dello stesso codice, fra cui la gravità del reato commesso e la
personalità del soggetto, così da approdare ad un giudizio di pericolosità quanto più possibile
esaustivo e completo” (Cass.sez. 1 n.4094 del 7.1.2010; conf. Sez. 1 n.24795 del 27.5.2008,
Cass. Sez. 6 n.1313 del 12.12.2002).
2.2. Sia il Giudice di primo grado (pag.7 sent.) che la Corte di Appello, che ha sostituito la
misura della assegnazione ad una casa di cura e custodia con quella della libertà vigilata
(pag.3), hanno fondato il giudizio di pericolosità esclusivamente sulle valutazioni espresse in
proposito dal Perito, senza peraltro neppure argomentare in ordine alla condivisibilità di siffatte
valutazioni.
L’apodittica formulazione del giudizio di pericolosità si ripercuote anche sulla valutazione della
concedibilità del beneficio della sospensione della pena.
2.3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all’applicabilità della misura
di sicurezza ed alla concedibilità del beneficio della sospensione della pena, con rinvio per
nuovo esame, sul punto, alla Corte di Appello di Perugia.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza ed alla sospensione
condizionale della pena e rinvia alla Corte di Appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 22.11.2013

2. Fondato è, invece, il motivo in ordine al formulato giudizio di pericolosità.

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