Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11497 del 21/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11497 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da MUSAKU Kristian, nato in Albania il 22/06/1984,
avverso la sentenza in data 12/04/2013 del Tribunale di Firenze;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
letta la requisitoria del pubblico ministero in sede (sost. P.G. dott. Vincenzo
Geraci), che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con atto d’impugnazione personale l’imputato Kristian Musaku ricorre per la
cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze con cui, su sua richiesta assentita dal
p.m., gli è stata applicata, riconosciutegli le attenuanti generiche e senza tener conto della
contestata recidiva specifica, la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 15.000
di multa per il reato di illecita detenzione per finalità di vendita di grammi 67 di
sostanza stupefacente del tipo cocaina (idonei a formare 324 singole dosi droganti).
2. Il primo motivo di ricorso attiene all’asserita omessa verifica della sussistenza di
cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., eventualmente valutabili in favore
dell’imputato, con particolare riguardo alla possibile destinazione della droga
sequestrata presso la sua abitazione al suo esclusivo personale consumo non terapeutico.
Il secondo motivo di doglianza inerisce alla violazione dell’art. 240 c.p. e al difetto
assoluto di motivazione sulla confisca della somma di denaro (euro 4.690) sequestrata
all’atto dell’arresto del prevenuto. Somma priva di attinenza col reato ascrittogli e frutto
dei risparmi suoi e della convivente.
3. La prima generica censura è indeducibile e manifestamente infondata.
I rilievi in punto di sussistenza del reato di cui all’art. 73 L.S. e di “finalizzazione”
della cocaina sequestrata all’imputato, oltre ad essere smentiti dalle emergenze connesse

Data Udienza: 21/10/2013

4. Il secondo motivo di censura proposto dal Musaku, relativo alla confisca della
somma di denaro rivenuta e sequestrata nella sua abitazione, è fondato.
L’assunto del concludente P.G., che suppone non essere avvenuto il sequestro
della somma di euro 4.690, ciò desumendo dall’inciso “eccetto il denaro” aggiunto a penna
in motivazione in margine alla indicazione della droga e delle altre cose sequestrate dalla
p.g. non sembra condivisibile. Per la semplice ragione che il controllo del verbale di
sequestro redatto dalla p.g. il 26.3.2013 (controllo imposto dal carattere anche di en-or in
procedendo del dedotto vizio di legittimità, reso vieppiù palese dalle osservazioni del
P.G.) non lascia adito a dubbi. I procedenti ufficiali di p.g. hanno specificamente
“sequestrato” la somma di euro 4.690 rivenuta all’interno di un giubbotto da uomo
trovato a casa dell’imputato. Somma che, va aggiunto, risulta per tabulas correttamente
depositata dalla stessa p.g. su libretto postale fruttifero intestato al Musaku. Non basta.
La stessa motivazione della sentenza, in un passaggio successivo a quello citato dal P.G.,
precisa come debba essere “disposta la confisca e la distruzione di quant’altro riportato nel
verbale di sequestro del 26.32013”. Di tal che il richiamato inciso “eccetto il denaro” appare
riferibile più che alla confisca del denaro (che, si è detto, è stato sequestrato) all’ordine di
distruzione del residuo compendio in sequestro (stupefacente e altri oggetti).
Tutto ciò chiarito, deve ribadirsi come, pur alla luce della novella apportata dalla
L. 134/2003 all’art. 445 co. 1 c.p.p. con l’estensione dell’applicabilità in caso di pena
patteggiata della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240
c.p. (e non più solo a quelle previste dal 2° comma di detto art. 240 c.p. quali ipotesi di
confisca obbligatoria), non sia revocabile in dubbio che il giudice ha l’obbligo di
motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di determinati beni
sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, le ragioni per cui non possono reputarsi
attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sulla provenienza di tali beni. E
analogo ragionamento va svolto anche per la confisca obbligatoria eventualmente
disposta ai sensi dell’art. 12-sexies L. 356/1992, che richiede l’enunciazione dei motivi
che rendono ingiustificata la provenienza del denaro addotta dall’imputato e altresì
richiede l’esistenza di una palese sproporzione tra i valori patrimoniali accertati e il
reddito dell’imputato o la sua effettiva attività economica.
Ne discende che la schematicità della motivazione del giudizio alternativo ex art.
444 c.p.p. non può sbrigativamente estendersi all’applicazione della misura di sicurezza
patrimoniale che si mostri priva di una pur sintetica motivazione (Cass. Sez. 5, 3.11.2009
n. 47179, D’Ambrosio, rv. 245387; Cass. Sez. 6, 16.4.2010 n. 17266, Trevisan, rv. 247085).
E detto obbligo di motivazione nella sentenza del Tribunale di Firenze si rivela in
tutta evidenza inadempiuto.
2

all’arresto in flagranza del prevenuto richiamate in sentenza (la p.g. ha sequestrato al
Musaku anche due bilancini di precisione, materiale abitualmente usato per confezionare
dosi di droga da porre in vendita, più schede telefoniche e un quaderno con annotazioni
di nomi e conteggi di somme), non è consentita nel giudizio di legittimità. In questo non
possono farsi valere asseriti vizi attinenti a questioni incompatibili con la richiesta
applicativa della pena per il reato ascritto e per la qualificazione giuridica del fatto
contestato, poiché l’accusa non può essere rimessa in discussione. L’accordo
sanzionatorio presuppone, infatti, la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità,
anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento, al consenso
ad essa prestato, alla legalità della pena applicata. Nessuno di questi casi viene in rilievo
con la sentenza impugnata.

P. Q. M.
Annulla, limitatamente alla confisca del denaro, la sentenza impugnata e rinvia al
Tribunale di Firenze per quanto di competenza.
Roma, così deciso il 21 ottobre 2013
Il consigliere stengore

Il Presidente

Nella parte motiva della decisione non v’è traccia, infatti, delle ragioni che
presiedono alla generalizzata confisca di “quanto in sequestro”, senza che a simile
statuizione, inclusiva -per quanto detto- anche della somma di denaro in possesso
dell’imputato, si coniughi un qualsiasi chiarimento o enunciato argomentativo.
Siffatta lacuna della motivazionale rende necessario, per tanto, l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza
patrimoniale della confisca della somma di denaro di euro 4.690 in sequestro. In sede di
rinvio il Tribunale di Firenze provvederà ad emendare l’indicata carenza, uniformandosi
ai criteri e ai principi giurisprudenziali appena menzionati.
Rimane impregiudicata, come ovvio, la statuizione di merito della decisione
(sussistenza del reato e sua commissione ad opera del Musaku) e della pena applicata
all’imputato; statuizione che a seguito dell’odierna pronuncia di legittimità diviene
definitiva.

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